Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 123 del 11/12/2009
Direzione
Centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
11/12/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
123
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del
regime fiscale e contributivo delle stock option.
SOMMARIO:
Con la presente
circolare si illustrano le novità introdotte dal Decreto legge n. 112 del 25
giugno 2008 in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock
option .
Inoltre si
forniscono chiarimenti e precisazioni sul nuovo regime contributivo
introdotto, in sede di conversione del decreto legge 112/2008, dalla Legge
133/2008.
L’art. 82, comma
24-bis, della legge sopracitata, prevede, infatti, un regime di esenzione
contributiva dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di
piani di stock option.
Il nuovo regime
trova applicazione dalla data di entrata in vigore della DL. 112/2008 vale a
dire dal 25 giugno 2008 con riferimento alle azioni assegnate a partire
dalla predetta data, indipendentemente dalla data di adozione del piano.
Infine, si
forniscono chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile per i
periodi anteriori al D.L. 112/2008.
1. Premessa
Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del
21 agosto 2008) ha disposto, all’articolo 82, comma 23, l’abrogazione della
lettera g-
bis)
del comma 2 dell’art. 51 del Tuir.
Tale disposizione prevedeva, come noto,
un regime fiscale agevolato in materia di imponibilità delle stock option .
Detto regime, in virtù del principio di
armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, previsto dal
decreto legislativo n. 314/1997 (art. 6), ha trovato applicazione anche ai fini
contributivi.
Inoltre il comma 24-bis del predetto
articolo 82, inserito in sede di conversione dalla legge n. 133/2008, ha
previsto l’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti
dall’esercizio di piani di stock option.
Le norme in commento, per espressa
previsione normativa (c. 24 e c. 24 ter),
trovano
applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n.112/2008
ossia dal 25 giugno 2008, in relazione alle azioni assegnate a decorrere dalla
predetta data.
Si procede, di seguito, all’esame delle
predette disposizioni e si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia.
2. Abolizione del regime fiscale
agevolato
delle stock option (art. 51,comma 2, lett. g-bis))
Come noto, la lettera g-
bis)
del
comma 2 dell’art. 51 del Tuir prevedeva, previo rispetto di determinate
condizioni, la non concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro
dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Con l’abrogazione della disposizione in
commento (art. 82, comma 23), viene meno il predetto regime fiscale
agevolativo e pertanto, la differenza tra il valore
di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il
prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare reddito di lavoro
dipendente soggetto ad IRPEF (1).
3. Il nuovo regime contributivo
delle stock option (art. 82 comma 24-bis del DL 112/2008)
Il nuovo regime fiscale delle stock option,
introdotto dal D.L. 112/2008, avrebbe dovuto trovare applicazione, in virtù del
principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale,
anche ai fini previdenziali.
Tuttavia, il comma 24-bis dell’art. 82 del
DL n. 112/2008, mediante l’aggiunta della lettera g-bis) al comma 4 dell’art.
27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 del Testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiari, ha inserito tra le tassative fattispecie di esclusione
dalla base imponibile ai fini contributivi, una nuova esclusione per “i
redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock
option”.
Tale previsione costituisce una deroga al
predetto principio dell’armonizzazione delle basi imponibili dettato da ragioni
di politica previdenziale.
Si precisa, al riguardo, che la norma in
esame non subordina ad alcuna condizione l’esclusione dall’imponibile
contributivo dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock option e,
pertanto,
la differenza tra il valore di
mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il
prezzo pagato dal dipendente è escluso dalla base imponibile contributiva.
Inoltre, poiché non esiste nella
legislazione italiana una definizione giuridica di stock option devesi
ritenere, che il regime di esenzione contributiva trovi applicazione anche per
i piani azionari non generalizzati (2) che prevedano, previo rispetto di
determinate condizioni (es. previsione di un termine per l’esercizio
dell’opzione; raggiungimento di determinati livelli di performance aziendale;
essere alle dipendenze della società al momento dell’esercizio dell’opzione
ecc.), l’assegnazione a titolo gratuito delle azioni.
4. Decorrenza e ambito di
applicabilità del nuovo regime contributivo
In virtù di quanto stabilito dall’art. 82,
comma 24-ter, introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008, il nuovo
regime contributivo si applica alle azioni assegnate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 25 giugno 2008.
Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità
della nuova disciplina è, in base al disposto normativo, la data di assegnazione
delle azioni.
Il nuovo regime contributivo, pertanto, si
applica anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in
vigore del decreto con riferimento alle azioni assegnate a decorrere dal 25
giugno 2008.
La data di assegnazione coincide con quella
di esercizio dell’opzione, indipendentemente dal fatto che la materiale
emissione o consegna del titolo avvengano in un momento successivo.
5. Regime contributivo delle
assegnazioni di azioni effettuate prima dell’entrata in vigore del DL 112/2008
(25 giugno 2008)
Prima dell’entrata in vigore del DL n.
112/2008 la disciplina delle stock option , di cui all’art. 51 comma 2 lettera
g-bis) del Tuir, era stata già oggetto di alcune modifiche.
In primo luogo il decreto legge 4 luglio
2006 n. 223 (entrato in vigore il 4 luglio 2006), convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 aveva subordinato l’applicabilità del regime
fiscale e contributivo agevolato, previsto dall’art. 51 comma 2 lettera g-bis)
del Tuir, al verificarsi di ulteriori condizioni e limiti oltre quelli già
previsti dalla normativa previgente.
A distanza di pochi mesi da tale intervento
normativo il legislatore era nuovamente tornato ad occuparsi della disciplina
delle stock option modificando, nell’ambito del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
(entrato in vigore il 3 ottobre 2006) , convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2006 n. 286, le condizioni introdotte dal D.L. n. 223/2006.
Da tale ulteriore modifica normativa erano
scaturiti sul versante contributivo problemi di carattere interpretativo in
ordine all’individuazione della normativa applicabile con particolare
riferimento alle fattispecie di assegnazioni di azioni effettuate dal 3 ottobre
2006 relative a piani deliberati prima del 5 luglio 2006 .
A seguito di un’approfondita analisi della
normativa in esame, a scioglimento della riserva contenuta al punto 7 della
circolare n. 4 del 14 gennaio 2009, si forniscono i chiarimenti in ordine al
regime contributivo applicabile alle assegnazioni di azioni effettuate prima
del 25 giugno 2008.
In particolare potranno essersi verificate
le seguenti fattispecie :
1)
assegnazioni di azioni effettuate dal
5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
Le azioni assegnate nel periodo in
epigrafe sono soggette al regime previsto dall’art. 51 comma 2 lettera g-bis)
del Tuir come modificato dall’art. 36, comma 25, del Decreto legge 4 luglio
2006 n. 223.
La norma predetta subordinava
l’applicabilità del regime fiscale e contributivo agevolato al verificarsi di
due ulteriori condizioni ovvero:
·
il
possesso di azioni da parte del dipendente per un periodo minimo (5 anni),
nell’ambito del quale non è possibile procedere alla dismissione dei titoli ;
·
il
valore delle azioni acquistate che non deve superare quello della retribuzione
lorda annua percepita dal dipendente nel periodo di imposta precedente a quello
di assegnazione.
Pertanto laddove non siano soddisfatti i
“vecchi “ (3) e i predetti “nuovi” requisiti previsti in materia la differenza
tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal
dipendente concorre interamente alla formazione del reddito imponibile.
Inoltre ai sensi di quanto previsto dal
comma 25- bis del predetto art. 36, del D.L. 223/2006, introdotto in sede di
conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il reddito derivante dal comma
25 rileva anche ai fini contributivi, con esclusivo riferimento alle
assegnazioni di azioni effettuate in virtù di piani deliberati successivamente
al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006), e, ai fini
del calcolo delle prestazioni con esclusivo riferimento alle anzianità
maturate successivamente alla predetta data ( dal 5 luglio 2006).
Da ciò consegue che per i piani di stock
option deliberati anteriormente al 5 luglio, indipendentemente dalla data di
esercizio dell’opzione, trovano applicazione le originarie previsioni dell’art.
51, comma 2 lett. g-bis) del TUIR contenute nel testo previgente al D.L.
223/2006 .
2)
assegnazioni di azioni effettuate dal
3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
Le assegnazioni in esame ricadono
nell’ambito di applicazione del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Il predetto provvedimento ha modificato le
condizioni, introdotte dal D.L. 223/2006, per l’applicazione ai piani di stock
option del regime agevolato.
Le nuove condizioni sono:
·
l’opzione
deve essere esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione
·
al
momento in cui l’opzione è esercitata la società deve risultare quotata in
mercati regolamentati
·
il
beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio
dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e
l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Sebbene la tecnica legislativa utilizzata
dal legislatore (4) possa generare dubbi interpretativi, devesi ritenere che le
disposizioni contenute nel comma 25 bis dell’art. 36 del D.L. 223/2006
continuino a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 262/2006
(3 ottobre 2006).
Siffatta interpretazione trova fondamento
nella
ratio
della norma in commento che è quella di evitare che le
restrizioni al regime fiscale di favore, introdotte con il D.L. 223/2006 e,
successivamente, con il D.L. 262/2006, determinino per i datori di lavoro un
aumento del costo del lavoro in relazione ad impegni che questi ultimi avevano
già assunto nei confronti del loro personale sulla base dei piani deliberati
prima del 5 luglio 2006 e, contemporaneamente che l’ampliamento della base
imponibile per i piani deliberati dal 5 luglio 2006 produca effetti sulle
anzianità maturate prima di tale data.
Pertanto, anche per gli esercizi di
opzione effettuati dal 3 ottobre 2006 e fino al 24 giugno 2008, in forza del
predetto comma 25 bis dell’art. 36 del D.L. 223/2006, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 51, comma 2, lett. g- bis) del Tuir nel testo previgente
al D.L. 223/2006 a condizione però che si tratti di assegnazioni di azioni
effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati prima del 5 luglio
2006.
Inoltre, per i piani deliberati dal 3
ottobre 2006, con assegnazione delle azioni fino al 24 giugno 2008, per effetto
di quanto previsto dallo stesso comma 25 bis, il reddito derivante dal
novellato testo dell’art. 51, c. 2 bis del TUIR, rileva anche ai fini
contributivi, con esclusivo riferimento alle anzianità maturate dal 5 luglio
2006.
Le aziende che in relazione alle assegnazioni
in esame hanno assolto gli obblighi contributivi in difformità di quanto
stabilito con la presente circolare possono regolarizzare la propria posizione
contributiva utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni
contributive (DM10/V). Inoltre, ove dalla stessa scaturisca una somma a debito,
ai sensi della Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto del 26.03.1993 approvata con D.M. 7/10/1993, detta
regolarizzazione potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri aggiuntivi,
entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente
circolare.
Il maggior imponibile assoggettato a
contribuzione in base a quanto sopra precisato e derivante dall’assegnazione
di azioni effettuate nel periodo dal 5 luglio 2006 al 24 giugno 2008, utile ai
fini pensionistici per le sole anzianità maturate dal 5 luglio 2006 in poi, dovrà essere evidenziato nelle denunce individuali separatamente, secondo le modalità
che saranno comunicate quanto prima.
Per completezza si riporta, di seguito, una
tabella riepilogativa sul regime contributivo applicabile alle varie tipologie
di assegnazioni di azioni.
Tipologia del piano di stock option
Data di
assegnazione delle azioni
Normativa
applicabile
Esenzione contributiva
Condizioni per l’esenzione
piani deliberati prima del 5
luglio
2006
azioni assegnate entro il 24 giugno 2008
art. 51
comma 2 lett.g-bis) del Tuir nel testo previgente al D.L. 223/2006
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
acquisizione
delle azioni mediante un “prezzo minimo” (pari o maggiore al valore delle
azioni al momento dell’offerta)
mancato
possesso da parte del dipendente assegnatario delle azioni di una
“partecipazione rilevante” nella società
piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
azioni assegnate entro il 2 ottobre 2006
art.
51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir come modificato dal D.L. 223/2006 (art.36
commi 25 e 25-bis) *
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
periodo
minimo di possesso delle azioni (5 anni)
valore
delle azioni non superiore alla retribuzione lorda annua percepita dal
dipendente
in
aggiunta alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2
dell’art. 51 del Tuir nel testo previgente al DL 223/2006
piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
azioni assegnate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
art. 51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir come
modificato dalla L. 286/2006 di conversione del D.L. 262/2006
(art.
36 comma 25-bis
*
del D.L. 223/2006)
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
periodo minimo per l’esercizio dell’opzione
(3 anni)
al momento
dell’esercizio dell’opzione la società deve essere quotata in mercati
regolamentati
possesso
quinquennale da parte del dipendente di un numero minimo di azioni
in aggiunta
alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’art.
51 del Tuir
Tipologia del piano di stock option
Data di assegnazione delle azioni
Normativa applicabile
Esenzione contributiva
Condizioni per l’esenzione
Piani
deliberati dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
azioni
assegnate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
art.
51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir come modificato dalla L. 286/2006 di
conversione del D.L. 262/2006
(art.
36 comma 25-bis
*
del D.L. 223/2006) **
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
periodo minimo per l’esercizio dell’opzione
(3 anni)
al momento dell’esercizio dell’opzione la
società deve essere quotata in mercati regolamentati
possesso quinquennale da parte del
dipendente di un numero minimo di azioni
in aggiunta alle vecchie condizioni previste
dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir
Azioni
assegnate dal 25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di delibera del
piano
art. 82
comma 24 bis Legge 133/2008
Esenzione contributiva totale
nessuna
*
il reddito
derivante dall’applicazione dell’art. 51 comma 2 lett. g-bis del Tuir come
modificato dal D.L. 223/2006 ha effetto, ai fini del calcolo delle prestazioni,
per le sole anzianità maturate successivamente al 5 luglio 2006
.
**
si veda quanto
esplicitato al paragrafo 5, punto 2).
Il
Direttore generale f.f.
Nori
Note
(1)
Per le modalità di tassazione del predetto compenso in natura si rimanda alla
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 9 settembre 2008.
(2)
Per le azioni assegnate alla generalità dei dipendenti il regime applicabile è
quello previsto dall’art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR.
(3)
Lettera g-bis) dell’art. 51 nel testo previgente al DL 223/2006.
(4)
Il d.l. 262/2006 è intervenuto direttamente sul testo del D.L. 223/2006
mediante sostituzione del comma 25 e,
in
sede di conversione, ha modificato (comma 29 della L. 286/2006) direttamente il
TUIR (comma 2-bis dell’art. 51).
Allegato 1
ART. 36 COMMI 25 E
25-BIS DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006 N.223 COME MODIFICATO IN SEDE DI
CONVERSIONE DALLA l.EGGE 4 AGOSTO 2006 N.248.
25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a
condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute ne' costituite in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e
che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel
periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al
periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia
prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito
al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e' superiore
al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare
il reddito.».
25-bis. Il reddito derivante
dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo
riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle
anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
ART 2 COMMA 29 DEL
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262 COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE
DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006 N 286
I
periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia
esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui
l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario
mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il
valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al
momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in
cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».
ART. 82 COMMI 23, 24, 24-BIS E 24-TER DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6
AGOSTO 2008 N.133
23. Nel comma 2
dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera
g-bis)
e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si
applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis)
i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock
option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile
contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo
27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera
in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.