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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 138 del 13-11-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13/11/2019
Circolare n. 138
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti

SOMMARIO:

Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2018 e fornisce le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

 

INDICE:

 

  1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2018
  2. Modalità di pagamento autonome
  3. Pagamenti cumulativi e bonifico
  4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica del dovuto tramite lista”
  5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo e adempimenti a cui sono tenute le Curie
  6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel frattempo pensionati

 

 

1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2018

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 7 agosto 2019 (Allegato n. 1) che ridetermina, ai sensi dell’articolo 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l’anno 2018 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Detto contributo è pari a 1.741,08 euro annui (290,18 euro bimestrali e 145,09 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.

Si riportano di seguito gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2018 e 2019, dagli iscritti al predetto Fondo:

 

Contributo annuo ante aggiornamento

1.722,08 euro

Contributo annuo aggiornato

1.741,08 euro

Differenza dovuta per ciascun anno

19,00 euro

 

L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 3,17 euro per un bimestre ed a 1,58 euro per un mese.

Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31/03/2020 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2018 e 2019. La contribuzione riferita al 2020 sarà adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.

 

2. Modalità di pagamento autonome

 

Gli iscritti al Fondo che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti:

  • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della L. n. 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973;
  • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.

 

Nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it sono disponibili le seguenti funzionalità:

 

  • il pagamento on-line “pagoPA”, tramite carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) o addebito in conto corrente;
  • la visualizzazione e la stampa dell'Avviso di Pagamento “pagoPA”;
  • la visualizzazione e la stampa del bollettino MAV (soltanto per i pagamenti in scadenza a novembre 2019 e gennaio 2020);
  • la visualizzazione e la stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV/”pagoPA”.

 

Con riferimento alla modalità di versamento con Avviso di Pagamento “pagoPA”, si comunica che l’interessato potrà avvalersi di uno dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti al circuito “pagoPA”.

Per ciascun PSP è possibile consultare, sul sito www.pagopa.gov.it, i canali di pagamento disponibili (sportello fisico, home banking, app mobile, phone banking, ATM) sia per i correntisti che per i non correntisti.

L’iscritto riceverà in ogni caso gli avvisi di pagamento per l’anno 2020.

 

 

3. Pagamenti cumulativi e bonifico

 

Si conferma la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti:

 

  • dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
  • delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.

 

I predetti versamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:

 

IBAN: IT06H0100003245321200001248

 

BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

 

I bonifici provenienti da paesi “extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”, il cui IBAN è IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.

 

L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.

La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.

 

I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, nell’ambito della quale è istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo clero.

L’assenso della Struttura territoriale suddetta è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore, il quale dovrà ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.

Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo causale sono presenti i seguenti dati:

1) la parola “CLERO”;

2) il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

In assenza dei predetti dati e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Direzione provinciale di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fino a quando l’iscritto non ne chieda la revoca.

Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it. 

Gli operatori preposti, presso la Direzione provinciale di Terni, alla gestione delle attività contabili acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi, avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura di gestione provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.

 

4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica del dovuto tramite lista”

 

Ad ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano “attivi” (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza. Con espresso riferimento all’adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, è inderogabile l’applicazione del principio di non divergenza tra valore atteso dall’Ente previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico pagamento.

A tal riguardo, si precisa che, alla luce della rivisitazione dei processi gestionali del Fondo, la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i due importi, vale a dire per quali soggetti sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo.

Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.

L’adeguamento del valore atteso ad un diverso importo (ove questo costituisca il valore corretto) dovrà necessariamente transitare per un nuovo accertamento che ridetermini il totale atteso dopo aver apportato le necessarie modifiche alle registrazioni negli archivi dell’Istituto. La “notifica del dovuto tramite lista” presuppone e richiede che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venir meno dell’obbligo assicurativo.

Si invitano, pertanto, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.

La Direzione provinciale di Terni nel contempo assicura la puntuale acquisizione dei dati trasmessi.

Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio possesso, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, etc.) intervenute nel bimestre.

Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese l’INPS trasmetterà all’Istituto centrale per il sostentamento del clero ed alle confessioni acattoliche con pagamento cumulativo la lista della totalità degli assicurati “attivi” a quella scadenza.

L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale fornendo in calce il totale generale atteso risultante dalla sommatoria dei parziali.

Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, con immediatezza, il medesimo soggetto dovrà comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre in sostituzione del dovuto contenuto nella lista revisionata.

Ove la variazione coinvolga anche riferimenti pregressi in relazione a cessazioni di obbligo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del bimestre a cui la lista è riferita, mentre il recupero di quanto già versato nei bimestri precedenti dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso.

La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Direzione provinciale di Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo. La ricezione di tali atti renderà definitiva, negli archivi dell’Istituto, la registrazione acquisita in modalità provvisoria, al fine di consentire l’immediato aggiornamento del totale atteso.

Al fine di garantire un fluido scambio di informazioni, che consenta ad entrambe le parti l’agevole comune individuazione degli “attivi” e del totale da versare, nella consapevolezza che la lista non sarà mai completamente esaustiva in ordine alle iscrizioni/cessazioni sorte nell’imminenza della sua predisposizione, per limitare il numero delle “contestazioni” è opportuno che il soggetto tenuto all’adempimento orienti prioritariamente la segnalazione sulle cessazioni non presenti. Ciò al fine di evitare il sorgere di indebiti e richieste di rimborso.

Peraltro, le nuove iscrizioni se non presenti (perché recentissime ed ancora non notificate al Polo di Terni o perché ancora non acquisite o non visibili nella lista perché acquisite immediatamente dopo la sua elaborazione) potranno essere agevolmente recuperate nella lista del successivo bimestre. In tal caso il dovuto del successivo bimestre per quegli iscritti comprenderà anche l’importo riferito al bimestre precedente.

La “notifica del dovuto tramite lista”, oltre a gestire correttamente il valore accertato in via amministrativa, è finalizzata alla corretta gestione delle posizioni previdenziali realmente attive, nonché all’eliminazione di quelle che non sono più attive o per le quali sia già intervenuta la cessazione dell’obbligo; analogamente, ove cessi l’obbligo cumulativo ma permanga l’obbligo individuale, la “notifica del dovuto tramite lista” escluderà il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro e agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati personali (ad esempio, codice fiscale, doppio nome o cognome, imprecisioni identità stranieri).

 

5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo e adempimenti a cui sono tenute le Curie

 

L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti indebiti attinenti pregressi periodi comporta che le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto centrale per il sostentamento o la confessione acattolica saranno tenuti a presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo, per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, etc.).

In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno. In tale evenienza, gli uffici potranno rilevare direttamente l’indebito attraverso la consultazione degli archivi dell’Istituto. La Direzione provinciale di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione - con distinto atto contabile - della contribuzione che accerterà non dovuta.

In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo si ricorda che esso decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia (cfr. l’art. 5 della legge n. 903/1973). In particolare, ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai ministri di culto che non hanno cittadinanza italiana e che sono presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti. Dalla stessa data è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti. 

Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ciò comporta quanto segue:

 

  1. non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema di sostentamento;
  2. il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
  3. grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento o nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento o, ancora, nel periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

 

Giova precisare, con esclusivo riferimento ai soggetti non cittadini italiani, che l’obbligo di versamento al Fondo clero sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto. Ne deriva che, qualora l’ingresso in Italia sia precedente tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.

 

Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto, spesso rilevate dall’interessato al momento del pensionamento o comunque decorso il termine prescrizionale, e considerato che qualora l’interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe, in buona fede, ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, di seguito si dettaglia il contenuto dell’obbligo contributivo e dei correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto centrale di sostentamento del clero.

La contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto; ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/73 lo status deve essere attestato dall’ordinario che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

Ne deriva che su tale ordinario, e sulle figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche, incombe l’obbligo di notifica da cui scaturisce l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo mantenimento e la cessazione, ove l’ipotesi ricorra.

Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status è l’adempimento posto dall’articolo 7 della citata legge n. 903/1973 in capo al soggetto che provvede alla c.d. congrua (definita ora “sostentamento”, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 222/1985). Anche in tal caso destinatario dell’obbligo contributivo rimane il ministro di culto, ma la norma, per finalità di semplificazione, ha istituito una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali, ponendola a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.

La predetta delega non è soggetta ad esclusione o revoca e permane fin quando sussiste titolo al sostentamento.

Trattandosi di delega al mero pagamento, essa non produce effetti ulteriori, quali il trasferimento al delegato di obblighi di denuncia connessi allo status di ministro di culto. Gli obblighi permangono invariati in capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, o figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche.

Chiarita la distinzione tra il soggetto tenuto ad attestare lo status e il soggetto tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione dell’obbligo contributivo.

La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione provinciale di Terni, che provvederà ad informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, attiverà la spedizione degli avvisi di pagamento in caso di iscrizione o di riattivazione e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo.

In linea con il dettato normativo, l’Istituto centrale per il sostentamento dovrà limitarsi a gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento e, analogamente alle Curie, dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni le cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici, se intervenute.

  

6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel frattempo pensionati

 

Considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, lo stesso assume carattere definitivo solo a posteriori.

Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati. In tali casi il recupero delle differenze in argomento verrà attivato a livello centrale sulla pensione a carico del Fondo.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele