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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 11 del 27-1-2009.htm
  
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2009.
  


 
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 27 Gennaio 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  11
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2009.
 
SOMMARIO:
importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2009
 
 
 
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008,  che gli aumenti di  cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione) sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 
 
I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio 2009, nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
 
Ciò premesso, si comunica che – tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2008 – gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2009, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, a seguito dell’aumento  delle aliquote contributive disposto dall’articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

è pari al 5,84 per cento:
 
 
1)
euro       886,31             834,55                
2)
euro    1.065,26           1003,05
 
 
Settore edile
 
1)
euro    1063,57             1001,46
2)
euro    1278,31             1203,66
 
 
L’importo della
retribuzione mensile
che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro
1.917,48
.
 
 
II – INDENNITA’ DI MOBILITA’
 
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
 
1)
euro       886,31             834,55                
2)
euro    1.065,26           1003,05
 
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della
retribuzione mensile
per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro
1.917,48
.
 
 
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
 
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
 
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in
euro 579,49
che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a
euro 545,65
.
 
 
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
 
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a
euro
 
886,31
ed a
euro 1.065,26.
 
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (
euro 858,58 ed euro 1.031,93
).
 
 
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
 
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a
euro 529,15
. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in
euro 413,16
mensili.
 
 
 
 
 
                                                                                Il Direttore generale
                                                                                              Crecco