Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 111 del 13-10-2006.htm
Art. 36 bis - Legge n. 248/06
Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 13 Ottobre 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
111
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 36
bis - Legge n. 248/06
SOMMARIO:
Interventi in materia di entrate e di contrasto
al lavoro nero.
Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito
con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 e pubblicato in data
11 agosto 2006 sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 86, affronta nel titolo
III, tra le misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e
recupero della base imponibile, all’articolo 36 bis ( misura per il contrasto
del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro )
alcuni fenomeni che interessano direttamente l’attività del personale
ispettivo dell’Istituto, nell’ambito della lotta al lavoro nero ed al
recupero contributivo.
L’articolo 36 bis, contenuto nella legge di conversione
n. 248 del 4 agosto 2006, ha efficacia dal giorno successivo alla data di
pubblicazione e quindi, qualora non sia stata stabilita una data diversa nel
corpo della legge, ha efficacia dal 12 agosto ’06. Non essendo, fra l’altro, prevista una norma transitoria che
regoli la successione delle disposizioni nel tempo, si ritiene che per le
situazioni non definite o compiute, quindi ancora in atto al 12 agosto 2006,
data di entrata in vigore della legge di conversione, la regolamentazione
applicabile è quella contenuta nell’art. 36 bis in discorso.
Per le irregolarità indicate nel provvedimento in esame, punite con
sanzioni amministrative, si applicano i principi contenuti nella legge n.
689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
In linea generale, salvo disposizione
contraria indicata nella legge stessa, le violazioni costituenti illeciti
amministrativi possono essere rilevate e contestate dagli organi ispettivi
degli Enti preposti ai controlli fiscali, contributive e del lavoro.
Provvedimento di
sospensione cantiere edile.
( art. 36-bis, comma 1)
Il primo comma dell’articolo 36-bis, assegna al
personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la
competenza ad adottare provvedimenti di “sospensione dei cantieri edili”
tutte le volte che i predetti ispettori riscontrino direttamente, ovvero a
seguito di segnalazione da parte dell’INPS o dell’INAIL, la presenza nel
cantiere di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori
regolarmente
occupati nel cantiere
ovvero, in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs.
8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.
Per l’individuazione
dell’ambito applicativo della disposizione in esame per “ambito dei cantieri
edili“ il riferimento è alle imprese svolgenti le attività indicate
nell’allegato I del D.Lgs n. 494/96, ossia sia aziende inquadrate o
inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, sia come imprese non edili
che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
Per l’individuazione del personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria si rimanda al successivo
punto 4.
La segnalazione, conseguente ad accertamenti effettuati
da ispettori dell’INPS, dell’esistenza di fatti che possono determinare la
sospensione del cantiere edile, deve essere trasmessa sollecitamente, anche
in via telematica, con una specifica nota sottoscritta dall’ispettore
direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio,
considerato che la
competenza
all’assunzione del provvedimento
di
sospensione del cantiere, dove sono occupati lavoratori non registrati ovvero
rilevate le predette violazioni, appartiene esclusivamente al personale
ispettivo della Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro.
La disposizione legislativa fa riferimento alla
reiterazione della violazione, cioè alla ripetizione per una seconda
volta o anche più volte non
necessariamente in uno stesso tratto temporale.
Si ritiene che la segnalazione debba essere effettuata
sempre e comunque anche se la violazione non risulti reiterata, in quanto la
verifica dell’esistenza o meno della reiterazione delle violazioni è di
esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, che,
fra l’altro, può essere in possesso per altre vie anche di informazioni non a
conoscenza dell’ispettore dell’INPS.
Documento di
riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili
( art. 36 bis, commi 3,4 e 5)
A decorrere dal 1° ottobre 2006 è previsto che il datore
di lavoro edile, come sopra individuato, munisca il proprio personale
occupato nel cantiere di una apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, di qualsivoglia formato, contenente le generalità complete del
lavoratore e la denominazione del datore di lavoro, documento che i
lavoratori sono tenuti ad esporre. Analoga esposizione è fatta carico ai
lavoratori autonomi che devono, a proprie spese, munirsi della tessera di
riconoscimento.
Dal predetto obbligo dell’esposizione della tessera di
riconoscimento sono esclusi i datori di lavoro che occupano meno di dieci
dipendenti, a condizione però che in un
apposito
registro da tenersi sul posto di lavoro
(registro preventivamente
vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale
competente per territorio) annotino gli estremi identificativi di tutto il
personale, sia autonomo che subordinato, comunque giornalmente occupato nel
cantiere.
La violazione sia dell’obbligo di esposizione della
tessera di riconoscimento, che dell’annotazione nel registro giornaliero
degli estremi identificativi dei lavoratori occupati giornalmente nel
cantiere, sia la mancata tenuta sul posto di lavoro del registro stesso è
punita con la sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun
lavoratore occupato.
Anche il lavoratore che non espone la tessera di
riconoscimento, ancorché munito del documento, è punito con la sanzione
amministrativa da € 50 ad € 300.
Le due sopradette sanzioni amministrative non sono
diffidali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004.
Assunzioni in edilizia
.(
art. 36 bis, comma 6).
Innovando le precedenti disposizioni legislative, il
termine, entro cui il datore di lavoro dell’edilizia, inquadrato ovvero
inquadrabile come edile ai fini previdenziali ( c.s.c. 1./4.13.XX), deve comunicare l’assunzione di un lavoratore,
con documentazione di data certa, è anticipato al giorno precedente a quello
della instaurazione del rapporto stesso.
La violazione dell’obbligo della comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro è punita con la sanzione
amministrativa pari ad una somma da € 100 ad € 500.
Lavoratori in nero
( art. 36 bis, comma 7)
Le innovazioni introdotte dal comma sette sono sia in
relazione ai soggetti non registrati, sia all’Ente competente per
l’irrogazione della sanzione amministrativa .
“Il datore di lavoro che impiega
lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, è altresì punito con la sanzione amministrativa da €
1.500 a € 12.000 per
ciascun
lavoratore
, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo”.
La sanzione si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento
di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare.
La formulazione dell’art. 36 bis si differenzia dalla
precedente di cui al comma 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n.12,
convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n.73 per “l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione
obbligatoria
”.
In altri termini mentre prima dell’entrata in vigore
dell’art. 36 bis i lavoratori in nero erano soltanto i lavoratori
subordinati, dopo il 12 agosto sono da considerare lavoratori in nero anche i
parasubordinati, nonché gli autonomi,
sconosciuti agli istituti previdenziali.
Infatti l’indicazione di cui all’art. 36 bis di
“lavoratori
non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria” diversificandosi dalla
precedente norma sopra richiamata (“
lavoratori dipendenti
non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatorie “)
porta alla conclusione che lavoratore
in nero è il soggetto ( subordinato, parasubordinato, autonomo) che:
·
non è registrato nei libri paga e matricola
regolamentari,
·
è anche sconosciuto come lavoratore della
ditta ai competenti Servizi per
l’Impiego a seguito di omessa comunicazione
di denuncia di assunzione, denuncia che si può considerare quale
documentazione obbligatoria, di data certa da cui si può trarre l’indicazione
della effettiva esistenza del rapporto di lavoro e della esatta data di
assunzione del lavoratore.
Per lo stesso principio è da considerare altresì
lavoratore in nero anche l’autonomo che presta attività lavorativa nel
cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio e ai relativi albi di
categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.
La competenza alla irrogazione della sanzione
amministrativa non appartiene più all’Agenzia delle Entrate (che applicava la
sanzione amministrativa dal 200 al
400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del
lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per
il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della
violazione), ma dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n.
248/2006 la competenza fa capo alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente.
Ne consegue che l’Ispettore dell’INPS, che rileverà la
condotta punibile con la sanzione in discorso, dovrà procedere alla
trasmissione alla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio
del verbale di accertamento, accompagnata da una esauriente nota
illustrativa.
In linea generale resta fermo comunque il principio che
la constatazione e la conseguente contestazione della violazione compete agli
organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
Per quanto attiene ai profili contributivi il settimo
comma stabilisce altresì che l’importo delle
sanzioni civili
connesse
all’omesso
versamento dei contributi e premi
riferiti
a ciascun lavoratore
c.d. in nero non può essere inferiore a euro 3000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa e non è
diffidabile ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.124/2004.
Considerato che la sanzione civile nell’importo minimo
di 3000 € è riferita
all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore
, la
disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per
il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo
di paga in corso al momento dell’accertamento e non prima della scadenza del
predetto termine.
Inoltre ciascun ente, titolare dei contributi dovuti, è
competente a ricevere la “sanzione civile” come sopra individuata in
considerazione del fatto che i termini di scadenza per il versamento dei
contributi previsto dall’art. 116, comma 8 e seguenti della legge n. 388/2000
sono messi in relazione al termine previsto per ciascuno dei predetti Enti
Pertanto la verifica del calcolo delle sanzioni civili
come formulate sopra dovrà essere effettuata dall’ispettore
individualmente per ciascun
lavoratore in nero e verificata con l’effettivo importo delle sanzioni dovute
per l’evasione contributiva contestata.
Qualora l’ispettore di vigilanza, effettuati i conteggi
per ciascun lavoratore interessato, rilevi che l’importo delle sanzioni
civili per omesso versamento sia inferiore a euro 3000, deve addebitare tale
importo facendo esplicito riferimento al comma 7 dell’art. 36 bis del
d.l. 223/2006, convertito in legge n.248/2006:
Riduzioni contributive
alle imprese edili
( comma ottavo).
Sono confermate le agevolazioni contributive, gli sgravi
per il Mezzogiorno e le riduzioni per le fiscalizzazione degli oneri sociali
per le imprese edili, previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 29 del D.L. 23
giugno 1995, n. 264, convertito con modificazioni nella legge n.341/1995, con
esclusione dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in
giudicato per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e tale esclusione dai benefici sopra indicati si estende per
la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza
Proroga
del termine di prescrizione
dei contributi ex art.2,
c.26 della legge n.335/1995
(comma 11).
Il termine prescrizionale dei contributi di pertinenza
della gestione di cui all’art. 2, c. 26 della legge n.335/95 ( c.d.
parasubordinati) relativo all’anno 1996 è prorogato al 31.12.2007.
Il
Direttore Generale
Crecco