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Circolare numero 116 del 04-12-2018


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Direzione Generale
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 04/12/2018
Circolare n. 116
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Attuazione della Determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017. Nuovi assetti organizzativi centrali e territoriali dell’area legale

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano i nuovi assetti organizzativi centrali e territoriali dell’area legale. Si forniscono inoltre le prime istruzioni in relazione alla riorganizzazione e alla ricognizione degli affari legali.

 

INDICE

 

Premessa

1. Competenze del Coordinamento generale legale       

2. Competenze del Coordinamento regionale legale      

3. Competenze del Coordinamento metropolitano legale di Roma, Napoli e Milano

4. Competenze del Coordinamento distrettuale legale   

5. Competenze del Coordinamento intrametropolitano legale  

6. Competenze del Coordinamento legale provinciale ed interprovinciale   

7. Profili organizzativi    

8. Disposizioni operative

9. Fase transitoria

Premessa

 

Con la Determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, avente ad oggetto: “Esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 5447 e n.5448/2016. Modifiche al Regolamento di Organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 89/2016, come modificato dalle determinazioni n. 100/2016 e n. 132/2016, e all’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto di cui alla determinazione presidenziale n. 110/2016, come modificato con determinazioni presidenziali n.13/2017 e n. 118/2017”,  l’INPS ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato n.5447 e n. 5448 del 2016, che hanno confermato l’autonomia degli avvocati nello svolgimento dell’attività professionale e, per altro verso, l’inserimento coordinato della loro attività nel contesto organizzativo dell’Istituto. L’attività professionale è esercitata nell’ambito dei propri uffici ed in raccordo funzionale con la tecnostruttura.

 

Con la successiva Determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017 si è provveduto al necessario adeguamento dell’assetto organizzativo dell’area professionale legale, previsto dalle Determinazioni presidenziali n. 89/2016, n. 100/2016 (come da ultimo modificate dalla Determinazione presidenziale n. 125/2017), n. 9/2017 e attuato con le circolari n. 14/2017 e n. 59/2017, anche in considerazione della consistenza effettiva e della collocazione territoriale del contenzioso, nonché del piano di difesa legale a distanza di cui alla Determinazione direttoriale n. 126 del 10 luglio 2017.

 

Con la presente circolare, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nelle circolari n. 63/2018 e n. 76/2018, si forniscono le prime linee organizzative in ossequio ai principi contenuti nella citata Determinazione presidenziale n. 186 del 2017.

 

1. Competenze del Coordinamento generale legale

 

Il Coordinamento generale legale assicura, con la necessaria autonomia tecnica e professionale prevista dalla legge professionale, nell'ambito delle politiche di gestione dell'Istituto stabilite dagli Organi e delle disposizioni attuative del Direttore generale, l'attività legale di consulenza, patrocinio e orientamento.

 

Fornisce la consulenza tecnico-professionale agli Organi dell'Istituto e alle Strutture centrali ed esercita il patrocinio relativo al contenzioso innanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello) e alla Corte di Giustizia Europea.

 

Il Coordinamento generale Legale, secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti di organizzazione e Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, assicura per il tramite delle avvocature territoriali la difesa in giudizio e la consulenza tecnico professionale alle Strutture territoriali, svolgendo altresì attività di indirizzo per le suddette avvocature al fine di promuovere l’uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale.

 

Coordina e verifica l’attività di tutte le avvocature territoriali; organizza e gestisce l’attività legale, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dall’Istituto in materia di pianificazione e gestione del budget, organizzazione e risorse umane. 

 

Inoltre, secondo le indicazioni del Coordinatore generale, il Coordinamento generale può curare anche alcune tipologie di contenzioso di merito, rientranti nella competenza dei coordinamenti territoriali, di particolare interesse strategico ed al fine di assicurare uniformità di indirizzo.

 

Il Coordinamento generale legale cura altresì gli affari di merito previsti dal piano nazionale delle difese legali a distanza.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, tutti gli avvocati in forza al Coordinamento generale legale devono essere titolari di un congruo numero di vertenze giudiziarie, anche tramite la difesa legale a distanza, ed a tal fine il Coordinatore generale potrà disporre la collaborazione di avvocati appartenenti anche a settori diversi, tenuto conto della loro professionalità, delle specializzazioni e dei carichi di lavoro.

 

Sono attributi alla competenza dei singoli settori centrali dell’avvocatura i giudizi promossi dinanzi al TAR Lazio avverso gli atti, provvedimenti e disposizioni generali impartiti dalla Direzione generale dell’Istituto.

 

I Coordinatori centrali dei dodici settori, nei quali è articolato il Coordinamento generale legale, svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore generale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

Il Coordinatore generale può proporre al Direttore generale la nomina di un proprio Vicario, individuato tra i Coordinatori centrali. A sua volta, ciascun Coordinatore centrale può proporre, ove necessario, al Coordinatore generale la nomina di un Vicario, individuato tra gli avvocati assegnati al proprio settore. 

 

Relativamente alle competenze dei singoli Coordinamenti centrali, tenendo conto in linea di principio delle attribuzioni delle competenti Direzioni centrali, si forniscono le seguenti precisazioni, salve le eventuali ulteriori specificazioni che potranno essere dettate dal Coordinatore generale:

 

  • Coordinamento centrale settore Entrate: cura tutte le questioni in materia contributiva.

  • Coordinamento centrale settore Organizzazione e sistemi informativi: cura le procedure informatiche che riguardano l’area legale e il processo telematico. Secondo le indicazioni del Coordinatore generale cura l’organizzazione dell’Avvocatura centrale e si occupa del coordinamento della organizzazione delle avvocature sul territorio. Opera verifiche di funzionalità presso le avvocature territoriali, ad eccezione di quelle operanti presso sedi critiche.

  • Coordinamento centrale settore Formazione, pianificazione e audit: cura la formazione dell’Avvocatura centrale e territoriale nonché la rivista “Informazione previdenziale”. Effettua il controllo di gestione degli uffici legali e il monitoraggio del contenzioso. Sviluppa il sistema di misurazione delle performance e della rilevazione e congruità dei fabbisogni di risorse umane e strumentali degli uffici legali centrali e territoriali. Cura le attività di audit sulle attività e sull’iter procedurale degli uffici legali.

  • Coordinamento centrale settore Aree critiche e difesa legale a distanza: principalmente opera le verifiche di funzionalità presso le sedi individuate come critiche e quelle di supporto per la difesa legale a distanza. Monitora e analizza costantemente l’insorgere di criticità e patologie, proponendo concrete soluzioni operative anche in ordine all’attività di difesa legale a distanza. Coordina pool di professionisti disponibili su base volontaria a fronteggiare in loco situazioni emergenziali e criticità. Presidia la legalità e presta ausilio nell’attività antifrode.

 

In particolare, essendosi conclusa la fase di transizione, le funzioni della Commissione tecnica sulla sussidiarietà, istituita con Ordine di servizio del Direttore generale n. 7 del 6 giugno 2017, sono da ritenersi assorbite nelle competenze del Coordinamento centrale Aree critiche e difesa legale a distanza, ferma la facoltà del relativo Coordinatore di avviare, all’occorrenza, gruppi di lavoro per l’esame e la soluzione di particolari e specifiche criticità sul territorio.

 

  • Coordinamento centrale settore Contrattualistica ed appalti:tratta tutte le questioni in materia di contratti e appalti di lavori, forniture e servizi e la materia tributaria e fiscale; solo per la Direzione generale, cura altresì il relativo contenzioso di merito.

    • Coordinamento centrale settore Pensioni: tratta tutte le questioni in materia di prestazioni pensionistiche, comprese quelle di invalidità pensionabile.
    • Coordinamento centrale settore Risorse umane: presta la consulenza agli Organi e si occupa di tutte le questioni in materia di rapporto di lavoro, dipendente e non, del personale, nonché delle procedure concorsuali. Cura altresì il contenzioso di merito limitatamente al personale della Direzione generale.
    • Coordinamento centrale settore Prestazioni: si occupa di tutte le questioni in materia di prestazioni previdenziali e non pensionistiche.
    • Coordinamento centrale settore Prestazioni assistenziali: tratta le questioni in materia di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e tutte le prestazioni assistenziali.  
    • Coordinamento centrale settore Patrimonio: si occupa di tutte le questioni in materia di immobili, locazioni, cartolarizzazioni, fondi immobiliari e relativi contratti; solo per la Direzione generale, cura altresì il relativo contenzioso di merito. 
      • Coordinamento centrale settore Penale: cura tutti gli affari penali connessi alle specifiche competenze delle Direzioni centrali. In particolare, si occupa anche dei giudizi penali di merito ritenuti di particolare rilevanza per l’Istituto e dei reati iscritti alla Procura della Repubblica di Roma.
      • Coordinamento centrale settore TFR-TFS, Credito e Welfare: cura tutte le questioni relative ai mutui alle cooperative edilizie e agli Enti locali, all’erogazione agli iscritti alla “gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” di mutui ipotecari, prestiti e di ogni altra prestazione sociale. Cura altresì tutte le questioni relative all’erogazione dei trattamenti di fine servizio e del trattamento di fine rapporto e dei fondi pensione.

 

2. Competenze del Coordinamento regionale legale

 

Sulla base di quanto previsto dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017, in linea con le direttive del Coordinamento generale legale, i Coordinatori legali regionali svolgono le seguenti principali funzioni:

  • gestione degli affari legali e consulenza legale alla Direzione regionale, tenuto conto delle attività affidate alla competenza della stessa dalle circolari n. 59/2017, n. 63/2018 e n. 76/2018;

  • coordinamento dell’attività professionale nell’ambito degli obiettivi di piano budget fissati a livello regionale;

  • garanzia di uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale;

  • gestione dei meccanismi di selezione, utilizzo e monitoraggio degli avvocati domiciliatari e dei sostituti di udienza; per le DCM di Roma, Napoli e Milano, tale gestione è garantita dal Coordinatore regionale;

  • partecipazione nella gestione dei meccanismi della sussidiarietà; per le DCM di Roma, Napoli e Milano, tale gestione è garantita dal Coordinatore regionale;

  • contenzioso giudiziario amministrativo presso le sezioni dei T.A.R. della regione;

  • contenzioso pensionistico, incluso quello connesso alla gestione delle posizioni assicurative ed erariale, di primo grado, dinanzi alla Corte dei Conti;

  • contenzioso penale in ambito regionale, individuando, preferibilmente tra i professionisti della Sede interessata, il difensore che assumerà il patrocinio nei singoli procedimenti penali, con esclusione dei procedimenti penali iscritti presso la procura della Repubblica di Roma, che restano assegnati alla competenza del Coordinamento generale;

  • contenzioso patrimoniale in ambito regionale; per le DCM di Roma, Napoli e Milano tale gestione è affidata al rispettivo Coordinatore regionale;

  • contenzioso in materia di appalti e gare effettuate dalla Direzione regionale;

  • contenzioso in materia di rapporti di lavoro del personale, in ambito regionale;

  • contenzioso in materia tributaria e fiscale, in ambito regionale;

  • recupero dei crediti la cui titolarità è in capo alla Direzione regionale, compreso il recupero delle spese e competenze di tutte le fasi del procedimento giudiziario;

  • indizione della Conferenza dei Coordinatori legali, presieduta dal Coordinatore regionale; in mancanza di Coordinatori territoriali, la stessa è indetta con i professionisti del ramo legale;

  • compiti già previsti dalla circolare n. 34/2010 in capo al Coordinatore con funzioni di Coordinamento regionale.

 

Nelle regioni in cui non è previsto un Coordinatore distrettuale, il Coordinatore regionale legale avrà anche le competenze previste per il distrettuale. In tali Regioni, il Coordinatore regionale si occuperà anche della gestione dei giudizi innanzi alla locale Corte di Appello.

Resta ferma, in ogni caso, l’attività relativa alla redazione degli atti difensivi in grado d’appello in capo ai legali della Sede territoriale competente.

 

Si precisa che, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 27, comma 7, del Regolamento di organizzazione, come modificato dalla Determinazione presidenziale n. 125/2017, rientra nelle competenze del Coordinatore regionale anche l’attività di coordinamento degli avvocati incardinati negli uffici legali provinciali privi di Coordinatore.

 

Il Coordinamento regionale legale si occupa altresì di coordinare l’attività di ausilio agli uffici legali in sofferenza.

 

Per la Valle d’Aosta la funzione di coordinamento in esame è svolta dal Coordinamento regionale del Piemonte. In Trentino Alto Adige le funzioni di coordinamento in esame, in assenza di quello regionale, sono previste a livello distrettuale, presso la Direzione provinciale di Trento e presso la Direzione provinciale di Bolzano.

 

Il Coordinamento regionale legale della Sicilia, in ragione della competenza giurisdizionale d’appello, sia del Consiglio di Giustizia amministrativa sia della Corte dei Conti, si occupa anche dei relativi giudizi di secondo grado.   

 

I Coordinatori regionali legali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore generale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro e delle risorse, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

Le funzioni vicarie dei Coordinamenti regionali, distrettuali e metropolitani sono attribuite dai titolari dei rispettivi uffici, d’intesa con il Coordinatore generale.

 

3. Competenze del Coordinamento metropolitano legale di Roma, Napoli e Milano

 

Con la Determinazione presidenziale n. 186/2017, al fine di adeguare gli assetti dell’area legale ai nuovi assetti organizzativi dell’Istituto, così come descritti nelle circolari n. 14/2017 e n. 15/2017, sono stati altresì introdotti per Roma, Napoli e Milano i Coordinamenti metropolitani legali, ai quali è attribuita, in linea generale, la competenza nelle seguenti materie:

 

  • coordinamento dell’Avvocatura metropolitana;

  • gestione degli affari legali e consulenza legale alla Direzione di coordinamento metropolitano, tenuto conto delle attività affidate alla relativa competenza;

  • coordinamento dell’attività professionale nell’ambito degli obiettivi di piano budget fissati a livello metropolitano;

  • garanzia di uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale a livello metropolitano;

  • contenzioso su base metropolitana per tutte le materie non rientranti nella competenza della rispettiva Avvocatura regionale;

  • recupero dei crediti la cui titolarità è in capo alla Direzione di coordinamento metropolitano, ivi compreso il recupero delle spese e competenze di tutte le fasi del procedimento giudiziario;

  •  indizione della Conferenza dei Coordinatori legali, presieduta dal Coordinatore metropolitano; in mancanza di Coordinatori territoriali, la stessa è indetta con i professionisti del ramo legale.

 

Con riferimento al Coordinamento metropolitano legale di Roma, le sopra indicate attività, considerate le attribuzioni del Coordinatore distrettuale legale, sono solo quelle riconducibili alla competenza del Tribunale di Roma.

 

I Coordinatori metropolitani legali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore generale e con il rispettivo Coordinatore regionale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro e delle risorse nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

I Coordinatori metropolitani legali di Roma e di Napoli individuano ed assegnano gli ambiti funzionali/territoriali ai Coordinatori intrametropolitani legali, sentiti gli stessi, secondo le modalità di seguito specificate ai paragrafi 5 e 8.

 

I suddetti coordinatori metropolitani legali si occupano, altresì, di coordinare l’attività di ausilio agli uffici legali in sofferenza nell’ambito dell’area metropolitana.

 

4. Competenze del Coordinamento distrettuale legale

 

Come previsto dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017 ai Coordinamenti distrettuali legali è attribuita la competenza nelle seguenti materie:

 

  • coordinamento dell’Avvocatura distrettuale;

  • gestione degli affari legali e consulenza legale per la Direzione territoriale di riferimento, tenuto conto delle attività affidate alla relativa competenza;

  • coordinamento dell’attività professionale nell’ambito degli obiettivi di piano budget fissati a livello distrettuale;

  • garanzia di uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale a livello distrettuale;

  • contenzioso su base distrettuale per tutte le materie non rientranti nella competenza dell’Avvocatura regionale;

  • recupero dei crediti la cui titolarità è in capo alla  Direzione territoriale di riferimento, compreso il recupero delle spese e competenze di tutte le fasi del procedimento giudiziario.

 

In virtù di quanto previsto nella Determinazione presidenziale n. 186/2017, per il Coordinamento distrettuale di Roma, le sopra indicate attività sono svolte in favore delle Filiali metropolitane di Roma e delle strutture ad esse collegate, con riferimento alle questioni ricadenti esclusivamente nella competenza dei Tribunali di Civitavecchia, Tivoli e Velletri; inoltre, il citato Coordinamento svolge le medesime attività in favore delle Direzioni provinciali di Rieti e Viterbo.

 

Spetta inoltre al Coordinamento distrettuale legale la gestione dei giudizi innanzi alla locale Corte d’Appello.

 

I Coordinatori distrettuali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore regionale e con il Coordinatore metropolitano, ove presente, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro nonché delle risorse, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

5. Competenze del Coordinamento intrametropolitano legale

 

Nell’ambito delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Roma e Napoli operano anche avvocati con funzioni di coordinamento intrametropolitano.

 

Tali avvocati, allocati presso le Direzioni di coordinamento o le Filiali metropolitane, si raccordano con il Coordinatore metropolitano per la gestione di tutte le competenze di seguito elencate:

 

  • coordinamento dell’Avvocatura intrametropolitana;

  • gestione degli affari legali e consulenza legale alle Filiali metropolitane;

  • coordinamento dell’attività professionale anche nell’ambito degli obiettivi di piano budget fissati;

  • garanzia di uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale a livello intrametropolitano;

  • contenzioso su base intrametropolitana;

  • recupero dei crediti attribuiti alla loro competenza, ivi compreso il recupero delle spese e spettanze di tutte le fasi del procedimento giudiziario. 

 

I Coordinatori legali metropolitani assegnano ai Coordinatori intrametropolitani, preventivamente sentiti, i rispettivi ambiti funzionali/territoriali, in ragione della competenza amministrativa delle Filiali metropolitane, del carico di giudizi, nonché, per il Coordinamento metropolitano di Napoli, della circoscrizione giudiziaria dei Tribunali interessati tenuto conto della prioritaria finalità di garantire efficienza ed efficacia nella trattazione degli affari legali, nella cura del contenzioso e nella gestione delle udienze.

 

I Coordinatori intrametropolitani svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore metropolitano, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro e delle risorse nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

6. Competenze del Coordinamento legale provinciale ed interprovinciale

 

In ragione della riorganizzazione degli uffici legali sono previsti Coordinamenti legali provinciali ed interprovinciali, ove l’incarico includa più Direzioni provinciali, che si occupano delle seguenti attività:

 

  • coordinamento dell’Avvocatura provinciale o interprovinciale;

  • gestione degli affari legali e consulenza legale alle Direzioni provinciali;

  • coordinamento dell’attività professionale nell’ambito degli obiettivi di piano budget fissati a livello provinciale o interprovinciale;

  • garanzia di uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale a livello provinciale o interprovinciale;

  • contenzioso su base provinciale o inter-provinciale;

  • recupero dei crediti la cui titolarità è in capo alla/e Direzione/i provinciale/i, ivi compreso il recupero delle spese e competenze di tutte le fasi del procedimento giudiziario.

 

I Coordinatori provinciali ed interprovinciali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore regionale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro, delle risorse e nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

7.  Profili organizzativi

 

I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi nell’ambito del budget degli uffici coordinati e promuovono e pongono in atto gli interventi necessari al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia degli uffici medesimi.

 

L’operatività e la piena gestione in autonomia degli uffici legali è assicurata dai Direttori delle rispettive strutture, i quali, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, provvederanno ad assegnare agli uffici medesimi le necessarie ed idonee risorse amministrative, rispetto alle quali i diversi Coordinatori avranno sovraordinazione funzionale.

 

Si conferma, dunque, che per lo svolgimento delle specifiche attività, secondo le previsioni dell’articolo 27, comma 7, del Regolamento di organizzazione (cfr. la Determinazione presidenziale n. 125/2017), gli uffici legali si avvalgono del necessario supporto del personale amministrativo, incardinato nell’ambito delle Unità organizzative “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, di cui alla circolare n. 132/2011, come già previsto nel messaggio n. 3817/2017.

 

8. Disposizioni operative

 

Al fine di delineare un assetto dei Coordinamenti legali territoriali maggiormente in linea da un lato con la distribuzione della competenza giudiziaria, dall’altro con la effettiva dotazione di risorse umane e strumentali, in grado altresì di assicurare la piena operatività degli uffici e il presidio del contenzioso giudiziario, si forniscono le prime disposizioni operative per l’attuazione dei nuovi assetti previsti dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017 e per la gestione degli affari correnti.

 

Con le modalità di seguito indicate, nell’ambito del modello definito con la predetta Determinazione presidenziale, i sotto richiamati Coordinamenti legali territoriali e le rispettive Direzioni delle Strutture territoriali, formuleranno proposte di assetto dei relativi uffici legali, contenenti la ripartizione dei professionisti, del personale di supporto e delle risorse strumentali, che dovranno trovare piena attuazione quanto prima e, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Le proposte dovranno essere formulate nel rispetto dei seguenti obiettivi:

 

-        garantire una migliore gestione degli affari legali in cura, tenuto in debito conto sia l’aspetto delle risorse umane e strumentali dei suddetti uffici che la loro collocazione e la logistica, nonché il conseguimento di economie di gestione;

-        evitare la duplicazione di unità organizzative esistenti, avvalendosi, in maniera condivisa, di quelle già operanti e caratterizzate da competenze similari, come, a mero titolo esemplificativo, in materia di contenzioso  (acquisizione/intestazione/definizione giudizi), recupero crediti, adempimenti esterni, etc.;

-        creare reti di lavoro integrate, in modo sinergico, per una migliore valorizzazione delle risorse in ottica di economicità, efficienza;

-        assicurare, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e a contingente invariato di posizioni organizzative, il necessario supporto amministrativo per le diverse tipologie di Coordinamento, in ragione degli effettivi carichi di lavoro, in base alle competenze stabilite. Al riguardo, si potrà tener conto anche del personale attualmente in forza presso i team “monitoraggio del contenzioso” delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano, ove presenti.

 

I Coordinatori regionali e i Coordinatori distrettuali degli uffici allocati presso le Direzioni provinciali capoluogo di Regione, in raccordo con i Direttori regionali e provinciali delle relative strutture, avranno cura, sulla base delle aggregazioni ritenute più opportune e funzionali, di formulare la relativa proposta organizzativa.

 

Allo stesso modo, per le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, i rispettivi Coordinatori regionali, il Coordinatore distrettuale (per Roma), i Coordinatori metropolitani, sentiti i Coordinatori intrametropolitani, sulla base delle aggregazioni ritenute più opportune e funzionali, formuleranno, in raccordo con i Direttori regionali e i Direttori di Coordinamento metropolitano, la propria proposta organizzativa.

 

Tenuto conto della complessità e delle peculiarità dell’area romana, in sede di proposta, ulteriori ambiti di competenza relativi al Tribunale di Roma, concordati tra i rispettivi Coordinatori, potranno essere attribuiti al Coordinamento distrettuale, in ragione di un’attività sinergica volta alla migliore gestione degli affari giudiziari sul complessivo territorio.

 

Da ultimo, in aggiunta a quanto sopra, i Coordinatori regionali, sentiti gli altri Coordinatori territoriali interessati, in raccordo con i relativi Direttori regionali e provinciali, potranno formulare ulteriori proposte organizzative.

 

Le suddette proposte dovranno essere  inviate al Coordinamento generale legale, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, a mezzo PEI, all’indirizzo 007/Coordinamento Generale Legale “Team di supporto diretto alla attività istituzionale del Coordinatore generale e servizi generali” e saranno sottoposte al vaglio ed autorizzazione del Coordinamento generale legale e della Direzione centrale Organizzazione e sistemi Informativi, della Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione e della Direzione centrale Risorse Umane.

 

9. Fase transitoria

 

Nelle more della valutazione delle proposte pervenute, al fine di rendere operativo il già avviato processo di riorganizzazione, sempre entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, i Coordinatori regionali, in accordo e collaborazione con i Coordinatori distrettuali e/o metropolitani, ove previsti, provvederanno alla ricognizione degli affari legali in essere, inclusi i giudizi non ancora definiti, attribuiti alle loro competenze.

 

Il passaggio di consegne degli affari da trasferire avverrà a seguito dell’approvazione della proposta organizzativa e l’eventuale ripartizione di personale amministrativo e di avvocati avverrà secondo modalità che privilegino, ove possibile, la volontarietà e spontaneità di adesione da parte degli interessati, considerata, prioritariamente, la professionalità acquisita.

 

Si evidenzia, inoltre, che nelle more dell’attuazione dei nuovi assetti organizzativi, i Coordinatori regionali, per i nuovi affari di loro competenza, si avvarranno, concordando le modalità con gli avvocati Coordinatori distrettuali e/o metropolitani e d’intesa con i rispettivi Direttori, del supporto amministrativo delle U.O. SAL dei preesistenti Coordinamenti distrettuali presso i capoluoghi di regione.

 

Fino alla approvazione delle proposte, tenuto conto del volume degli affari legali di pertinenza, per le aree di Roma, Napoli e Milano, le U.O. SAL del preesistente Coordinamento distrettuale faranno riferimento al Coordinatore legale metropolitano.

 

L’eventuale ripartizione degli avvocati tra il Coordinamento regionale legale e il Coordinamento metropolitano e/o distrettuale deve tener conto dell’effettivo carico di lavoro, dell’equa ripartizione degli affari legali tra professionisti, anche in ossequio al principio della parità di trattamento di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, affinché ciascun legale sia effettivamente titolare di un dato numero di vertenze giudiziarie di cui assicuri personalmente la trattazione ed il patrocinio in udienza, anche attraverso la collaborazione con altri uffici del territorio. Detti criteri dovranno essere utilizzati anche nella provvisoria ripartizione di avvocati sul territorio, da concordarsi tra il Coordinatore regionale/metropolitano ed i Coordinatori degli uffici territoriali interessati.

 

Tenuto conto delle competenze attribuite dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017, come sopra precisate, ciascun Coordinatore centrale avrà cura di effettuare una ricognizione  delle pratiche di merito pendenti, di pertinenza dei Coordinamenti legali regionali, metropolitani e distrettuali, comunicando al Coordinatore generale, per ciascuna di essa, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, l’Autorità giudiziaria territorialmente competente, il numero di registro generale e la data di prossima udienza. Il Coordinatore generale, sentiti i Coordinatori centrali, stabilirà quali cause di merito di particolare rilevanza strategica saranno, eventualmente, trattenute presso il Coordinamento generale e le modalità del passaggio di consegne a seguito della suddetta ricognizione.

 

Allo stesso modo, dovrà provvedersi, con le medesime modalità e termini, nel caso di giudizi che transitano dalla competenza di un settore dell’avvocatura centrale ad un altro.

 

Si precisa, infine, che a seguito della presente riorganizzazione e ricognizione degli affari legali da trasferire, un numero di avvocati, attualmente in forza presso il Coordinamento generale, secondo un contingente e modalità operative che verranno determinati dal Direttore generale, su proposta del Coordinatore generale, sarà destinato al Coordinamento regionale del Lazio e/o al Coordinamento metropolitano e/o al Coordinamento distrettuale di Roma.

 

 

Il Direttore Generale

 

 

Gabriella Di Michele