Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 117 del 08-10-2020


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 08/10/2020
Circolare n. 117
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Articolo 26-quinquies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.  Trattamento pensionistico del personale ENAV

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti del personale ENAV appartenente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota ed operatore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.

 

INDICE

 

1. Premessa

 

2. Inquadramento previdenziale del personale ENAV e profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248

 

3. Accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 26-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2019 per i profili professionali per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa

 

4. Decorrenze

 

5. Benefici pensionistici per la pensione di vecchiaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa

 

L’articolo 26-quinquies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede al comma 1 che “tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 26-quinquies ha soppresso, al comma 2 dell’articolo 10 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, le parole “e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248”.

 

 

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le disposizioni applicative in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nei confronti dei profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, a prescindere dalla gestione pensionistica a cui gli interessati sono iscritti.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inquadramento previdenziale del personale ENAV e profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248

 

I lavoratori appartenenti ai profili professionali richiamati dall’articolo 26-quinquies in esame rientrano nei ruoli dell’ENAV; il regime pensionistico di detti lavoratori è disciplinato dai commi 6 e 7 dell’articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

 

Ai sensi del comma 6, i dipendenti dell’ENAV assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

 

Diversamente, per coloro che risultano in servizio al 1° gennaio 1996 (data di trasformazione in ente pubblico economico), il comma 7 prevede il mantenimento del regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche Amministrazioni e, in particolare, quelle relative alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), fermo restando l’esercizio di opzione per il regime pensionistico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO.

 

Sempre con riferimento ai dipendenti dell’ENAV, si fa presente che l’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, individua, quale personale destinatario di particolari tutele ai fini pensionistici connesse alla specificità dell’attività lavorativa, i seguenti profili professionali:

 

a) controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure;

 

b) esperto di assistenza di volo e meteo.

 

In materia di requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia, l’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 (recante “Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex ENPALS e l’ex INPDAP, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”) stabiliva, per i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248 del 1990, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, l’applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.  

 

Tale disposizione comportava l’applicazione di normative differenti in relazione al regime pensionistico di iscrizione.

 

In particolare, per gli iscritti alla CTPS trovava applicazione il limite ordinamentale previsto al compimento del sessantesimo anno di età (articolo 96 del D.P.R. n. 279 del 1983); la disposizione è stata successivamente confermata dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contiene una specifica deroga esclusivamente per gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO.

 

Per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti trovavano applicazione, invece, le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2011 - ossia antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - e, in particolare, il requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

3. Accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 26-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2019 per i profili professionali per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa

 

Per effetto della novella di cui all’articolo 26-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ai controllori del traffico aereo, ai piloti, agli operatori radiomisure e agli esperti di assistenza di volo e meteo, per i quali a decorrere dal 30 marzo 2019 - data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2019, n. 26 - viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, il requisito anagrafico richiesto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è fissato a sessanta anni.

 

La nuova disposizione ha reso, pertanto, omogeneo il requisito anagrafico per i lavoratori in questione, indipendentemente dalla gestione pensionistica di appartenenza. 

 

Ai sensi del rinvio delle condizioni di cui al regolamento sopra richiamato, il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età si ha nei casi in cui gli ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio e il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione del limite di età, ovvero, qualora tali limiti possano essere elevati, nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.

 

Con riferimento al requisito contributivo, il trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni (articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. 

 

In ogni caso, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503 del 1992.

 

 

 

 

 

 

4. Decorrenze

 

In materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, l’articolo 26-quinquies opera un rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede quattro differenti finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

 

Per effetto di quanto sopra, coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:

 

-    entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;

 

-    entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;

 

-    entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

-    entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.

 

 

 

 

 

 

 

5. Benefici pensionistici per la pensione di vecchiaia

 

Con riferimento ai profili professionali richiamati nel paragrafo 2 della presente circolare, l’articolo 5 della legge n. 248 del 1990 stabilisce che i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di cui alla lettera a) sono aumentati di un terzo della loro durata, mentre quelli di cui alla lettera b) sono aumentati di un quinto della loro durata.

 

Pertanto, per gli appartenenti ai suddetti profili professionali, le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo devono tenere conto dell’incremento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Ciò anche in considerazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, nella parte in cui prevede, per coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, che è fatta salva l’anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

 

Per le anzianità contributive successive al 1° gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riferito all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e 1 anno ogni 7 anni interi per i profili professionali di esperto di assistenza di volo e meteo (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 1997).

 

Si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i 5 anni; mentre gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il 31 dicembre 1997, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

 

A titolo esemplificativo, si riporta il caso di un appartenente al profilo professionale di controllore del traffico aereo che svolge tale attività lavorativa dal 1° gennaio 1987 e nel 2021 perde il titolo abilitante in concomitanza del compimento del sessantesimo anno di età.

 

Al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva, riferita all’attività lavorativa svolta interamente nel suddetto profilo professionale, pari a 9 anni.

 

Ai fini pensionistici, le quote retributive, determinate considerando l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, dovranno tenere conto della c.d. maggiorazione di un terzo della relativa durata - prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 248 del 1990 - a cui corrispondono 36 mesi.  

 

Per le anzianità contributive dal 1° gennaio 1996 - con riferimento alla quota di pensione determinata con il sistema contributivo - il beneficio è trasformato, ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione, in un incremento dell’età anagrafica, alla decorrenza del relativo trattamento pensionistico, pari a 1 ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nel relativo profilo professionale.  

 

Nel caso in esame, per effetto della precedente maggiorazione pari a 3 anni utilizzata per il calcolo delle quote retributive, l’incremento relativo al coefficiente di trasformazione sarà di 2 anni rispetto ai sessanta anni, in virtù della limitazione prevista dal sopra richiamato articolo 59 della legge n. 449 del 1997.

 

Le precedenti disposizioni impartite con la circolare Inpdap n. 52 del 12 agosto 2004 si devono intendere superate a decorrere dal 30 marzo 2019.

 

 

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele