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Circolare numero 39 del 14-03-2013


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Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Roma, 14/03/2013
Circolare n. 39
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale.

SOMMARIO:

Chiarimenti.

1.   Premessa

 

L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.

 

Tale previsione normativa originariamente relativa ai lavoratori del settore privato è stata estesa dall'art. 22, comma 39, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, con norma di interpretazione autentica, ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali.

 

La materia è stata successivamente disciplinata dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, il quale ha, tra l'altro, stabilito all'art. 3, comma 1, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, se assunti con atto scritto.

 

Successivamente la legge costituzionale n.1/1999,  nonché i primi 3 commi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n.488 hanno modificato il sistema normativo, prevedendo che i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, che, in ragione dell’elezione o della nomina, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.

 

Il nuovo quadro istituzionale, creatosi a seguito dell’evoluzione normativa sopradescritta, rende necessario rivisitare le posizioni assunte da questo Istituto in materia, attraverso un interpretazione logico-sistematica dell'art. 31 della legge n. 300/1970, che consenta ai dipendenti pubblici non solo eletti ma anche nominati a ricoprire funzioni pubbliche di assessore regionale c.d. “nominato” di ottenere l’accredito figurativo della contribuzione durante il periodo di mandato.  Ciò tenuto anche conto del fatto che  né la legge n.300 del 1970, né la legge n.724 del 1994 o il decreto legislativo n.564 del 1996  potevano prendere in considerazione l’ipotesi di assessore regionale non facente parte del relativo consiglio, per l’evidente ragione che, al tempo della loro emanazione, la figura stessa dell’assessore nominato non era stata ancora introdotta nell’ ordinamento.

 

Pertanto,  deve ritenersi superato il precedente orientamento assunto con nota operativa n.19 del 2011,  dovendosi preferire  una interpretazione  estensiva dell’art. 31 della legge n. 300/1970 - corroborata da specifico parere del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – che amplia la platea dei soggetti che possono fruire dell’accredito della contribuzione figurativa,  includendovi i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo, e del quale il soggetto nominato segue la sorte.

 

 

 

2.   Destinatari

 

Destinatari della contribuzione figurativa sono pertanto i soggetti richiamati al comma 1 dell’art. 38, ovvero tutti i dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di Assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

 

 

3.   Termini e modalità per gli adempimenti

 

I lavoratori, iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo a questo Istituto, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale ed è comunque allegato alla presente circolare.

 

Le istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto di provvedimenti di diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno tempestivamente riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo.     

 

Gli accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente quelli relativi ai periodi per aspettative fruite per le nomine di assessore regionale riferite a tutte legislature regionali precedenti fino a quelle tuttora vigenti.  

 

I soggetti che, in virtù della nomina, hanno maturato il diritto ad un vitalizio o ad incremento della pensione loro spettante, sono tenuti, relativamente ai periodi di aspettativa non retribuita valorizzabili con accredito figurativo, a corrispondere, qualora non abbiano già provveduto, entro la medesima data sopra indicata l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, ai sensi del citato art. 38, commi da 1 a 3, della legge n.488 del 1999.

 

Tale versamento deve essere effettuato con modello F24 elementi identificativi  per il tramite dell’organo elettivo ovvero con modello F24 ordinario, se a provvedere allo stesso è direttamente il soggetto interessato.

Al riguardo, è bene precisare che, al fine della tracciabilità dei versamenti, deve essere indicato il codice identificativo della causale, corrispondente alla cassa pensionistica cui il soggetto risulta iscritto e che di seguito si elencano:

 

F24 elementi identificativi                                     F24 ordinario

 

P138 cassa CTPS                                                      P101 cassa CTPS

P238 cassa CPDEL                                                    P202 cassa CPDEL

P338 cassa CPI                                                        P303  cassa CPI

P438 cassa CPUG                                                      P404 cassa CPUG

P538 cassa CPS                                                        P538 cassa CPS

P938 cassa CREDITO                                                P909 cassa CREDITO

 

 

 

 

4.   Misura del versamento

 

L'onere consiste nel versamento a carico del soggetto in aspettativa che intende avvalersi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa dell'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo per il quale sia stata fruita la/le aspettativa/e.

 

L'onere in questione deve essere assolto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000, secondo quanto stabilito dal comma 2 della previsione più volte richiamata.

 

La base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere deve essere commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio. Conseguentemente detta retribuzione deve essere corrispondente alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.

 

A tal fine alla domanda di cui al paragrafo 3 deve essere allegato, sempre a cura dell' interessato, un prospetto autocertificato attestante l'ammontare della/e retribuzione/i di riferimento.

 

All’imponibile sopra descritto deve essere applicata l'aliquota di contribuzione ai fini pensionistici. A tal fine si precisa che l’aliquota:

 

per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato) fino al 31 dicembre 2006 è pari all'8,75 % e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,80.

 

Per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CPDEL, CPS, CPI e CPUG fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota è pari all'8,55 % e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,85.

 

 

Per tali periodi è dovuto, inoltre, il contributo pari a 0,35 % destinato al Fondo Credito a carico di tutte le categorie di iscritti alla Gestione ex INPDAP.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori