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Circolare numero 156 del 03/12/2010


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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 03/12/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 156 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 2

 

 

 

 

OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e la CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. (Circolare del 22.10.1998, n. 221).

 

 

SOMMARIO:

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU (già UNIONQUADRI) sulle prestazioni temporanee.

 

 

Con riferimento alla circolare del 22 ottobre 1998 n. 221, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.

 

In data 7 maggio 2010 è stato sottoscritto con la CIU (già UNIONQUADRI) un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.

 

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della nuova convenzione, che si allega (all.1).

 

I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU mediante trattenuta sulle prestazioni  predette.

 

Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall’INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.

 

Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall’INPS e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:

 

cod. 0903 C.I.U. UNIONQUADRI

 

cod. 0904 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA SERVIZI

 

cod. 0905 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA INDUSTRIE

 

cod. 0906 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA TRASPORTI

 

cod. 0907 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA COMUNICAZIONI

 

cod. 0908 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA ENERGIE



Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all’art.1, comma 3, dell’ allegata convenzione.

 

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991. Le deleghe, così come le eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il  datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.

 

In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei  lavoratori interessati.

 

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

 

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

 

Nel caso in cui l’INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione di detta revoca.

 

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

 

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’ Organizzazione.

 

A tal proposito la CIU ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:

 

-  3 % sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;

-  0,50 % sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;

- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

 

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.

 

L’Organizzazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.

 

L’eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CIU ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

 

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.                

 

Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.

 

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L’Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione dell’allegata convenzione, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

 

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

 

Si comunica che la sede della CIU è in Via Gramsci, n. 34 - 00197 Roma.

 

I versamenti per le Federazioni aderenti alla CIU dovranno essere eseguiti sui conti correnti, che verranno comunicati completi delle specifiche bancarie, con successivo messaggio.

 

 

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU si richiamano le istruzioni contenute nella citata circolare n. 221 del 22 ottobre 1998.

 

Con l’occasione si reputa opportuno adeguare anche la denominazione dei conti istituiti con la suddetta circolare.

    

Nell’allegato n.2 vengono riportati i conti GPA 18/074, GPA 29/074 e GPA39/074 con la relativa denominazione aggiornata.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

 

CONVENZIONE TRA L’INPS E LA CIU (CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI) AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223,  PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI

 

 

L'anno 2010, il giorno 7 del mese di maggio, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente

 

e

 

la CIU, nella persona del Rappresentante legale, per conto delle Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)

 

visti

 

 

-         la determinazione n. 76 del 9 aprile 2010;

 

-         l’art.18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

 

-         il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

 

-         le note del 15/01/2010 prot. 15/IV/0000822 e del 2/02/2010 prot. 24/VII/2136 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;

 

considerato

 

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le  attività istituzionali dell’Istituto;  

 

 

si conviene quanto segue:

 

 

Art.1

I lavoratori aventi titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU che intendano avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.

 

In caso di costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda. L'INPS provvederà ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo comma del successivo art. 2.

 

Art.2

Il diritto di versare i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene esercitato mediante rilascio della delega personale  sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla  richiesta della prestazione medesima.

 

La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS, corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.

 

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all’Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art.18 della legge 223/1991.

 

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).

 

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

 

La CIU e le Organizzazioni sindacali aderenti all’accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

 

Art.3

E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.

 

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L' Organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

 

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

 

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

 

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest' ultima secondo le modalità di cui all'art.2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.

 

 

 

Art. 4

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione sindacale ai sensi dello Statuto che l’associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l’associato e l’organizzazione interessata.

 

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa.

 

Art.5

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all’INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.

 

Art.6

Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

 

Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

       

Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dall’Organizzazione sindacale interessata.

 

Le Strutture territoriali INPS invieranno all’Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.

 

Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l’impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

 

La Direzione generale fornirà semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.

 

L' Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

 

Art.7

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario  n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:

 

·        Gestione delega per singola prestazione        € 0,54

 

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione  con raccomandata a/r, a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

E' a carico della CIU, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

L’ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.

 

Art.8

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.                

 

Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, l’Organizzazione si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L'Organizzazione sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

 

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e la Confederazione stipulante.

 

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CIU dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che abbiano aderito al presente accordo.

 

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

 

 

 

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

 

 

 

  Il Presidente dell’INPS

Il Rappresentante legale della CIU

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art 7; art 8, art.11.

 

 

 

        Il  Rappresentante legale della CIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

VARIAZIONI AL PIANO  DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GPA 18/074

 

 

Denominazione completa

Debito verso le Federazioni di categoria aderenti alla Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali  (CIU) per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione non agricola) - Art. 18 della legge n. 223/1991

 

 

 

Denominazione abbreviata

DEB.V/CIU CTR.SIND.SU PREST.TEMP.ART.18 L.223/91

 

 

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GPA 29/074

 

 

Denominazione completa

Contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione non agricola) per conto delle Federazioni di categoria aderenti alla Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali  (CIU) - Art. 18 della legge n. 223/1991

    

 

Denominazione abbreviata

CTR.SIND.SU PREST.TEMP.CIU - ART.18 L.223/91

 

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GPA 39/074

 

 

Denominazione completa

Accreditamento alle Federazioni di categoria aderenti alla Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali  (CIU) dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione non agricola) - Art. 18 della legge n. 223/1991

    

 

Denominazione abbreviata

ACCR.CIU CTR.SIND.SU PREST.TEMP.-ART.18 L.223/91