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Circolare numero 121 del 20-10-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20/10/2020
Circolare n. 121
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 94-bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustra la misura di sostegno al reddito prevista dall’articolo 94-bis del D.L. n. 18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona. Si forniscono, inoltre, le modalità operative per la trasmissione all’INPS, da parte della Regione Liguria, dei decreti di concessione del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture territoriali.

INDICE

1. Premessa e quadro normativo

2. Istruzioni operative e modalità di pagamento

3. Risorse finanziarie

4. Istruzioni fiscali

5. Istruzioni contabili

 

1.  Premessa e quadro normativo

 

In fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, la legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto l’articolo 94-bis che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, ha previsto che la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima Regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a., in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

 

La prestazione in argomento può essere autorizzata nell’anno 2020 con decreto della Regione Liguria, per la durata massima di dodici mesi, e può riguardare sospensioni derivanti dalla frana verificatasi nel mese di novembre 2019, e decorrenti dalla stessa data di sospensione.

 

La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148/2015. Ne deriva che la stessa è incompatibile, per la stessa Unità produttiva, sia con le prestazioni autorizzate dai Fondi di solidarietà sia con i trattamenti di integrazione salariale, che con le prestazioni di cassa integrazione in deroga, ivi comprese le prestazioni COVID-19. 

 

2. Istruzioni operative e modalità di pagamento

 

Con la circolare n. 12 del 2 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le disposizioni relative alle modalità di erogazione del trattamento. Al paragrafo 2 la citata circolare ministeriale individua l’INPS come soggetto competente all’erogazione dell’indennità, che provvede, inoltre, al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione Liguria.

 

Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alla Regione interessata, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine di presentazione delle stesse.

 

La Regione Liguria, verificati i requisiti di accesso, trasmette all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).

 

Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.

 

Per un’efficace gestione dell’indennità in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “19001”, appositamente istituito.

 

Si precisa che, per l’indennità in commento, è prevista la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS; pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, così come introdotto dall’articolo 26-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il datore di lavoro è obbligato ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”, come da messaggio n. 1508/2020) all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.

 

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di cassa integrazione in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

 

Per l’anno 2020 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, corrisponde a € 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalla Regione Liguria.

 

3. Risorse finanziarie

 

L’indennità di cui all’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, è finanziata, nel limite di 1,5 milioni di euro previsto dalla norma, dalle risorse assegnate alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite delle somme ancora disponibili.

 

 

4. Istruzioni fiscali

 

L’indennità prevista dall’articolo 94-bis del decreto-legge citato è reddito imponibile ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

5. Istruzioni contabili

 

L’indennità prevista dall’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, con onere a carico dello Stato, sarà rilevata nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), contabilità separata GAU al conto di nuova istituzione:

 

GAU30249 - Indennità pari al trattamento di integrazione salariale e connessi ANF, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona - Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27.

 

Il debito riferito a tale indennità dovrà essere imputato al conto già esistente GPA10029.

 

I pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, devono essere imputati in DARE del conto di debito GPA10029.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

 

GAU24249 - per il recupero relativo all’indennità a favore dei lavoratori da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona - Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27.

 

Al conto GAU24249 verrà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione “1188 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - frana lungo l'impianto funiviario di Savona.  Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 - GA (Gestione assistenziale)”.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

 

Il codice bilancio “1188”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, dal codice bilancio di nuova istituzione “3244 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – frana lungo l'impianto funiviario di Savona. Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 - GA (Gestione assistenziale)”.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

 

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele