Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 39 del 6-3-2009.htm
Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con reqisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 6 Marzo 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
39
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegato
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento
ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione
dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione
ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi
aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all’indennità
ordinaria di disoccupazione con reqisiti normali ai lavoratori sospesi o
licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
SOMMARIO:
-
Premessa
-
Articolo 19, comma 1,
lettera a) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi -
durata e misura
-
Articolo 19, comma 1,
lettera b) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi -
durata e misura
-
Articolo 19, comma 1,
lettera c) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Trattamento pari
all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista.
Durata e misura
Premessa
L’aggravarsi delle condizioni
economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti
tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre
2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha
previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
Le novità principali introdotte
riguardano:
l’aumento della durata massima del trattamento
di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90
giornate;
l’aumento della durata massima del trattamento
di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90
giornate;
l’estensione, in via sperimentale, di un
trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.
Tali punti sono oggetto della
disciplina di questa circolare.
Vi sono inoltre altre
innovazioni, che verranno successivamente trattate non appena disponibile il
D.M. attuativo di cui al comma 3 dell’articolo 19 del precitato testo
normativo.
Tra queste:
L’aumento degli stanziamenti per gli
ammortizzatori in deroga;
L’introduzione di una forma di sostegno al
reddito per i collaboratori coordinati e continuativi;
Il potenziamento del legame tra politiche attive
e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più cogente disciplina
della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori
dei trattamenti.
Peraltro, va ricordato
l’accordo tra Stato e Regioni del 12
febbraio 2009 relativo alla gestione ed al finanziamento degli ammortizzatori
sociali, che disciplina e prevede ulteriori ambiti di intervento. Anche su
tale accordo, per predisporre indicazioni operative e più precise di attuazione
degli interventi previsti, si è in attesa del completamento dell’iter procedurale e delle indicazioni
operative conseguenti a tale accordo.
Si richiama in ogni caso l’attenzione sulla necessità di porre in
essere con urgenza ogni necessario intervento organizzativo finalizzato a
rendere immediatamente operative le disposizioni connesse all’attuazione
dell’art. 19. La situazione in corso rende, infatti, necessario un impegno
straordinario dell’Istituto al fine di consentire ai lavoratori delle aziende
in crisi la tempestiva percezione dei sostegni al reddito definiti dalla
nuova e dalla vigente normativa.
In particolare, l’articolo 19 del decreto legge n. 185
del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, ha introdotto modifiche sostanziali alle
norme relative all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con
requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali.
Lo stesso articolo ha disposto, tra l’altro, al comma 5,
con effetto dal 1° gennaio 2009, la soppressione dei commi da 7 a 12
dell’articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando così
dall’ordinamento giuridico le vecchie norme che regolamentavano l’erogazione
dell’indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che
con requisiti ridotti, ai lavoratori sospesi.
A far data, quindi, dal 1° gennaio 2009, la concessione
del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti
normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è
disciplinata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’autorizzazione ad usufruire dei trattamenti previsti
dal comma 1, art. 19 della legge 2/2009 è subordinata ad un intervento
integrativo - pari
almeno
alla
misura del venti per cento dell’importo totale dell’indennità stessa - a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,
compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2009 tale intervento
integrativo non prevede più, in alternativa, interventi di carattere formativo.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, saranno definite le modalità di applicazione della nuova normativa,
nonché le procedure di comunicazione all’INPS, anche ai fini del monitoraggio
dei provvedimenti autorizzativi (art. 19, comma 3).
Quindi, all’emanazione del predetto D.M. saranno date
ulteriori indicazioni operative anche per ciò che riguarda la gestione della
normativa sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sulla
dichiarazione di immediata disponibilità.
L’articolo 19 della Legge 2/2009 stabilisce limiti di
spesa complessivi per una serie di interventi. La ripartizione del limite di
spesa per il pagamento delle prestazioni in parola potrà essere effettuata
dal decreto interministeriale succitato.
L’indennità di cui alle lettere a) e b), comma 1, art.
19 della presente legge può essere concessa anche senza l’intervento
integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del
più volte citato decreto interministeriale.
La legge in argomento stabilisce che l’eventuale
ricorso, nell’anno 2009, all’utilizzo di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, è in
ogni caso subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela in parola (art.
19 comma 1-
bis
).
Ricordando che l’Istituto ha l’onere di comunicare le
risultanze del monitoraggio al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, si sottolinea
che nel monitoraggio della spesa dovranno essere computati anche gli oneri
derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e quelli
derivanti dal pagamento degli assegni
al nucleo familiare.
Si illustrano di seguito le principali novità e
disposizioni.
A) ARTICOLO 19, COMMA 1,
LETTERA a) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2. INDENNITA’ ORDINARIA DI
DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI AI LAVORATORI
SOSPESI - DURATA E MISURA
La norma dispone che, ai lavoratori richiedenti la
prestazione in argomento, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, venga riconosciuta una indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di
90 giornate nell’anno solare.
Per
tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in
presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli
assegni per il nucleo familiare.
Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di
cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche
dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è tenuto a comunicare - con apposita
dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto
legislativo n. 297/2002, e alla sede dell’Inps territorialmente competente -
la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i
nominativi dei lavoratori interessati.
Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di
cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche
dalla L. 2/2009,i lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per
l’impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad
un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod.
DS21) alla sede INPS competente, nei termini previsti. Sono confermate le
procedure di cui alla circolare 39/2007.
Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,
nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione
di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo
parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
B) ARTICOLO 19, COMMA 1,
LETTERA b) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2. INDENNITÀ ORDINARIA DI
DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI - DURATA E MISURA
L’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge n.
185 del 29 novembre 2008,convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha introdotto
innovazioni anche per ciò che riguarda l’indennizzabilità con il trattamento
di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti - di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 - dei periodi
di inattività dei lavoratori
sospesi
per crisi aziendali o occupazionali
. Ha previsto, quindi, come per l’indennizzabilità
con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti
normali di cui alla lettera A), che la durata massima del trattamento non
possa superare le
90 giornate di
indennità nell’anno solare
.
Considerato che il comma 5 dell’art. 19 della legge in
esame ha rimosso dall’ordinamento giuridico i commi da 7 a 12 dell’art. 13
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, il parametro di 90 giornate sarà applicato
all’indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all’attività lavorativa
svolta nel corso dell’anno 2008. La
misura mensile sarà ovviamente quella stabilita per il 2008 (circ. n. 11 del
29 gennaio 2009).
Si ricorda che, in ogni caso, i lavoratori richiedenti
la prestazione in argomento devono possedere i requisiti di cui all’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.
Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,
nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione
di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo
parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di
cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche
dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con
apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede
dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione dell’attività
lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori
interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al
locale centro per l’impiego.
C)
ARTICOLO 19, COMMA 1,
LETTERA c) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2. TRATTAMENTO PARI
ALL’INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI PER I
LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI APPRENDISTA.
DURATA E MISURA – IN VIA SPERIMENTALE
L’articolo 19, comma 1, lettera
c), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto un nuovo
trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali,
ovvero in caso di licenziamento,
pari
all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
,
per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista
alla data di entrata in vigore del
decreto stesso
(29 novembre 2008) e con almeno
tre mesi di servizio, all’atto della sospensione o del licenziamento,
presso l’azienda interessata
dalla crisi.
Tale trattamento può essere
concesso per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza
del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora
il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. Sarà cura della
sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia
inferiore a 90 giorni.
In caso di licenziamento il
trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre
che l’apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del
trattamento stesso. Si precisa inoltre che l’apprendista deve fare la domanda
entro 68 giorni dal licenziamento.
Questa nuova tipologia di intervento, che vede
dispiegare i suoi
effetti in via
sperimentale
per il
triennio
2009-2011
, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa
a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
In considerazione della tipologia di prestazione
introdotta dal decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla
legge 2/2009, finalizzata a sostenere una categoria di lavoratori a tutt’oggi
esclusi dalla possibilità di fruire dell’indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti normali, si ritiene utile sottolineare
che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti
generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione ds), per la
concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con
requisiti normali.
Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di
cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche
dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con
apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede
dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività
lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori
interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al
locale centro per l’impiego.
D – ISTRUZIONI PROCEDURALI
Le
domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate
dal Codice cessazione attività uguale a
65
.
Le
domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono
individuate dal Codice contratto lavoro uguale a
65A
.
Per
quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di
apprendista
licenziati
occorre individuare il codice cessazione
attività uguale a
65
, indicando
correttamente la qualifica (A).
Per
quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di
apprendista
sospesi
occorre individuare il codice cessazione attività
uguale a
51
, indicando
correttamente la qualifica (A).
È
imminente un messaggio operativo con le istruzioni di carattere procedurale.
E – ISTRUZIONI CONTABILI
Gli oneri derivanti dalle
prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere
rilevati nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
Pertanto, ai fini della
rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell’indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi
assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto
A),
sono stati istituiti,
rispettivamente, i conti GAU 30/128 e GAT 30/128. Eventuali recuperi delle
prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU 24/128, di nuova
istituzione.
Per la rilevazione contabile
degli oneri derivanti dalla erogazione dell’indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto
B)
, sono stati istituiti,
rispettivamente, i conti GAU 30/129 e GAT 30/129. Eventuali recuperi di dette
prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/129, di nuova istituzione.
Ai fini della rilevazione
contabile degli oneri derivanti dalla erogazione del trattamento pari
all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al
precedente punto
C)
, sono stati
istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/132 e GAT 30/132. Eventuali
recuperi di tali prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/132, di
nuova istituzione.
I recuperi imputati ai conti
GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132 di cui sopra è cenno sono evidenziati,
nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, con il codice
di bilancio esistente “01097”. Le partite relative che al termine
dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante
ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta
procedura, al conto esistente GAU 00/030.
Nell’allegato sono riportati i
citati conti GAU 30/128, GAU 30/129, GAU 30/132, GAT 30/128, GAT 30/129, GAT
30/132, GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/128
Denominazione completa
Indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori non agricoli sospesi per
crisi aziendali o occupazionali – Art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n.
185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
IND.DS REQ.NORM.LAV.NON
AGR.SOSP.-ART.19 L.2/2009
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/129
Denominazione completa
Indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori non agricoli sospesi per
crisi aziendali o occupazionali – Art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. n.
185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
IND.DS REQ.RID.LAV.NON
AGR.SOSP.-ART.19 L.2/2009
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/132
Denominazione completa
Trattamento pari
all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali agli
apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati –
Art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n.
2/2009
Denominazione abbreviata
TRATT.DS
REQ.NORM.APPREND.SOSP.-ART.19 L.2/2009
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 30/128
Denominazione completa
Assegni per il nucleo
familiare connessi con l’indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o
occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008
convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
ANF SU DS REQ.NORM.LAV.NON
AGR.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 30/129
Denominazione completa
Assegni per il nucleo
familiare connessi con l’indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti ridotti ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o
occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. n. 185/2008
convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
ANF SU DS REQ.RID.LAV.NON
AGR.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 30/132
Denominazione completa
Assegni per il nucleo
familiare connessi con il trattamento pari all’indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi per crisi
aziendali o occupazionali ovvero licenziati di cui all’art. 19, comma 1,
lett. c), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
ANF SU DS REQ.NORM.APPREND.SOSP.ART.19
L.2/09
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 24/128
Denominazione completa
Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti ordinari e dei connessi assegni
per il nucleo familiare ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008
convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
E.V.-REC.DS REQ.NORM.E ANF LAV.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 24/129
Denominazione completa
Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e dei connessi assegni
per il nucleo familiare ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. n. 185/2008
convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
E.V.-REC.DS REQ.RID.E ANF LAV.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 24/132
Denominazione completa
Entrate varie – Recuperi e reintroiti del trattamento
pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e dei
connessi assegni per il nucleo familiare agli apprendisti sospesi per crisi
aziendali o occupazionali ovvero licenziati di cui all’art. 19, comma 1,
lett. c), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata
E.V.-REC.DS REQ.NORM.E ANF APPR.SOSP.ART.19 L.2/09