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Circolare numero 74 del 25-05-2018


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25/05/2018
Circolare n. 74
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal Decreto Interministeriale n. 95440/2016. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

INDICE

1.      Premessa e quadro normativo

2.      Finalità e ambito di applicazione

3.      Assegno ordinario

3.1    Ambito di applicazione: beneficiari

3.2    Cause di intervento

3.3    Misura della prestazione

3.4    Durata della prestazione

3.5    Durata massima complessiva della prestazione

3.6    Termini e modalità di presentazione della domanda

3.7    Obblighi d’informazione e consultazione sindacale

3.8    Pagamento delle prestazioni

3.9    Assegno ordinario, reddito da attività lavorativa e altre prestazioni

4.      Contribuzione correlata

5.      Contributo addizionale

6.      Istruzioni operative

6.1    Istruttoria della domanda

6.2    Delibera di concessione

7.      Equilibrio finanziario del Fondo

8.      Monitoraggio della spesa

9.      Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento

10.    Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario

11.    Istruzioni Contabili

 

1. Premessa e quadro normativo

In data 6 marzo 2014 è stato siglato l’accordo sindacale nazionale stipulato tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con il quale le parti hanno convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Tale accordo fa riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all’intero settore a prescindere dalla consistenza dell’organico aziendale. Pertanto, il medesimo è conforme alla nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 148/2015[1] che, all’articolo 26, comma 7, prevede che l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (cfr. la circolare n. 201/2015, par. 2).

L’accordo è stato recepito con decreto n. 95440 del 18 aprile 2016 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2016) del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (allegato n. 1), che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (d’ora in avanti Fondo).

Al Fondo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Con la circolare n. 201/2015 sono state fornite le istruzioni generali relative al trattamento di assegno ordinario, in base alla disciplina dettata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 148/2015, mentre con la circolare n. 122/2015, così come modificata dalla circolare n. 201/2015, e con il messaggio n. 2536/2017 sono state chiarite le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà.

La circolare n. 141/2016 ha precisato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani e ha illustrato la modalità di versamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine all’assegno ordinario erogato dal Fondo, con evidenza delle principali modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.

Si forniscono altresì, analogamente a quanto disposto con la circolare n. 170/2017, le indicazioni tecniche per il conguaglio della prestazione di integrazione salariale (assegno ordinario) erogata dal Fondo di solidarietà in trattazione e per il pagamento della contribuzione addizionale dovuta in caso di fruizione della prestazione medesima.

 

2. Finalità e ambito di applicazione

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 

3. Assegno ordinario

 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.

Il Fondo provvede, inoltre, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione, computata in base a quanto previsto dall’articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Le domande di accesso all’assegno ordinario sono deliberate dal Comitato amministratore secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di risorse.

 

3.1 Ambito di applicazione: beneficiari

 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 5 del D.I. n. 95440/2016, all’assegno ordinario sono ammessi tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Con nota n. 8475 del 14 aprile 2016 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di fondi di solidarietà e, pertanto, non possono accedere alle prestazioni previste dal Fondo, né versano la relativa contribuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

Restano quindi esclusi, oltre i dirigenti, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore ed i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Alla ripresa dell’attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

L’accesso alla prestazione ordinaria non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

 

3.2 Cause di intervento

 

L’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 95440/2016 indica specificamente che l’assegno ordinario può essere richiesto per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il D.Lgs. n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha revisionato le causali per le quali è possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, l’articolo 21 del citato decreto legislativo non prevede più tra le causali della CIGS le due fattispecie della ristrutturazione e della riconversione aziendale, che risultano assorbite nella più generale causale della riorganizzazione aziendale (cfr. la circolare MLPS n. 24/2015).

 

Causali assegno ordinario

 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli può essere richiesto per le seguenti causali:

  1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  2. situazioni temporanee di mercato;
  3. riorganizzazione aziendale;
  4. crisi aziendale;
  5. contratto di solidarietà.

 

 

Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, di cui ai punti 1 e 2, così come descritte nelle circolari n. 197/2015 e n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016. Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, di cui ai punti 3, 4 e 5, saranno invece valutate sulla base dei criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016 adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari MLPS n. 24/2015 e n. 30/2015 e la circolare INPS n. 130/2017).

 

3.3 Misura della prestazione

 

A norma dell’articolo 5, comma 3, del D.I. n. 95440/2016 l’assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84 per cento, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo (cfr. circ. n. 201/2015).

In ogni caso l’importo non può essere superiore ai massimali annualmente previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che nel 2018 sono i seguenti:

 

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Inferiore o uguale a 2.125,36

Basso

982,40

Superiore a 2.125,36

Alto

1.180,76

 

Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati nella misura del 100 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Ai fini del calcolo della prestazione si applicano le medesime modalità in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria, così come individuate nell’allegato 1 alla circolare n. 197/2015, al lordo della contribuzione del 5,84 per cento prevista dal citato articolo 26 della legge n. 41/1986.

 

3.4 Durata della prestazione

 

L’articolo 5, comma 6, del D.I. n. 95440/2016 prevede che l’assegno ordinario possa essere erogato (per ciascun Gruppo) a non più di 40 unità lavorative all’anno, per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui, nel rispetto delle durate previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

La durata dell’assegno ordinario è disciplinata dall’articolo 30, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148/2015 in base al quale i Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Le disposizioni di cui sopra sono state delineate dall’Istituto con la citata circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio.

Si applicano altresì all’assegno ordinario, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGO, le seguenti disposizioni stabilite dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015:

  • il datore di lavoro che abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;
  • in ogni caso, nei limiti di durata suesposti, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile;
  • gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Si precisa che tale esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (cfr. successivo paragrafo 3.5) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015). Ciò in considerazione del fatto che tali limiti rappresentano non un limite di durata, ma un limite di carattere quantitativo relativo al periodo massimo complessivo di fruizione sia dell’assegno ordinario sia al numero massimo di ore di integrazione salariale autorizzabili.   

In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS si applicano le seguenti disposizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015:

  • per la causale di riorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  • per la causale di crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
  • per la causale di contratto di solidarietà l’integrazione può essere concessa, relativamente a ciascuna unità produttiva, per un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Tale specifica disposizione trova applicazione dal 24 settembre 2017 (cfr. la circolare MLPS n. 16/2017).

 

3.5 Durata massima complessiva della prestazione

 

Per espressa disposizione dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 148/2015, ai fondi di solidarietà si applica l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo in tema di durata massima complessiva della prestazione.

Pertanto, per ciascuna unità produttiva, il trattamento di assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, laddove si specifica che per la causale di contratto di solidarietà la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (cfr. la circolare n. 201/2015, par. 6).

 

3.6 Termini e modalità di presentazione della domanda

 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 le aziende interessate, per accedere alla prestazione, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria; pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’istanza è irricevibile, mentre nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, si determina uno slittamento della decorrenza della prestazione.

In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Inoltre il datore di lavoro dovrà indicare le ore non indennizzabili utilizzando il modello allegato (allegato n. 2), come di seguito specificato.

 

Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda

 

Per il periodo di sospensione dal 01/01/2018 al 31/03/2018 il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il 16/01/2018. Per effetto dell’applicazione del richiamato disposto di cui all’articolo 15, comma 3, la presentazione della domanda oltre tale termine non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente).

L’eventuale presentazione della domanda in data 19/01/2018, oltre il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 08/01/2018. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/01/2018 al 07/01/2018, utilizzando l’allegato 2 alla presente circolare.

 

Con il messaggio n. 2536/2017 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle istanze di accesso alla prestazione garantita dal Fondo.

 

3.7 Obblighi d’informazione e consultazione sindacale

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, l'accesso all’assegno ordinario è subordinato ad una comunicazione preventiva da parte dell'A.N. G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, la comunicazione deve contenere le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra l'A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Il confronto tra le organizzazioni sindacali dovrà concludersi entro i successivi sette giorni.

Ai fini dell’accesso alla prestazione di assegno ordinario non è necessario che la consultazione sindacale si concluda con un accordo.

All’istanza dovrà essere allegata copia della comunicazione inviata nonché, ove presente, del verbale sindacale.

Si applicano, ove compatibili, le regole applicative di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, ivi comprese le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.

In caso di richiesta di assegno ordinario per la causale del contratto di solidarietà dovrà, inoltre, essere allegato anche il relativo accordo stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

3.8 Pagamento delle prestazioni

 

Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.

Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015, il pagamento dell’assegno ordinario è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Al riguardo, si evidenzia che il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto termini perentori per il conguaglio e per le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’articolo 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2017 al 15/06/2018
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2017
  • data decorrenza termine: 30/06/2018 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata)
  • termine di decadenza: 31/12/2018
  • ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2018
  • dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS.

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2017 al 15/06/2018
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2018
  • data decorrenza termine: 20/07/2018 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata)
  • termine di decadenza: 21/01/2019
  • ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2019

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più possibile né mediante denuncia ordinaria né mediante flussi di regolarizzazione.

Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. la circolare n. 197/2015 in materia di CIG).

 

3.9 Assegno ordinario, reddito da attività lavorativa e altre prestazioni

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare.

Per quanto riguarda la conciliabilità con il reddito da attività lavorativa e con gli altri istituti contrattuali (quali ad esempio, ferie, infortunio sul lavoro, malattia e maternità) si applica la disciplina illustrata nella circolare n. 130/2017.

 

4. Contribuzione correlata

 

L’articolo 5, comma 4, del D.I. n. 95440/2016 prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, D.Lgs. n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. In particolare, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2018 è pari a € 101.427,00.

 

5. Contributo addizionale

 

In caso di fruizione dell’assegno ordinario è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170/2017).

 

6. Istruzioni operative

 

L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter amministrativo sotteso all’emanazione delle delibere da parte dei Comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà in argomento. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione.

Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le necessarie istruzioni operative.

 

6.1 Istruttoria della domanda

 

All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico i seguenti aspetti:

  • l’appartenenza del datore di lavoro ai settori che rientrano nel campo di applicazione del Fondo;
  • il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
  • la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
  • l’integrabilità della causale;
  • la compatibilità dei lavoratori.

 

Le domande di intervento presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera. Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

 

6.2 Delibera di concessione

 

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione.

Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni dalla decisione del Comitato e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

7. Equilibrio finanziario del Fondo

 

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

In attuazione dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 148/2015, l’articolo 7 del D.I. n. 95440/2016 espressamente dispone anche per il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione.

In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare prestazioni in eccedenza.

Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero in caso di inadempienza del Comitato.

 

8. Monitoraggio della spesa

 

Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.Lgs. n. 148/2015, esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.).

Con riferimento all’assegno ordinario, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa saranno quantificati nella delibera sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la relativa delibera da parte del Comitato.

In caso di pagamento diretto i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione, se successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le strutture territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende interessate dell’avvenuto inoltro di tutti gli SR 41 relativi ai periodi autorizzati.

In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, una volta trascorsi i sei mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.

 

9. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento

 

Per tutte le istanze presentate a partire dal 1 aprile 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.

Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

Il codice che identifica l’evento tutelato dal Fondo degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è il seguente:

 

Codice

Descrizione

AOR

Assegno ordinario

 

Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.

Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.

 

10. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario

 

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.

In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:

-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;

-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.

A tal fine dovrà essere valorizzato il seguente codice causale già in uso :

 

Codice

Descrizione

A101

ctr. Addizionale su assegno ordinario

 

Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

A tal fine verrà valorizzato il seguente codice causale già in uso:

 

Codice

Descrizione

L001

Conguaglio assegno ordinario

 

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

11. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di assegno ordinario del Fondo di solidarietà in oggetto, conguagliate dalle aziende che adottano il sistema di denuncia mensile, si istituiscono nell’ambito della gestione FOR – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – art. 1, del D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016, i seguenti conti:

FOR30130 Assegni ordinari conguagliati - articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, codice evento L001, anni precedenti;

FOR30190 Assegni ordinari conguagliati – articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, codice evento L001, anno in corso.

Ai fini della rilevazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari di cui all’articolo 5, comma 4, del D.I. n. 95440/2016, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà, si istituisce il seguente nuovo conto:

FOR32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari; da movimentare in “DARE”, in contropartita dei conti in uso della serie XXX22141 (dove per XXX si intende il Fondo o la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore) da imputare in “AVERE”.

Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.

Infine, con riferimento al versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 95440/2016, e contraddistinti in dichiarazione dal codice evento A101, si istituiscono i seguenti conti da gestire secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 170/2017, paragrafo 6):

FOR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p.

FOR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c.

FOR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p.

FOR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c.

 

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

 

 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha abrogato la previgente disciplina dei fondi di solidarietà di cui l’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92/2012, riordinandola nel Titolo II.