Direzione Centrale Pensioni
PREMESSA
Il comma 1 dell’art. 11 della legge n. 112/2013 prevede che, al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, le Fondazioni che sono nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 112 del 2013, al commissario straordinario, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.
Tra i contenuti inderogabili del piano, alla lettera c) si prevede la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico.
Anche a tal fine, il successivo comma 13 dell’art.11 della legge cit. - così come da ultimo modificatodall’art 5 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” convertito con legge n. 106 del 29 luglio 2014- stabilisce che, per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche, si applica l’art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato.
La presente circolare, quindi, reca le istruzioni relative ai requisiti applicativi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. (allegato 1).
1. Destinatari dei pensionamenti in deroga
Preso atto del contenuto testuale della normativa in oggetto, i pensionamenti di cui al comma 13 dell’art 11 della legge cit. riguardano esclusivamente il personale interessato ai processi di riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012.
2. Ambito temporale di vigenza
La disciplina dettata dall’art 2 comma 11 lett. a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l’art 24 del decreto legge n 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n 214 del 2011.
L’ultrattività della previgente disciplina è estesa fino al 31.12.2016 nei limiti in cui la decorrenza del trattamento pensionistico avvenga entro tali termini.
Si specifica, conseguentemente, che la decorrenza del trattamento pensionistico, sia esso di vecchiaia o di anzianità con conseguimento della c.d. “quota” o con il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, deve compiersi entro il 31.12.2016 tenuto conto della finestra mobile di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 e degli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18 comma 22 ter del D.L. n 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011. (messaggio n.16032/2011).
Ne deriva, che il pensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il lavoratore matura i requisiti per l’accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2016.
3. Requisiti di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico.
Si specifica che ai lavoratori interessati dalle disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a), del predetto d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, gli adeguamenti alla speranza di vita determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289).
Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che l'adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall'art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Trovano applicazione, tuttavia, gli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18 comma 22 ter del d.l. n 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.
Per i soggetti che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo la previgente normativa, ad un’età inferiore a 62 anni, conseguentemente, non si applicano le riduzioni previste dal comma 10 dell’art. 24 della legge n 214 del 2011.
4 Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Ai sensi del citato art. 2 comma 11, lett. a), del predetto d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012 si applica, senza necessità di motivazione, il comma 11 dell’art 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Conseguentemente le Fondazioni lirico-sinfoniche, ricorrendo i presupposti precedentemente indicati, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.
5. Certificazione del diritto a pensione.
Nel caso in cui la Fondazione lirico sinfonica ritenga di dovere ricorrere alle misure previste dal citato art 2 comma 11 lett.a) del d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012 e s.m.i., ricorrendone tutte le condizioni richieste dalla legge, dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell’entrata in vigore del d.l. n 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 e s.m.i., o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31/12/2016.
Rispetto a tali posizioni, la Fondazione lirico sinfonica, munita di delega del lavoratore, dovrà chiedere all’INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza.
Solo dopo aver acquisito la certificazione da parte dell’ente previdenziale, la fondazione lirico sinfonica potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti.
L’istituto si impegna, altresì, a rilasciare le certificazioni entra trenta giorni dall’invio degli elenchi del personale interessato al “prepensionamento”.
Si specifica che, competente a rendere la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, è il Polo specialistico Previdenza Pals – Area Metropolitana di Roma -.
Per i lavoratori delle Fondazioni lirico sinfoniche iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti – Inps- competente a rendere la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, è la sede di residenza dell’iscritto.
6. Art 16 del d.p.R n. 1420 del 1971 e determinazione della competenza.
Nel caso in cui i lavoratori interessati dall’applicazione della normativa in oggetto siano titolari sia di posizione assicurativa presso la Gestione lavoratori spettacolo, sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, trova applicazione l’art 16 del d.p.r. n. 1420 del 1971 che prevede la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.
La competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla Gestione presso la quale l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione.
La competenza sarà quindi attribuita alla gestione Ex-Enpals quando la contribuzione ivi versata ed accreditata sia uguale o prevalente rispetto a quella versata ed accreditata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La competenza alla liquidazione della prestazione è, comunque, attribuita alla gestione ex-Enpals qualora l’assicurato possa far valere, con la sola contribuzione ex-Enpals, i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta per i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Art 2
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. |