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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 124 del 10-10-2014


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 10/10/2014
Circolare n. 124
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (in breve EBAN) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.

SOMMARIO:

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di EBAN tramite il mod. F24

In data 8 agosto 2014, è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (in breve EBAN) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.

 

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

 

EBAN affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale di cui al verbale di accordo di rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto in data 25 maggio 2010 dalle Organizzazioni datoriali: Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori – Cia,  e dalle Organizzazioni sindacali: FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.

 

Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “EBAN” attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

 

In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, i datori di lavoro indicheranno nella sezione INPS - distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori -  i seguenti dati:

 

-  nel campo “codice sede”,  il codice della sede INPS competente;

 

-  nel campo “causale contributo”,  la causale “EBAN”;

 

-  nel campo “codice INPS”, la code-line generata per il trimestre;

 

-  nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “DA mm/aaaa” il primo mese del trimestre di riferimento, mentre la colonna “A mm/aaaa” non deve essere valorizzata;

 

-  nel campo “importi a debito versati” l’importo del contributo da versare.

 

EBAN provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.

 

Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EBAN.

 

E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia.

I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra EBAN e i datori di lavoro interessati.

 

EBAN dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

 

Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di tariffazione e riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBAN e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013 (determinazione presidenziale n. 31 del 26 marzo 2014) ed è così quantificato:

 

 

•        Gestione delega singole righe  modello F24                 € 0,17  

•        Servizio Tariffazione                                                      € 0,06        

 

pari ad un totale di euro 0,23, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,18 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l’attività effettuata dall’Istituto.

 

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione  con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- DPR 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all’INPS dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.

 

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA  e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla  Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.

 

Il pagamento delle somme dovute da EBAN avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.

 

La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di EBAN dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

La sede legale dell’ENTE BILATERALE è in Roma, via Flavia n. 3.

                                              

Specifiche del contributo

 

Come da convenzione stipulata dall’Istituto con l’Ente Bilaterale agricolo EBAN, a partire dal 1° trimestre 2014  il contributo FISLAF sarà sostituito dal contributo EBAN che avrà le seguenti modalità di calcolo:

OTI = 0,30% della RETRIBUZIONE IMPONIBILE, calcolato per ogni trimestre

OTD = 0,60% della RETRIBUZIONE IMPONIBILE, calcolato per ogni trimestre

 

Il contributo verrà applicato alle stesse tipologie aziendali previste per il contributo FISLAF.

 

Resta inteso che per i DMAG principali e/o variazioni con competenza anteriore al 1° trimestre 2014, si continuerà ad applicare il contributo FISLAF.

 

I dati relativi ai versamenti EBAN verranno messi a disposizione dell’ente bilaterale entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS, tramite apposita applicazione resa disponibile per il tramite di SISPI.

Contestualmente e comunque al completamento dell’elaborazione delle denunce trimestrali DMAG, saranno forniti anche i dati relativi alle retribuzioni denunciate per ciascun lavoratore.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori