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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 569 del 27-6-2001.htm
  
Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare.   


 
 
MESSAGGIO n. p. 2001/0005/000569 del 27 giugno 2001
 
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
DEL REDDITO
 
 
 
 
Destinatari
 
Ai Direttori delle Agenzie
e, per conoscenza,
Ai Direttori delle Sedi Regionali
 
 
OGGETTO:
Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare.
 
 
 
 
Il D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per
ogni nato
del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
Le modalità di fruizione dei periodi ed i criteri relativi al trattamento economico restano, quindi, quelli stabiliti in applicazione della legge 53/2000 e riportati nella circ. 109 del 6.6.2000 .
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare separate domande sul nuovo Mod. AST. FAC. (v. circ. n. 103 del 11.5.2001 ), predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.
Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).
 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU