Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 52 del 6-3-2007.htm
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2007.
Presidio Unificato
Previdenza Agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 6 Marzo 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
52
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per
gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2007.
SOMMARIO:
1.
Art.
01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
2.
Art.
120, legge 23 dicembre 2000, n. 388: riduzione degli oneri sociali.
3.
Art.
1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del
lavoro.
4.
Contributi
INAIL dal 1 gennaio 2007.
5.
Quota
di retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n.438.
6.
Minimali
di legge.
7.
Contributi
apprendisti.
8.
Agevolazioni
per zone tariffarie gennaio 2007.
9.
Bonus.
10.
Aliquota
contributiva per il Fondo di garanzia ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n.
297.
11.
Tabelle.
1)
Art. 01,
comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La
legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2,
recante “ Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura,
dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”
all’art. 01 ha previsto:
“Per il triennio 2006 – 2008 sono
sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.”
Pertanto
per tale triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall’art 3, comma 1, del
D. Lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio,
dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la
generalità delle aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D. Lgs.
(aumento di 0,60 punti percentuali, dal 1 luglio, dell’aliquota dovuta al Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti per le aziende singole o associate di
trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di
lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo
industriale).
L’articolo
1, comma 769, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha altresì
previsto che l’aliquota contributiva
di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del
lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di
lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33%.
Per
quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2007 sono così fissate:
Aliquota dovuta al Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti
dal 1 gennaio 2007 al 31
dicembre 2007
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
17,95%
(esclusa
la quota base pari a 0,11%)
8,84%
26,79%
Aliquota dovuta al Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti dalle aziende agricole con processi
produttivi di tipo industriale,comprese le cooperative
dal 1 gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,75%
(esclusa
la quota base pari a 0,11%)
8,84%
30,59%
2)
Art.
120, legge 23 dicembre 2000, n. 388: riduzione degli oneri sociali.
Al
riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, (Finanziaria 2001), come da circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne
consegue che per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota
dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per
la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi
produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative
agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per
le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano
l’aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari, gli esoneri sono i
seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per le cooperative agricole,
comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono
mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per
le cooperative agricole Legge 240/84,
che assumono operai a tempo indeterminato.
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema
DM10/2
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di bonifica
che, per gli operai di ruolo cui è
garantita la stabilità d’impiego, non versano l’aliquota della
disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per i consorzi di bonifica che
assumono operai di ruolo cui sia garantita la stabilità d’impiego.
(contratto 10,
circolare 153 del 27 ottobre 2002).
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Cassa integrazione salari
0,14%
Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto
0,2%
3)
Art.
1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del
lavoro.
L’art.
1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede l’esonero di 1 punto
percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui
all’ art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il
predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli
assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto
dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di
mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione,
prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il
trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali
per la formazione continua.
Considerato
che per la generalità delle aziende
del settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative
di trasformazione ai sensi della 240/84, che assumono anche operai a tempo
indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico
delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per
il nucleo familiare né quella della
maternità, già azzerate dall’esonero dell’art. 120 citato, il nuovo esonero
troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a
decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero ex art
1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
Per
i consorzi di bonifica, che assumono
operai di ruolo cui è garantita la
stabilità d’impiego (tipo contratto 010)
e non pagano l’aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera
sull’aliquota per la cassa integrazione salari che è quindi così determinata:
Aliquota cassa integrazione salari
1,5%
Esonero ex. art 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,0%
4)
Contributi
INAIL.
I
contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio
2001, inbase a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000,
art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
3,1185%
5)
Quota
di retribuzione soggetta nell’anno 2007, all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438.
A
decorrere dal 1 gennaio 2007 l'aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del
lavoratore, deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di
€ 40.083,00.
6)
Minimali di
legge. (circ. n. 34/2007)
Il
minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art.
7, comma 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo,
per l’anno 2007, è pari a
€
36,86.
Per
la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano
un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare n. 233 del
6 novembre 1998, punto 2 - Part-time
orizzontale -:
”Si applicano le disposizioni che
l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989, con cui si è
data attuazione alla normativa fissata dal comma 5, art. 1, del D. L. 28
marzo 1989, n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il
decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n.
389.
Il comma 5 sopracitato stabilisce
che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo
giornaliero di cui all’art. 7 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo
così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo
pieno.”
Nell’anno
2007, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la
determinazione del minimale orario, è
pari a € 41,43 e, pertanto, il citato
minimale è pari a
€ 6,37
(41,43 x 6/39).
7)
Contributo
apprendisti.
L’art.
1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che : “Con effetto
sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali (omissis) le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi
contributivi previsti dalla
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.”
La
norma ha altresì stabilito che : “Per i datori di lavoro che occupano alle
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta
complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro
è ridotta in ragione dell’anno del contratto e limitatamente ai soli
contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali
per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando
fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi maturati negli
anni di contratto successivi al secondo.”
Per
la gestione dello scaglionamento dell’aliquota contributiva vengono pertanto
istituiti i seguenti codici contratto, da indicare sulle dichiarazioni
trimestrali degli operai a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio
2007:
codice
descrizione
091
Operaio apprendista dipendente
da azienda con massimo nove dipendenti - primo anno di contratto -
092
Operaio apprendista
dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - secondo anno di contratto -
093
Operaio apprendista
dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - terzo anno di contratto
-
L’aliquota
contributiva a carico dell’apprendista, in considerazione dell’aumento
disposto dalla finanziaria 2007, citato al punto 1 della presente circolare,
è fissata in
5,84%.
8)
Agevolazioni
per zone tariffarie gennaio 2007.
All’art.
01, comma 2, della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono
state ridefinite le agevolazioni a favore del datore di lavoro, per le
aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti
particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree
della ex Cassa del Mezzogiorno (circ. n. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti
misure:
“Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, sono cosi determinate:
a)
nei territori montani particolarmente svantaggiati la
riduzione contributiva compete nella misura del
75 per cento
dei contributi a carico del datore di lavoro,
previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del
1988;
b) nelle zone agricole
svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonché i territori dei comuni delle regioni
Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva
compete nella misura del
68 per cento
”
Per la compilazione del modello DMAG-Unico,
competenza anno 2006, si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n. 38
del 3 marzo 2005,
al punto: “Istruzioni operative per la compilazione dei
modelli DMAG-Unico competenza 2005”.
9)
Bonus.
Al
lavoratore che abbia optato per l’incentivo per il posticipo del
pensionamento e ne abbia diritto (per accertare l’appartenenza
dell’assicurato al settore privato deve farsi riferimento alla natura del
datore di lavoro (msg. n. 004145 dell’8/2/2006), il datore di lavoro deve
corrispondere una somma pari alla contribuzione sia a proprio carico, sia a
carico del lavoratore, che avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale.
Come
precisato nella nota prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare del
bonus
è pari ai contributi
effettivamente
versati
(quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del
lavoratore) al netto di eventuali sgravi.
Il
bonus
in argomento potrà essere
determinato dal datore di lavoro applicando all’imponibile retributivo
denunciato nella dichiarazione trimestrale le aliquote riportate al punto 1 della presente
circolare, a cui è da aggiungere lo 0,11 all’aliquota IVS a carico del datore
di lavoro.
Anchel'aliquota aggiuntiva dell’1% a
carico del lavoratore, prevista dall’
art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438 sull’eccedenza annua della
retribuzione, deve far parte del bonus.
Si
precisa altresì che i contributi a carico del datore di lavoro, per il
triennio 2006-2008, sono dovuti nelle seguenti misure:
Territori
Dovuto
Non svantaggiati (ex
fiscalizzato Nord )
100%
Montani
25%
Svantaggiati
32%
10)
Aliquota contributiva per il Fondo di garanzia ex art. 2, legge 29
maggio 1982, n. 297.
L’art.
1, comma 765, della già citata legge
296/2006, nel modificare l’art. 1 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ha
previsto che:
“……. Il datore di lavoro
è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto
dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive
modificazioni, nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice
civile……..”
In
merito alle modalità gestionali del suddetto contributo si fa riserva di
fornire ulteriori istruzioni.
11)
Tabelle.
In
allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati, con le varie
aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
·
allegato 1:
aliquoteoperai agricoli
a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole,
in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
·
allegato 2:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende
coltivatrici dirette, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
·
allegato 3:
aliquoteoperai agricoli
a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole, cooperative legge
240/84 per operai a tempo determinato e colono/mezzadri, in vigore dal 1
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
·
allegato 4:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole legge
240/84, in vigore dal 1 gennaio 2007 al
31 dicembre 2007;
·
allegato 5:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato, cui è garantita la
stabilità d’impiego, dipendenti da consorzi di bonifica, in vigore dal 1
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
·
allegato 6:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la
generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
·
allegato 7:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato
per le cooperative agricole con
processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative legge
240/84, che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 gennaio 2007
al 31 dicembre 2007;
·
allegato 8:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole
legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
·
allegato 9:
agevolazioni per zone tariffarie.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1