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Circolare numero 153 del 24-08-2015


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 24/08/2015
Circolare n. 153
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli  23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.

SOMMARIO:

1.   Introduzione

2.   La normativa vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche

3.   Gli effetti del limite ai fini previdenziali

4.   Liquidazione delle prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali

1. Introduzione

 

L’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia   sociale” ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio  2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Nello stesso articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative precedute da una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia; gli estremi delle disposizioni normative ed interpretative sono riportate in allegato.

 

  

2. La normativa vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche

 

 

Gli articoli 23bis e 23ter del decreto legge n. 201/2011, riproponendo il contenuto dell’art. 3, comma 44, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, hanno stabilito il principio in base al quale il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Inizialmente questo limite è stato previsto per gli amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e per  i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

 

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti. L’art. 13 del decreto legge  n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, interviene per ridurre la misura del limite in argomento, come ricordato nel paragrafo 1.

 

 

 

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

 

 

Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una delle seguenti categorie:

 

-      amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011);

-      amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011 e del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166);

-      titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo  con società controllate da pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal  2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto n. 66/2011 convertito dalla legge n. 89/2014);

-      titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale[1], di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale  in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto stesso[2], a partire dal 17 aprile  2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);         

-      componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile  2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);

-      titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013);

-      titolari  di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);

-      componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 472, della legge n. 147/2013).

 

L’art. 13 del citato decreto legge n.  66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 5,  che la Banca d’Italia, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi relativi al massimale onnicomprensivo.

 

 

2.2  Ambito oggettivo di applicazione  e  misura del limite

 

In base agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 201/2011 ed al d.P.C.m. 23 marzo 2012,  concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo tutti gli emolumenti corrisposti nell’ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo (da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con  la stessa o più amministrazioni, enti e società)  erogati ai soggetti appartenenti alle categorie elencate al punto 2.1.

 

Il livello remunerativo massimo coincide  con il  trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione che il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministero per la pubblica amministrazione.

 

A questo proposito si rammenta che il limite valevole per il 2014, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014  ammontava a € 311.658,53 (trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, per il 2013).

 

Occorre poi precisare che, con riferimento ai compensi degli amministratori delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, ad eccezione delle società che emettono strumenti finanziari sui mercati regolamentati, il decreto del Ministro dell’economia del 24 dicembre 2013, n. 166, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23-bis del decreto legge n. 201/2011,  ha fissato limiti, commisurati alle dimensioni ed alla complessità delle società amministrate, in misura proporzionale al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Il decreto, sulla base di parametri che riguardano il valore della produzione, gli investimenti, il numero dei dipendenti, ha classificato le società non quotate in tre fasce.

 

Per singola fascia, il  limite retributivo per i compensi degli amministratori è il seguente:

 

-      100% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori delle società della prima fascia (ANAS, INVIMIT, RAI);

 

-      80% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della seconda fascia (CONI SERVIZI, CONSAP, CONSIP, ENAV, EUR, GSE, INVITALIA, IPZS, SOGEI, SOGIN);

 

-      50% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della terza fascia (ARCUS, ISTITUTO LUCE, ITALIA LAVORO, RAM, SOGESID, STUDIARE SVILUPPO).         

 

 

3. Gli effetti del limite ai fini previdenziali

 

L’art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Per trattamenti previdenziali si intendono sia le prestazioni pensionistiche sia i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, erogati ai destinatari della norma in esame, richiamati nel punto  2.1.   

  

 

3.1 Trattamenti pensionistici

 

Si sottolinea che la riduzione in esame incide su tutte le quote di pensione che concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico: per la retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota di cui all’articolo 13, lettera a),  del Dlgs n. 503/1992 la riduzione in esame opererà secondo le modalità di seguito illustrate.

 

In applicazione dell’art. 13, comma 4 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.  89/2014, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota A di pensione viene determinata dalla somma tra la retribuzione, così come individuata dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata alla data del 30 aprile 2014, e la retribuzione prevista dall’art. 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata dal 1° maggio 2014 fino all’effettiva cessazione dal servizio, rapportata all’intera anzianità contributiva posseduta.

 

Esempio

 

Cessazione dal servizio in data 31/10/2014 con 43 anni di anzianità contributiva pari a 516 mesi;

Anzianità contributiva al 30/04/2014:            42 anni e 6 mesi pari a 510 mesi

Anzianità contributiva dal 01/05/2014 al 31/10/2014: 6 mesi 

[(€. 311.658,53*510)+(€.240.000,00*6)]/516 = €.310.825,29 Retribuzione da utilizzare per la quota A di pensione.

 

Per le altre quote di pensione, la riduzione incide esclusivamente per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014; pertanto fino al 30 aprile 2014 verrà valorizzata la retribuzione di cui alla legge n. 214/2011.

 

 

3.2 Trattamenti di fine servizio e fine rapporto

 

Gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 variano a seconda del tipo di prestazione.

 

Con riferimento ai Tfr si rileva che la salvaguardia introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle regole di calcolo della prestazione. La riduzione della retribuzione utile che interviene dal 1° maggio 2014 determina, infatti, una proporzionale riduzione solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione utile prima della riduzione stessa.

 

 

Diverso, invece, è l’effetto delle disposizioni suddette sui trattamenti di fine servizio[3], in quanto modificano, esclusivamente per le categorie di cui al punto 2.1, le regole di calcolo della prestazione, che risulta così determinata dalla somma di due importi parziali:

 

-      il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;

 

-      il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.

 

Sempre con riferimento ai trattamenti di fine servizio si precisa che gli effetti dei benefici di legge (che determinano incrementi convenzionali della base di calcolo o delle anzianità utili) continuano ad operare  alla cessazione del rapporto di lavoro; si precisa altresì che gli incrementi convenzionali della base di calcolo non contribuiscono alla individuazione del limite retributivo.

 

Gli effetti degli incrementi dell’anzianità utile conseguenti al riscatto di periodi operano, invece, per quell’importo della prestazione nel cui arco temporale di riferimento è stata prodotta la domanda. Pertanto, poiché la retribuzione utile presa a base del calcolo del contributo di riscatto è quella spettante all’atto della domanda, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 aprile 2014 gli effetti dell’incremento dell’anzianità utile sono considerati con riferimento al primo importo; diversamente, l’effetto dell’incremento dell’anzianità utile opera sul secondo importo se la domanda di riscatto è stata presentata a partire dal 1° maggio 2014.

 

Qualora le amministrazioni dovessero rappresentare, in sede di comunicazione dei dati utili per il calcolo delle predette prestazioni, cifre superiori a quelle sopra citate, gli operatori delle sedi effettueranno la riduzione entro il limite delle voci che concorrono a determinare le basi di calcolo. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, tale riduzione deve essere effettuata, nell’ordine, sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, sul trattamento accessorio variabile, trattamento accessorio fisso e continuativo, sul trattamento fondamentale.

 

 

4. Liquidazione delle prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali

 

Tenuto conto che è in corso l’adeguamento delle procedure informatiche e delle modalità di esposizione (modello PA04) della retribuzione contributiva utile, le Sedi provvederanno a liquidare i Tfs in via provvisoria, limitando il calcolo della prestazione alle anzianità ed alla retribuzione contributiva (entro il precedente limite di € 311.658,53) maturate al 30 aprile 2014.

 

Si fa riserva di comunicare l’avvenuto aggiornamento delle procedure e di fornire le  relative istruzioni; successivamente, sarà possibile riliquidare la prestazione tenendo conto delle anzianità utili successive al 30 aprile 2014 e della base retributiva ridotta entro il limite di 240.000 euro.

 

                                                                           Il Dirigente Generale Vicario

                                                                                     Crudo

                                                                                                     

    Allegato

- legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, commi 44 e seguenti;

- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 216, articoli  23bis e 23ter;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012;

-  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166

-  legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 471 e seguenti;

-  decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge n. 89/2014;

-  circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8 del 3 agosto 2012;

-  circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 22 ottobre 2012;

-  circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3 del 18 marzo  2014.

 

 



[1] Come precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, rientrano in quest’ambito: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l’Avvocatura dello Stato, il Cnel, i Ministeri, l’Amministrazione autonoma dei monopoli, le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti parco, gli enti di ricerca nazionali, le scuole.

[2] Si tratta delle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di Polizia;  personale delle  carriere  diplomatica e prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso  quello volontario); dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attività nelle materie contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; docenti e ricercatori universitari.

[3] I trattamenti di fine servizio sono: l’indennità di buonuscita, per i dipendenti civili e militari delle amministrazioni statali; l’ indennità premio di servizio, per i dipendenti delle regioni, della autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale; l’indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli altri enti pubblici non iscritti all’Inps ai fini del trattamento di fine servizio.