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Variazione allo 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 11 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata fissata allo 0,5% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1). Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. La misura dello 0,5%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015. In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,5% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015.
Note:
(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
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