Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 5 del 13/01/2010
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
13/01/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
5
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 7 ter, co.
7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge n. 33
del 9 aprile 2009 – incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per
gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga
SOMMARIO:
Ai datori di
lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in
deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che
sarebbe spettata al lavoratore. Si illustrano le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di
lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio
1.
L’incentivo per l’assunzione di lavoratori
destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto
legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con
legge n. 33 del 9 aprile 2009
[1]
-
è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a
favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali
in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività
o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella
disciplina della l. 223/1991.
Il comma 7 così recita:
“Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi
tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di
ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non
rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è
concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel
limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di
contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno
al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con
le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis,
della legge 21 luglio 1991, n. 223. …(omissis) …”
2.
Datori di lavoro ammessi all’incentivo
L’incentivo previsto dalla sopracitata
disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o
parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni
2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo non spetta se l’assunzione è
effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di
lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se
l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro
che assume:
-
abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la
quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
-
abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai
sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009
[2]
;
-
abbia effettuato riduzione di personale nei sei
mesi precedenti l'assunzione.
In tutti questi casi l’incentivo, comunque,
spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell’incentivo in argomento è
soggetta alla condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.
Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di
lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori
sociali in deroga.
Per ammortizzatori sociali in deroga
incentivati dalla norma di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa
integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di
disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma
36, della legge n. 203/2008.
[3]
L’incentivo non spetta se il lavoratore è
interessato da una mera riduzione di orario.
4.
Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni
effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato infatti introdotto
in sede di conversione del decreto legge citato.
L’assunzione può essere sia a tempo
determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il
lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua
dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono
le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà
riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente
(es.
ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo
determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della
prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il
lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi).
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo
di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di
apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive
eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.
5.
Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra
descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al
trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al
lavoratore,
al netto della riduzione del
5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto
riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l’incentivo spetta – in
costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata residua del
trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo
determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore
sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro - solo
per tale periodo inferiore.
L’importo dell’incentivo spettante al datore
può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della
retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese
dell’anno
[4]
.
L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato
ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni
contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente
[5]
.
6.
Istruzioni relative ai datori di lavoro che
operano con il sistema DM – Emens – Uniemens
6.1 Comunicazione di assunzione del datore
di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di
lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per
l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare
esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto
segue:
-
il campo
“Ente previdenziale”
sarà compilato
con la dicitura
“INPS”
;
-
il campo
“Codice Ente Previdenziale
” sarà compilato con la
matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui
il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante
il modello DM10. Se - al momento della comunicazione - la matricola non è stata
ancora attribuita dall’Istituto o non sia stata comunque indicata nel modello
Unilav-, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo
invio, avvalendosi della procedura di rettifica
[6]
,
per integrare la precedente comunicazione con la matricola originariamente
mancante;
-
il campo
“Codice agevolazioni”
non sarà compilato.
6.2 Dichiarazione di responsabilità del
datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è
predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla
legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro
inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente:
il codice fiscale
del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7
ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
il codice
comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di
assunzione;
l’attestazione che:
o
l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o
tra l’impresa che assume e quella di provenienza
del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né
intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o
l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per
crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale
per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento
straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19,
co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette
sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori
per cui si richiede l’incentivo;
o
l’azienda nei sei mesi precedenti l'assunzione non
ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti
l'assunzione ha licenziato – per riduzione di personale - lavoratori aventi
qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’invio della dichiarazione di responsabilità
vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti
illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
La dichiarazione di responsabilità dovrà
essere inoltrata
esclusivamente
in modalità telematica, avvalendosi del
servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, secondo
le indicazioni contenute in un messaggio di prossima pubblicazione.
[7]
L’invio dovrà essere effettuato entro il mese
successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già
effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la
dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo
alla data di pubblicazione.
6.3 Adempimenti a carico delle sedi. Codifica
aziende.
Ricevuta la dichiarazione, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda:
-
verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di
lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni
disponibili;
-
verificherà che il lavoratore sia titolare di un ammortizzatore sociale
in deroga, utilizzando l’apposita procedura che verrà rilasciata prossimamente;
-
sempre utilizzando l’apposita procedura di cui sopra, individuerà
l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata, l’eventuale
Regione su cui dovesse gravare parzialmente l’onere finanziario, il decreto di
concessione dell’ammortizzatore sociale;
-
comunicherà al datore di lavoro che è stato ammesso / non ammesso alla
fruizione dell’incentivo; la comunicazione di non ammissione ne indicherà i
corrispondenti motivi; la comunicazione di ammissione sarà redatta secondo il
fac-simile, che verrà prossimamente pubblicato, insieme alle istruzioni di
composizione del flusso Uniemens.
Le posizioni contributive relative ai datori
di lavoro aventi titolo all’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge
n. 5 del 10 febbraio 2009, dovranno essere contraddistinte dal codice di
autorizzazione “
3Q
” che assume il significato di “azienda ammessa al
beneficio di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”; il codice
autorizzazione dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del
beneficio.
Qualora al momento dell’ammissione al
beneficio ne sia già decorso il periodo di spettanza, al fine di consentirne comunque
all’azienda la fruizione il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito
per il periodo di tempo strettamente necessario all'azienda per operare il
conguaglio.
Si evidenzia fin d’ora che il possesso dei
requisiti di regolarità contributiva sarà accertato dalla procedura di
controllo delle denunce retributive e contributive con le modalità previste
per la fruizione della generalità dei benefici contributivi (cosiddetto DURC
virtuale
).
6.4 Modalità di composizione del flusso
Uniemens.
In considerazione della circostanza che, a
decorrere dal periodo di paga gennaio 2010, gli obblighi di denuncia
contributiva e retributiva - finora assolti mediante i distinti modelli DM10 e
EMens - dovranno essere assolti mediante l’unico flusso cosiddetto Uniemens, si
fa riserva di pubblicare le specifiche istruzioni per il conguaglio
dell’incentivo.
7.
Istruzioni relative ai datori di lavoro
agricolo
7.1 Comunicazione di assunzione del datore
di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di
lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per
l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare
esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto
segue:
-
il campo
“Ente previdenziale”
sarà compilato
con la dicitura
“INPS”
;
-
il campo
“Codice Ente Previdenziale
” sarà compilato con il
codice CIDA assegnato a seguito della presentazione della denuncia aziendale
telematica cosi come previsto dalla legge n. 81/2006;
-
il campo
“Codice agevolazioni”
non sarà compilato.
7.2 Dichiarazione di responsabilità del
datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è
predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla
legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro
inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente:
il codice fiscale del lavoratore assunto per
beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
il codice comunicazione che identifica in
modo univoco l’unificato lav di assunzione;
l’attestazione che:
o
l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o
tra l’impresa che assume e quella di provenienza
del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né
intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o
l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per
crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale
per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento
straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19,
co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette
sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori
per cui si richiede l’incentivo;
o
l’azienda nei sei mesi precedenti l'assunzione non
ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti
l'assunzione ha licenziato – per riduzione di personale - lavoratori aventi
qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’inoltro della dichiarazione di
responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice
autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
In attesa del rilascio di apposita procedura
telematica, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere effettuata
utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione di responsabilità – redatta
utilizzando il modello citato - dovrà essere presentata alla sede INPS
competente entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per
le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente
circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il
mese successivo alla data di pubblicazione.
7.3
Modalità di compilazione del
DMAG
Le aziende agricole
potranno fruire dell’incentivo, ogni trimestre, attraverso il conguaglio con la
contribuzione dovuta e calcolata dall’Istituto.
Per i lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga assunti ai sensi dell’ex art. 7 ter co.7 DL
5/2009, il quadro “F” del modello DMAG – sezione relativa al rapporto di lavoro
- dovrà essere compilato, a partire dal 1° trimestre 2010, secondo le seguenti
modalità:
con il tipo retribuzione
“X” dovrà essere indicato, per ogni singolo mese, il solo importo
dell’incentivo spettante, che verrà comunicato preventivamente
dall’Istituto;
con i tipi retribuzione
già in uso – “O/M/P” – le retribuzioni erogate connesse alla prestazione
lavorativa svolta.
Per eventuali assunzioni
ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell’anno 2009, le aziende
dovranno effettuare una comunicazione alla sede competente indicando il
periodo, i lavoratori interessati e gli importi dell’incentivo ad esse
spettanti, distinti per singolo mese. Tali comunicazioni dovranno essere
segnalate, da parte della sede stessa, alla Direzione Centrale Entrate – Area
Agricoltura.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato
N.1
[1]
La legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U.
n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49.
[2]
Tale requisito non è espressamente previsto dall’art
7 ter, ma deriva dall’analogia che intercorre – ai fini dell’incentivo – tra le
ipotesi di sospensione ai sensi della legge 223/1991e le ipotesi di sospensione
ai sensi dell’art 19 del decreto legge citato.
[3]
Il testo attualmente vigente del comma 36 risulta
dalle modifiche da ultimo intervenute per effetto dell’art 7 ter, co. 4, del
decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, , conv. con modd. con legge n. 33 del
9 aprile 2009; sugli ammortizzatori di cui si tratta vedi anche l’art. 19,
commi 8 e 9, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni con legge n. 2 del 28 gennaio 2009.Cfr. la circolare n. 75 del 26
maggio 2009.
[4]
In relazione a questo punto vedasi circ. 252/1992.
[5]
A titolo puramente esemplificativo vedasi la
riduzione di cui alla l. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità, anche se non titolari della corrispondente indennità; cfr.
art. 1 l. 52/98 e successive modifiche e integrazioni.
[6]
La procedura di rettifica, utilizzabile anche
per le integrazioni descritte nel testo, è illustrata nel documento
“Comunicazioni
obbligatorie - Modelli e regole”
, reperibile presso il sito del Ministero
del lavoro, nella sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie,
all’indirizzo www.lavoro.gov.it/CO/.
[7]
Le istruzioni per l’invio saranno altresì disponibili
presso il sito inps, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle
aziende
.