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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 123 del 11/12/2009


 
 
 
Direzione Centrale Entrate
 
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
11/12/2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
123
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
OGGETTO:
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option.
 
 
 
 
 
 
SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal Decreto legge n. 112  del 25 giugno 2008 in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option .
Inoltre si forniscono chiarimenti e precisazioni sul nuovo regime contributivo introdotto, in sede di conversione del decreto legge 112/2008, dalla Legge 133/2008.
L’art. 82, comma 24-bis, della legge sopracitata, prevede, infatti, un regime di esenzione contributiva dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.
Il nuovo regime trova applicazione dalla  data di entrata in vigore della DL. 112/2008 vale a dire dal 25 giugno 2008  con riferimento alle azioni assegnate a partire dalla predetta data, indipendentemente dalla data di adozione del piano.
Infine, si forniscono chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile per i periodi anteriori al D.L. 112/2008.
 
 
 
 
1. Premessa
 
Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008) ha disposto, all’articolo 82, comma 23, l’abrogazione della lettera  g-
bis)
del comma 2 dell’art. 51 del Tuir.
Tale disposizione  prevedeva, come noto,  un regime fiscale agevolato in materia di imponibilità delle stock option .
Detto regime, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 (art. 6), ha trovato applicazione anche ai fini contributivi.
 
Inoltre il comma 24-bis del predetto articolo 82, inserito in sede di conversione dalla legge  n. 133/2008, ha previsto l’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.
Le norme in commento, per espressa previsione normativa (c. 24 e c. 24 ter),
trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n.112/2008 ossia dal 25 giugno 2008, in relazione alle azioni assegnate a decorrere dalla predetta data.
Si procede, di seguito, all’esame delle predette disposizioni e si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia.
 
2. Abolizione del regime fiscale 
agevolato delle stock option (art. 51,comma 2, lett. g-bis))
 
Come noto, la lettera  g-
bis)
del comma 2 dell’art. 51 del Tuir prevedeva, previo rispetto di determinate condizioni, la non concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. 
Con l’abrogazione della disposizione in commento (art. 82, comma 23), viene meno il predetto regime fiscale
agevolativo e pertanto, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare reddito di lavoro dipendente  soggetto ad IRPEF (1).
 
 
3.  Il nuovo regime contributivo delle stock option (art. 82 comma 24-bis del DL 112/2008)
Il nuovo regime fiscale delle stock option, introdotto dal D.L. 112/2008, avrebbe dovuto trovare applicazione, in virtù del principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale,  anche ai fini previdenziali.
Tuttavia,  il comma 24-bis dell’art. 82 del DL n. 112/2008, mediante l’aggiunta della lettera g-bis) al comma 4 dell’art. 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari,  ha inserito tra le tassative fattispecie di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, una nuova esclusione  per “i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option”.
Tale previsione costituisce una deroga al predetto principio dell’armonizzazione delle basi imponibili dettato da ragioni di politica previdenziale.
Si precisa, al riguardo, che la norma in esame non subordina ad alcuna condizione l’esclusione dall’imponibile contributivo dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock option e, pertanto,
la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente è escluso dalla base imponibile contributiva.
Inoltre, poiché non esiste nella legislazione italiana una definizione giuridica di stock option devesi ritenere,  che il regime di esenzione contributiva trovi applicazione anche per i piani azionari non generalizzati (2) che prevedano, previo rispetto di determinate condizioni (es. previsione di un termine per l’esercizio dell’opzione; raggiungimento di determinati livelli di performance aziendale; essere alle dipendenze della società al momento dell’esercizio dell’opzione ecc.),  l’assegnazione a titolo  gratuito delle azioni. 
 
 
4. Decorrenza e ambito di applicabilità del nuovo regime contributivo
In virtù di quanto stabilito dall’art. 82, comma 24-ter, introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008, il nuovo regime contributivo si applica alle azioni assegnate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto,  vale a dire dal 25 giugno 2008.
Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina  è, in base al disposto normativo,  la data  di assegnazione delle azioni.
Il nuovo regime contributivo, pertanto, si applica anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto  con riferimento  alle azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008.
La data di assegnazione coincide con quella di esercizio dell’opzione, indipendentemente dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo avvengano in un momento successivo.
 
 
5. Regime contributivo delle assegnazioni di azioni effettuate  prima dell’entrata in vigore del DL 112/2008 (25 giugno 2008)
Prima dell’entrata in vigore del DL n. 112/2008 la disciplina  delle stock option , di cui all’art. 51 comma 2 lettera g-bis) del Tuir, era stata già oggetto di  alcune modifiche.
In primo luogo il  decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (entrato in vigore il 4 luglio 2006), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 aveva subordinato l’applicabilità del regime fiscale e contributivo agevolato, previsto dall’art. 51 comma 2 lettera g-bis) del Tuir, al verificarsi di ulteriori condizioni e limiti oltre quelli già previsti dalla normativa previgente.
A distanza di pochi mesi da tale intervento normativo il legislatore era nuovamente tornato ad occuparsi della disciplina delle stock option modificando, nell’ambito del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006) , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286,  le condizioni introdotte dal D.L. n. 223/2006.
Da tale ulteriore modifica normativa erano scaturiti sul versante contributivo problemi di carattere interpretativo in ordine all’individuazione della normativa applicabile con particolare riferimento alle fattispecie di assegnazioni di azioni effettuate dal 3 ottobre 2006  relative a piani  deliberati prima del 5 luglio 2006 .
A seguito di un’approfondita analisi della  normativa in esame, a scioglimento della riserva contenuta al punto 7 della circolare n. 4 del 14 gennaio 2009,  si forniscono i chiarimenti in ordine  al regime contributivo applicabile alle assegnazioni di azioni effettuate prima del 25 giugno 2008.   
In particolare potranno essersi verificate le seguenti fattispecie :
 
 
1)
assegnazioni di azioni effettuate dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
Le  azioni assegnate  nel periodo in epigrafe sono soggette al regime previsto dall’art. 51 comma 2 lettera g-bis) del Tuir come modificato  dall’art. 36, comma 25, del  Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223.
La norma predetta subordinava l’applicabilità del regime fiscale e contributivo agevolato al verificarsi di due ulteriori condizioni ovvero:
 
·
        
il possesso di azioni da parte del dipendente per un periodo minimo (5 anni), nell’ambito del quale non è possibile procedere alla dismissione dei titoli ;
 
·
        
il valore delle azioni acquistate  che non deve superare quello della retribuzione lorda annua percepita dal dipendente nel periodo di imposta precedente a quello di assegnazione.
 
Pertanto laddove non siano soddisfatti i “vecchi “ (3) e  i predetti “nuovi” requisiti previsti in materia la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente concorre interamente alla formazione del reddito imponibile.
 
Inoltre ai sensi di quanto previsto dal comma 25- bis del predetto art. 36, del D.L. 223/2006, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il reddito derivante dal comma 25 rileva anche ai fini contributivi, con esclusivo riferimento alle assegnazioni di azioni effettuate in virtù di piani deliberati successivamente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006), e, ai fini del calcolo delle prestazioni  con esclusivo riferimento alle anzianità maturate successivamente alla predetta data ( dal 5 luglio 2006).
 
Da ciò consegue che per i piani di stock option deliberati anteriormente al 5 luglio, indipendentemente dalla data di esercizio dell’opzione, trovano applicazione le originarie previsioni dell’art. 51, comma 2 lett. g-bis) del TUIR contenute nel testo previgente al D.L. 223/2006 .
 
 
2)
assegnazioni di azioni effettuate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
Le assegnazioni in esame ricadono nell’ambito di applicazione del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
 
Il predetto provvedimento ha modificato le condizioni, introdotte dal D.L. 223/2006, per l’applicazione ai piani di stock option del regime agevolato.
 
Le nuove condizioni sono:
 
·
        
l’opzione deve essere esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione
·
        
al momento in cui l’opzione è esercitata la società deve risultare quotata in mercati regolamentati
·
        
il beneficiario  deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
 
Sebbene la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore (4) possa generare dubbi interpretativi, devesi ritenere che le disposizioni contenute nel comma 25 bis dell’art. 36 del D.L. 223/2006 continuino a  produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (3 ottobre 2006).
 
Siffatta interpretazione trova fondamento nella
ratio
della norma in commento che è quella di evitare che le restrizioni al regime fiscale di favore, introdotte con il D.L. 223/2006 e, successivamente, con il D.L. 262/2006, determinino  per i datori di lavoro un aumento del costo del lavoro in relazione ad impegni che questi ultimi avevano già assunto nei confronti del loro personale sulla base dei piani deliberati prima del 5 luglio 2006 e, contemporaneamente che l’ampliamento della base imponibile per i piani deliberati dal 5 luglio 2006 produca effetti sulle anzianità maturate prima di tale data.
 
Pertanto, anche per  gli esercizi di opzione effettuati  dal 3 ottobre 2006  e fino al 24 giugno 2008,  in forza del predetto  comma 25 bis dell’art. 36 del D.L. 223/2006,  trovano applicazione le disposizioni dell’art. 51, comma 2, lett. g- bis) del Tuir nel testo previgente al D.L. 223/2006  a condizione però che si tratti di assegnazioni di azioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati prima del 5 luglio 2006. 
Inoltre, per i piani deliberati dal 3 ottobre 2006, con assegnazione delle azioni fino al 24 giugno 2008, per effetto di quanto previsto dallo stesso  comma 25 bis,  il reddito derivante dal novellato testo dell’art. 51, c. 2 bis del TUIR,  rileva anche ai fini contributivi, con esclusivo riferimento alle anzianità maturate dal 5  luglio 2006.
 
Le aziende che in relazione alle assegnazioni in esame  hanno assolto gli obblighi contributivi in difformità di quanto stabilito con la presente circolare possono regolarizzare la  propria posizione contributiva utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (DM10/V). Inoltre, ove dalla stessa scaturisca una somma a debito, ai sensi della Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993 approvata con D.M. 7/10/1993, detta regolarizzazione potrà  essere effettuata, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
 
Il maggior imponibile assoggettato a contribuzione in base a quanto sopra precisato e  derivante dall’assegnazione  di azioni effettuate  nel periodo dal 5 luglio 2006 al 24 giugno 2008, utile ai fini pensionistici per le sole anzianità maturate dal 5 luglio 2006 in poi,  dovrà essere evidenziato nelle denunce individuali separatamente, secondo le modalità che saranno comunicate quanto prima. 
 
 
Per completezza si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa sul regime contributivo applicabile alle varie tipologie di assegnazioni di azioni.
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia del piano di stock option
Data di assegnazione delle azioni
Normativa applicabile
Esenzione contributiva
Condizioni per l’esenzione
piani deliberati prima del 5
luglio 2006
azioni assegnate entro il 24 giugno 2008
art. 51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir  nel testo previgente al D.L. 223/2006
differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
acquisizione delle azioni mediante un “prezzo minimo” (pari o maggiore al valore delle azioni al momento dell’offerta)
 
mancato possesso da parte del dipendente assegnatario delle azioni di una “partecipazione rilevante” nella società
 
piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
azioni assegnate entro il 2 ottobre 2006
art. 51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir come modificato dal D.L. 223/2006 (art.36 commi 25 e 25-bis) *
differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
 
periodo minimo di possesso delle azioni (5 anni) 
 
valore delle azioni non superiore alla retribuzione lorda annua percepita dal dipendente
 
in aggiunta alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir nel testo previgente al DL 223/2006
piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
azioni assegnate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
art. 51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir come modificato dalla L. 286/2006 di conversione del D.L. 262/2006
(art. 36 comma 25-bis
*
del D.L. 223/2006)
differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
 
periodo minimo per l’esercizio dell’opzione (3 anni)
 
al momento dell’esercizio dell’opzione la società deve essere quotata in mercati regolamentati
 
possesso quinquennale  da parte del dipendente di un numero minimo di azioni
 
in aggiunta alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir
 
Tipologia del piano di stock option
Data di assegnazione delle azioni
Normativa applicabile
Esenzione contributiva
Condizioni per l’esenzione
Piani deliberati dal 3 ottobre 2006 al 24  giugno 2008
azioni assegnate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
art. 51 comma 2 lett.g-bis) del Tuir come modificato dalla L. 286/2006 di conversione del D.L. 262/2006
(art. 36 comma 25-bis
*
del D.L. 223/2006) **
differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente
 
periodo minimo per l’esercizio dell’opzione (3 anni)
 
al momento dell’esercizio dell’opzione la società deve essere quotata in mercati regolamentati
 
possesso quinquennale  da parte del dipendente di un numero minimo di azioni
 
in aggiunta alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir
Azioni assegnate dal 25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di delibera del piano
 
art. 82 comma 24 bis  Legge 133/2008
Esenzione contributiva totale
 
nessuna
*
il reddito derivante dall’applicazione dell’art. 51 comma 2 lett. g-bis del Tuir come modificato dal D.L. 223/2006 ha effetto, ai fini del calcolo delle prestazioni, per le sole anzianità maturate successivamente al 5 luglio 2006
.
** 
si veda quanto esplicitato al paragrafo 5, punto 2).
 
 
 
 
Il Direttore generale f.f.
Nori
 
 
 
 
Note
(1) Per le modalità di tassazione del predetto compenso in natura si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.   54/E del 9 settembre 2008.
(2) Per le azioni assegnate alla generalità dei dipendenti il regime applicabile è quello previsto dall’art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR.
(3)  Lettera g-bis) dell’art. 51 nel testo previgente al DL 223/2006.             
(4) Il d.l. 262/2006 è intervenuto direttamente sul testo del D.L. 223/2006 mediante sostituzione del comma 25 e,
in sede di conversione, ha modificato (comma 29 della L. 286/2006) direttamente il TUIR (comma 2-bis dell’art. 51).
 
 
 
 
Allegato 1
 
ART. 36 COMMI 25 E 25-BIS DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006 N.223 COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA l.EGGE 4 AGOSTO 2006 N.248.
 
 
25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
ART 2 COMMA 29 DEL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262 COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006 N 286
 I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».
 
ART. 82 COMMI 23, 24, 24-BIS E 24-TER  DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133
23.  Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera
g-bis)
e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.