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Circolare numero 115 del 05/11/2009


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 05/11/2009

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 115 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 4

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 16 luglio 2009 (G.U. n. 239 del 14 ottobre 2009).

 

 

 

SOMMARIO:

Determinazione per l’anno 2009 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.

 

 

 

L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) - modificando l’originario testo del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995 (1).

 

Il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009 (allegato 2),- pubblicato nella G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009 - conferma per l’anno 2009 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.

 

1.   Caratteristiche della riduzione contributiva - Condizioni di accesso al beneficio.

 

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2009.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (3); la determinazione della base di calcolo dovrà inoltre avvenire al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (4).

Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (5).

Si osserva che l’agevolazione:

-        compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;

-        non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (6);

-        è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (7).

 

Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

 

-        devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;

-        non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

 

La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Di conseguenza, tenuto conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avviene secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro (8), le aziende attesteranno mediante autodichiarazione l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili.

A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.

Tale dichiarazione peraltro, avendo ad oggetto una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC, è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

 

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

 

2.   Modalità operative.

 

Ferme restando le condizioni per l’accesso al beneficio illustrate al paragrafo precedente, il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

 

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:

-        calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice “L206”;

-        determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata (9) - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2009”, e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207”; per eventuali conguagli da effettuare tramite il flusso UNIEMENS, saranno fornite indicazioni nel relativo documento tecnico.

 

 

 

Il Direttore Generale f.f.

Nori

 

 

 

 

(1) Si veda più dettagliatamente la circolare n. 89 del 7 ottobre 2008.

(2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

(3) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 115 del 10 novembre 2005, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.

(4) Misure previste dall’art. 10 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006, e dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal c. 766 della legge finanziaria 2007. Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.

(5) Si osserva peraltro che dal 1 gennaio 2008 vige la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – peraltro non ancora operativa negli archivi dell’Istituto - in relazione alla quale si fornisce (allegato 4) la tavola di raccordo tra i codici Ateco 2002 (invariati, per l’edilizia, rispetto alla codifica del 1991) e quelli Ateco 2007.

(6) A decorrere dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

(7) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.

(8) In relazione al rispetto del contratto collettivo, si vedano i chiarimenti contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 34/2008, la quale prevede anche l’invio al Ministero - secondo le modalità dettate dalla successiva circolare n. 10/2009 - di una dichiarazione relativa alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC ovvero al decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito dal D.M. 24 ottobre 2007.

La verifica dei requisiti di regolarità contributiva, invece, sarà effettuata dalla procedura di controllo delle denunce DM10.

(9) I datori di lavoro che hanno già operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) in relazione a periodi pregressi non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4