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Circolare numero 65 del 30-03-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 30/03/2017
Circolare n. 65
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse  stanziate per l’anno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

 

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art.6, del D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2016.

Premessa.

 

Con la circolare n. 153/2014, sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], alla disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da CIGS. Con la medesima circolare sono state fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2014.

 

Con successiva circolare n. 77 del 10 maggio 2016 sono state illustrate ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio a valere sulle risorse per l’anno 2015 e sulle somme residue dello stanziamento per l’anno 2014.

 

1.   Decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, pubblicato il 15/09/2015

 

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 17981/2015, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ex art. 6 del Dl 510/96 e successive modificazioni, in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL n. 726/84, a valere sulle risorse finanziarie stanziate a partire dall’anno 2016.   

 

Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2016.

 

 

1.1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016.

 

Con la circolare n. 25 del 12.10.2015 (all.1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal DI n. 17981/2015.

Sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero, ha adottato, entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2016, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate in allegato (all.2).

 

Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.

 

 

2. Adempimenti delle Sedi.

 

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

 

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva -  provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione " 1W " che assume il più ampio  significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996  ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981".

 

 

3. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso - Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016.

 

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 2), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

  • nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

 

In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

 

Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.

 

 

4. Istruzioni contabili.

 

Per rilevare contabilmente il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla presente circolare (nuovo codice UNIEMENS “L988”), finanziati dallo specifico stanziamento previsto per l’anno 2016 e concessi alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà, nel rispetto del limite dei 24 mesi, secondo le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 2/10/2015, si istituisce il nuovo conto:

 

GAW37239 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 5, del decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014 (D.I. n. 17981 del 14/09/2015) – anno 2016.

 

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

 

La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 3.

 

 

                     Il Direttore Generale Vicario

                             Vincenzo Damato

 

[1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78. Pubblicato nella GU n.66 del 20 marzo 2014, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (21 marzo 2014).