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1. ADDIZIONALE INAIL
1.1. Premessa
Com’è noto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare, prevede all’articolo 13, comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all’indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.
In data 23 luglio 2012 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Pubblicità Legale – il Decreto del 22 maggio 2012 relativo alla “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2011” . Tale recupero, dovuto per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato è stato fissato nella seguente misura:
Pertanto l’Istituto, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
1.2. Modalità di recupero
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del 3° trimestre 2012, tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
Al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.
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