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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 161 del 31-10-2017


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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 31/10/2017
Circolare n. 161
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

convenzione fra l’INPS e la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell’articolo  26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148. Istruzioni operative e contabili.

SOMMARIO:

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA),  per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell’articolo  26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.

In data 14 settembre 2017 è stata perfezionata  la convenzione con la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) (all. 1), approvata con determinazione presidenziale  n. 115 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie erogate ai sensi dell’articolo  26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 dai seguenti fondi:

 

  • Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di Assistenza.

 

  • Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito.

 

  • Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

 

  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

 

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

 

 

OGGETTO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

 

I titolari delle prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla UILCA,  mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga.

 

La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi.

 

A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.

 

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE

 

L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

 

1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

 

  MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA

 

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

 

DECORRENZA DELLA DELEGA

 

L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di prestazione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

 

I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione della domanda di prestazione.

 

La delega, rilasciata da persona già titolare di prestazione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

 

L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare l’originale firmato.

 

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

 

E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.

 

 

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA 

 

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.

 

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

 

La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

 

 

 

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE 

 

Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

 

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali su prestazioni straordinarie, assimilabili a quelle pensionistiche, sono applicabili le medesime tariffe calcolate sui costi per i trattamenti di quiescenza, come individuati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2016, che di seguito si elencano:

 

 

Attività                                                                                    Tariffa

 

-          Revoca delega cartacea (residuale)                                     €. 0,31

-          Gestione delega                                                                €. 0,04

 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

 

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

 

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L’Associazione sindacale stipulante inoltre è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

 

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione.

 

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione. 

 

 

 

CODICE INPS

 

Il codice INPS assegnato è 3B, già attivo.

          

 

ISTRUZIONI CONTABILI 

 

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle prestazioni straordinarie per conto della Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), si confermano i conti già in uso come di seguito indicati:

 

GPT25003 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sugli assegni  straordinari pagati nell’anno in corso;

GPT27003 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sugli assegni  straordinari pagati negli anni precedenti;

GPT11003 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sugli assegni straordinari e l’imputazione del pagamento;

GPT35003 – per l’accreditamento a favore del medesimo sindacato.

 

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele