Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
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1. Servizi per gli intermediari delle aziende private.
In attuazione a quanto previsto dalla circolare 117 del 2011 è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di consultare gli attestati di malattia attraverso il:
I sistemi appena descritti sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato l’esistenza di tale delega all’Istituto nelle modalità indicate con la circolare n. 28/2011. Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle circolari n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro.
I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC debbono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.
2. Servizi per gli intermediari e per i datori di lavoro del settore agricolo
Ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (circolare n. 110/2009) - per i quali non è applicabile quanto previsto al punto 1 del messaggio 18367 del 27/09/2011 in quanto effettuano il versamento dei contributi con il modello DMAG - vengono resi disponibili i servizi di cui al punto precedente per consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. OTI). I servizi messi a disposizione (PEC e accesso al portale con PIN) devono essere richiesti secondo le modalità già descritte nelle circolari n. 60 e n. 119 del 2010. Si precisa che nella domanda deve essere indicato il codice fiscale o la partita iva dell’azienda per la quale viene effettuato il versamento contributivo trimestrale (DMAG).
I datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.
3. Servizi per gli intermediari delle Amministrazioni Pubbliche
Gli intermediari delle Amministrazioni Pubbliche possono presentare richiesta di accesso ai servizi tramite PIN e di invio degli attestati con PEC inoltrando richiesta corredata di delega, ad una sede INPS, come indicato nelle circolare n. 60 e n. 119 del 2010.
Tali soggetti sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.
4. Servizi per il cittadino
È stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato. Tale servizio può essere attivato:
5. Istruzioni procedurali per le sedi.
Per la gestione delle nuove richieste è stata aggiornata la procedura, disponibile sul sito Intranet – Processi – Prestazioni a sostegno del reddito, con l’introduzione di nuove opzioni per:
Le modalità operative sono identiche a quelle relative alle funzioni indicate nella circolare n.119/2010.
Le richieste di revoca delle abilitazioni sono da gestire attivando le stesse funzioni di registrazione della delega ma impostando lo stato della stessa a “disattivo” e selezionando il campo specifico di revoca.
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