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Circolare numero 127 del 24-08-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 24/08/2017
Circolare n. 127
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Art. 24 legge 22 maggio 2017, n. 81. Assistenti domiciliari all’infanzia della Provincia Autonoma di Bolzano (Tagesmütter).  

SOMMARIO:

Art. 24, legge 22 maggio 2017, n. 81. Abrogazione art. 1, comma 793, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

A decorrere dal 1º settembre 2017, in applicazione dell’art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è abrogato  l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che aveva stabilito il pagamento deicontributi previdenziali ed assicurativi pergli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, secondo le misure previste dall'articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro fossero rese presso il domicilio dei lavoratori interessati, sia che dipendessero direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia da imprese individuali o persone giuridiche (Circolare n. 40 del 16.02.2007).

Ne consegue che i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto di lavoro attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, dovranno comunicarne la cessazione al 31/08/2017, inoltrando la comunicazione tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito istituzionale o attraverso il Contact center.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro, non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell’indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro.

In tutti gli altri casi, a partire dal 1/09/2017, dovrà essere applicata la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale.

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele