Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 122 del 10/12/2009
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione
Centrale Sistemi Informativi
e Tecnologici
Direzione
Centrale Bilanci
e Servizi
Fiscali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
10/12/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
122
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 3
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Pagamenti e monitoraggio della CIG e
Mobilità in deroga
SOMMARIO:
Disposizioni in
materia di pagamento della CIG e della Mobilità in deroga. Interventi per la
velocizzazione della liquidazione delle domande.
Premessa
A seguito degli accordi intervenuti in
Conferenza Stato – Regioni del 12.02.2009 ed i successivi accordi dell’aprile
2009 tra il Governo e le singole Regioni, il nuovo sistema degli ammortizzatori
in deroga ha previsto una compartecipazione delle Regioni nella misura del 30%
del sostegno al reddito; il restante 70%, invece, grava sul Fondo nazionale che
fa fronte anche alla copertura figurativa delle prestazioni in esame.
Come, peraltro, noto in attuazione di detti
accordi, l’Istituto ha stipulato apposite convenzioni con le singole Regioni,
per definire le modalità attuative, le attività gestionali connesse ed i
relativi flussi informativi, con l’obiettivo di assicurare la regolare
prestazione ai lavoratori interessati, nei limiti delle quote di finanziamento
a carico rispettivamente del Fondo nazionale e delle risorse di pertinenza delle
Regioni.
Tuttavia l’Istituto, consapevole della
preminente e prioritaria funzione sociale di tutta l’operazione e dell’esigenza
di assicurare comunque la prestazione ai lavoratori di aziende in crisi, nelle
more dell’adozione dei provvedimenti che rendono disponibili le somme
stanziate, ha avanzato al Ministero del Lavoro una proposta predisposta sulla
base di un parere espresso al riguardo dall’Avvocatura centrale dell’Istituto.
In particolare si è proposto di procedere
comunque alla erogazione delle prestazioni in oggetto sino a quando i Ministeri
vigilanti non ritengano di doverne disporre la sospensione nell’ambito di una o
più Regioni in relazione alla situazione finanziaria che si dovesse riscontrare
per ogni singola Regione, in considerazione del monitoraggio dei flussi
finanziari che l’Istituto è tenuto puntualmente ad effettuare anche sul
cofinanziamento del 30% concordato fra Stato e Regioni, nonché delle risorse
stanziate dal Governo.
Al fine di consentire ai citati Ministeri i
riscontri in argomento l’Istituto invierà settimanalmente i dati dei flussi
finanziari relativi al pagato, autorizzato e preventivato per le domande di CIG
e Mobilità in deroga di rispettiva competenza.
La Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali del Ministero medesimo ha condiviso la proposta ed
quindi ha autorizzato l’Istituto ad erogare “l’intero sostegno al reddito nella
sua completezza ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in
deroga”, con l’esclusivo limite delle risorse nazionali stanziate.
Pertanto, le Sedi territoriali dell’Istituto
sono autorizzate ad erogare le prestazioni in oggetto – in presenza di tutti
gli altri requisiti previsti – sino a formale avviso di sospensione, per
singole aree regionali, comunicato dalla scrivente Direzione generale su
precise disposizioni ministeriali.
Ciò premesso si forniscono le ulteriori
indicazioni operative.
Interventi per la velocizzazione della
liquidazione delle prestazioni : solleciti alla trasmissione dei modelli SR41
Dalle rilevazioni sull’andamento delle domande
di CIG in deroga possono rilevarsi dei ritardi negli invii dei modelli SR41 da
parte delle aziende anche in relazione al periodo necessario alle Regioni per
definire le relative autorizzazioni.
In questo quadro al fine di rendere minimo il
tempo di attesa dei lavoratori beneficiari delle suddette prestazioni si rende
necessaria da parte delle sedi territoriali una decisa attività di impulso e
sollecitazione all’invio dei
modelli SR41
dei lavoratori destinatari di
tali benefici, a cura
delle aziende interessate da tali interventi,
anche in assenza delle previste autorizzazioni regionali, alle quali si dovrà
comunque far riferimento per la relativa erogazione del beneficio.
Pertanto dovrà essere svolta a cura dei
referenti regionali e sotto la precisa responsabilità dei Direttori Regionali,
una assidua attività stimolo alla comunicazione dei
modelli
SR41
da
parte delle aziende, nonché una puntuale conoscenza sullo stato dei processi di
autorizzazione dei provvedimenti giacenti presso i rispettivi Assessorati
Regionali.
Pertanto, i responsabili di tutte le Strutture
interessate, sulla base di elenchi che saranno loro inviati dalla Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, solleciteranno le Aziende o i loro
intermediari a trasmettere i modelli SR41 indipendentemente dall’emissione del
provvedimento regionale di autorizzazione.
I Mod. SR41 dovranno riguardare i lavoratori
che saranno posti in cassa integrazione sulla base della richiesta alla
Regione, oppure i lavoratori dei reparti che, a seconda delle esigenze
aziendali, saranno alternati nella produzione. Dovranno altresì riguardare i
lavoratori sospesi dal lavoro per i quali solo successivamente, come spesso
accade, sia attivata la procedura di CIG in deroga. In questi casi non
figureranno gli estremi della domanda di CIG in deroga e pertanto sarà compito
della Struttura sollecitare l’azienda ad attivare tempestivamente la richiesta
alla Regione.
A seguito dell’acquisizione del Mod. SR41
dovrà seguire un’attività preparatoria della liquidazione da portare a
compimento dopo la ricezione del Decreto Regionale.
Inoltre, tenuto conto che il soggetto debitore
per la quota pari al 30% rimane sempre la Regione, si confermano le istruzioni
previste dal messaggio n. 015280 del 03/07/2009 sia in ordine alle modalità di
imputazione contabile delle prestazioni in questione (rilevazione distinta del
70% e del 30%) e del credito nei confronti della Regione, sia in ordine al
trasferimento del credito stesso alla Direzione provinciale INPS competente per
la tenuta dei rapporti finanziari con la Regione medesima.
Si invitano infine i Referenti Regionali a
segnalare all’indirizzo mail
anna.oliva@inps.it
della competente Direzione centrale, le iniziative adottate dai direttori delle
strutture competenti per pervenire alla tempestiva soluzione delle criticità
portate all’attenzione dagli organi di stampa.
Il
Direttore generale f.f.
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3