Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 11 del 27-1-2009.htm
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2009.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 27 Gennaio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
11
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di
mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente
utili, relativi all’anno 2009.
SOMMARIO:
importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di
integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento
dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2009
L’articolo 1, comma 27, della
legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, a partire dal 2008, che gli aumenti di cui
all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, (c.d. “tetti”
dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione) sono
determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla
variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.
I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE
SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla
normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione
salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata
dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo
1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il
secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio
2009, nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
Detti importi massimi devono
essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per
cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle
imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Ciò premesso, si comunica che –
tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2008 – gli
importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno
2009, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto
della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, che attualmente, a seguito dell’aumento delle aliquote contributive
disposto dall’articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)
,
è pari al 5,84
per cento:
1)
euro
886,31
834,55
2)
euro
1.065,26 1003,05
Settore edile
1)
euro
1063,57 1001,46
2)
euro
1278,31
1203,66
L’importo della
retribuzione
mensile
che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui
ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro
1.917,48
.
II – INDENNITA’ DI MOBILITA’
Gli importi massimi mensili, da
applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i
primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al
31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione
istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1)
euro
886,31
834,55
2)
euro
1.065,26 1003,05
Anche per l’indennità di
mobilità l’importo della
retribuzione mensile
per l’applicazione del
massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro
1.917,48
.
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI
DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel
precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei
lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio
1994, n. 451.
L’importo che deve essere
corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta
invece fissato anche per l’anno 2008 in
euro 579,49
che, al netto
della riduzione del 5,84 per cento, è pari a
euro 545,65
.
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI
DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della
legge n. 41/1986, sono pari a
euro
886,31
ed a
euro
1.065,26.
Per quanto riguarda l’indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella
agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento
all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli
importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1°
febbraio 2008 (
euro 858,58 ed euro 1.031,93
).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’
SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno
spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal
1° gennaio 2009, a
euro 529,15
. Tale importo deriva dall’applicazione
dell’art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto,
a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del
secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Anche a tale prestazione non si
applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di
pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si
precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola
né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n.
144; il relativo assegno resta pertanto fissato in
euro 413,16
mensili.
Il Direttore generale
Crecco