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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 185 del 29-09-2016


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 29/09/2016
Circolare n. 185
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) sulle prestazioni temporanee.

In data 03 agosto 2016 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), per la riscossione dei contributi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti.

 

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.

 

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.

 

I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI, DISCOLL,  di disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dell’Associazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

 

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all’INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d’identità.

 

 

Il codice identificativo Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.)  è “9001”.

 

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.

 

In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Associazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

 

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

 

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.

 

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa, ed alla comunicazione all’Associazione sindacale revocata.

 

Nel caso in cui un’Associazione sindacale presenti una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Associazione sindacale revocata.  Alla revoca / nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità.

  

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

 

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.

 

A tal proposito la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.)  ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:

 

 3  %  NASPI;

0,50  %  CIG e CIGS;

1  %  ALTRE PRESTAZIONI.

 

 

L'Istituto verserà all’Associazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art.8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

 

L'INPS metterà a disposizione dell’Associazione sindacale, sui servizi on line, applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

 

L’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,80 (ottanta centesimi) per singola delega.

 

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni

dalla stessa comunicazione.

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

 

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

 

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

 

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

 

Si comunica che la sede legale della Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.)  è in Roma – Viale Trastevere n. 60.

 

 

 

 

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), sono stati istituiti i seguenti conti:

 

  • GPA25577 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee; 
  • GPA35577 - per l'accreditamento alla Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) dei contributi associativi sopra citati; 
  • GPA11577 - per la rilevazione del debito verso la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.).

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

 

Le rimesse a favore dell’Associazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.

 

Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA25577, GPA35577 e GPA11577 sopra indicati.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi