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Circolare numero 178 del 22-12-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/12/2014
Circolare n. 178
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.

SOMMARIO:

Variazione allo 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

Variazione allo 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 11 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata fissata allo 0,5% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

 

 

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,5%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

 

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,5% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

Note:

 

(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002