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Circolare numero 136 del 13-11-2019


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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 13/11/2019
Circolare n. 136
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA).

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Modalità di riscossione

3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

5. Modalità di versamento delle quote associative

6. Costi

7. Clausola di salvaguardia

8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

9. Durata e recesso

10. Istruzioni contabili

 

 

1. Premessa 

 

In data 19 giugno 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Allegato n. 1).

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

 

2. Modalità di riscossione

 

La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le modalità previste per questi ultimi. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega.

L’Associazione, inoltre, presenterà alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato sulla base del fac-simile concordato con l’INPS e corredata di copia di un valido documento d’identità.

Le Strutture INPS territorialmente competenti provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta alla Struttura territorialmente competente, salvo che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

 

4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva direttamente dall'associato la comunicazione della volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa, dandone comunicazione all’Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

 

5. Modalità di versamento delle quote associative

 

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line.

Nel caso di esito di irregolarità, l’Istituto provvede al riversamento delle quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”.

Qualora il predetto Documento rilevi la presenza di irregolarità non quantificabili ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, il riversamento delle quote associative sarà sospeso in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentono la definizione del procedimento di verifica.

 

6. Costi

 

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti importi: 

  • Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
    (una tantum annuale)                                                                              €  2,67
  • Gestione revoca deleghe sindacali                                                            €  2,47
  • Gestione singolo modello F24                                                                   €  0,21

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.

 

7. Clausola di salvaguardia

 

L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

 

9. Durata e recesso

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, di tre anni in tre anni. L’Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla predetta data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) è in via Roma, n. 41 – Crotone (KR).

 

10. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA), si istituisce il seguente conto:

GPN25205 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA).

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPN35205 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA);

GPN11205 – Debito v/Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali.

 

Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele