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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 70 del 22-05-2012


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/05/2012
Circolare n. 70
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.

SOMMARIO:

A decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Confederazione Svizzera. La circolare contiene, altresì, alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.  

Premessa 

  1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 – estensione alla Confederazione Svizzera - casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72
  2. Precisazioni in materia di prestazioni orfanili
  3. Precisazioni in materia di tassi di cambio - decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei   sistemi di sicurezza sociale (pensioni, prestazioni non contributive, prestazioni familiari, recuperi e compensazioni)
  4. Disposizioni transitorie

 

Premessa

 

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

 

Pertanto, l’Istituto ha pubblicato le seguenti circolari in materia di prestazioni pensionistiche:

1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.

 

2) Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.

 

3) Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni familiari.

 

4) Circolare n. 88 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al  coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.

 

5) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.

 

6) Circolare n. 124 del 17 settembre 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”.

 

7) Circolare n. 165 del 28 dicembre 2010. Regolamentazione comunitaria: prestazioni pensionistiche e formulario P1.

 

8) Circolare n. 41 del 25 febbraio 2011. Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

 

9) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.

 

10) Circolare n. 127 del 30 settembre 2011. Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

 

11) Circolare n. 156 del 15 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie P in materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e H (orizzontali).

 

 

1.  Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 – estensione alla Confederazione Svizzera - casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72

       

Nelle predette circolari (vedi in particolare la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 4) è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione europea, esclusi quindi:

  • i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari nn. 47 del 12 febbraio 1994 e 166 del 12 giugno 1995);
  • la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa,  a decorrere dal 1° giugno 2002, inbase all’Accordo stipulato tra la Confederazioneelvetica e gli Stati dell’Unione europea (vedi in particolare le circolari nn. 118 del 25 giugno 2002, 78 del 14 aprile 2003, 138 del 28 novembre 2006, 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
  • la Groenlandia(vedi in particolare la circolare n. 8 del 13 gennaio 1987 ed il messaggio n. 39 del 7 marzo 2000).

 

Nei confronti di tali Stati continuavano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

 

Ai sensi della Decisione n.1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi. 

 

2.  Precisazioni in materia di prestazioni orfanili

 

Secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 – e diversamente da quanto disposto dal regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 - dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche. Infatti, in applicazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con decorrenza 1° maggio 2010 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al31 marzo 2010), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento (vedi circolari nn. 86 del 2 luglio 2010, punto 6, e 88 del 2 luglio 2010, punto 23).

 

Si ritiene utile ricordare che, in base all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, in misura pari alla pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.

 

Successivamente la disciplina introdotta con il regolamento n. 1399/1999 (vedi circolare n. 36 del 15 febbraio 2000) ha previsto che le pensioni agli orfani fossero determinate secondo i criteri previsti per le altre prestazioni e, quindi, secondo le regole del pro-rata, qualora il dante causa:

-      fosse deceduto successivamente al 31 agosto 1999;

-      non facesse valere alcun periodo assicurativo nei regimi indicati nell’Allegato VIII del regolamento n. 1408/71.

 

Poiché, a decorrere dal 1° aprile 2012, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche alla Confederazione svizzera, le prestazioni agli orfani, spettanti in base all’accordo conla Svizzeraed erogate sotto forma di pensione, sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche.

 

Pertanto, in applicazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con decorrenza 1° aprile 2012 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al 29 febbraio 2012), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento.

 

Le disposizioni del regolamento n. 1399/99, di modifica del regolamento CEE n. 1408/71, restano in vigore solo per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in applicazione dell’Accordo SEE,  secondo le modalità specificate nelle circolari nn. 114 del 25 maggio 2001 e 138 del 28 novembre 2006, nonché nel messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009.

 

Quindi, nell’eventualità in cui il dante causa abbia maturato periodi di assicurazione in Islanda, Norvegia e Liechtenstein o periodi di assicurazione in uno o più dei 27 Stati membri e in uno dei tre stati SEE, le pensioni agli orfani continuano ad essere determinate in base alle norme sulle pensioni del Capitolo 3 del regolamento CEE n. 1408/71, a condizione che il dante causa non faccia valere periodi assicurativi in uno dei regimi indicati nell’allegato VIII del regolamento n.1408/71 (vedi circolare n. 36 del 15 febbraio 2000).

 

 

3.  Precisazioni in materia di tassi di cambio - decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (pensioni, prestazioni non contributive, prestazioni familiari, recuperi e compensazioni)

 

La decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riporta i criteri in base ai quali determinare il tasso di cambio da utilizzare, in applicazione dei regolamenti comunitari nn. 883/2004 e 987/2009, a decorrere dal 1° maggio 2010 e dispone, in generale, che si applica il tasso giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea (vedi la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 14, che recita: “Per quanto concerne la conversione valutaria, l’articolo 90 del regolamento di applicazione prevede che, per l’applicazione dei regolamenti, il tasso di cambio tra due valute è il tasso di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. Al riguardo si allega la decisione della Commissione Amministrativa n. H3 del 15 ottobre 2009 (allegato 7), che riguarda la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio”).

 

Secondo quanto stabilito da tale decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio del giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione ad eccezione dei casi di seguito indicati.

 

- Tasso di cambio da applicare per l’accertamento del diritto ad un prestazione,  per il primo calcolo e per il ricalcolo della prestazione  (punti 3a e 3b della decisione H3).

Qualora, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana, risulti necessario convertire in euro gli importi di redditi o prestazioni spettanti per un determinato periodo anteriore alla data in relazione alla quale la prestazione italiana è calcolata, deve essere utilizzato il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo (punto3 a).

Qualora, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana, sia necessario convertire in euro un determinato importo per calcolare una prestazione, occorre utilizzare il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente “il mese in cui la disposizione sia obbligatoriamente applicata”, ossia il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente la decorrenza della prestazione (punto 3 b).

 

Da quanto esposto risulta in particolare che:

- ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 153/69 e successive modifiche, si tiene conto dell’ammontare della prestazione estera in pagamento alla data del calcolo o del ricalcolo della pensione; pertanto, si utilizzerà il cambio giornaliero pubblicato dalla BCE relativo al primo giorno del mese immediatamente precedente tale data (punto 3b);

- ai fini della determinazione del diritto ad una prestazione legata al reddito, qualora si debba tener conto di redditi prodotti all’estero espressi in valuta estera, si convertirà la valuta in euro utilizzando il cambio giornaliero pubblicato dalla BCE relativo all’ultimo giorno dell’anno oggetto della  dichiarazione reddituale ( punto 3a).

 

- Tasso di cambio da applicare alle prestazioni che sono indicizzate secondo la legislazione italiana (punto 5 della decisione H3)

Si applica il tasso di cambio del primo giorno del mese precedente quello in cui l’indicizzazione è dovuta, nelle operazioni di  adeguamento annuale degli importi delle pensioni estere nel caso di pensioni italiane interessate all’applicazione della decisione 105 CEE o all’applicazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n. 335/95.

 

- Tasso di cambio da applicare per recuperi e compensazioni (punto 6 della decisione H3)

Si applica il tasso di cambio del giorno in cui l’istituzione richiede per la prima volta il recupero o la compensazione.

La decisione H3 è applicabile, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche alla Svizzera. 

 

 

4. Disposizioni transitorie

Si applicano i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 86 del 2 luglio 2010, punto 11, e n. 88 del 2 luglio 2010, punto 24, con riferimento, ovviamente, alla data del 1° aprile 2012.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori