Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 76 del 22/06/2010
Direzione
Centrale Pensioni
Coordinamento
Generale Medico Legale
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione
Centrale Risorse Umane
Direzione
Centrale Risorse Strumentali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
22/06/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
76
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Programma di
verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2010 nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile,
ai sensi dell’art. 2, comma 159, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché
dell’articolo 10, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Prime
istruzioni operative.
SOMMARIO:
Sommario:
Premessa
.
2
1.
Soggetti
interessati alle verifiche straordinarie
.
3
2.
Soggetti
esclusi dalle verifiche straordinarie
.
3
3.
Ruolo
delle Direzioni regionali
3
4.
Fase
preliminare
.
4
4.1 Richiesta documentazione sanitaria
.
4
4.2 Attività della Commissione Medica
.
5
5.
Visite
mediche
.
5
5.1 Assenza a visita senza comunicazioni
preventive
.
6
6.
Ripartizione
delle funzioni tra le Unità organizzative di Sede. Disposizioni relative al
trattamento dei dati.
8
Premessa
L’articolo 20 del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, con il quale il legislatore ha introdotto importanti
innovazioni al procedimento di riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco
civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all
'INPS la
funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo
alla concessione dei benefici economici.
Il medesimo comma 2, a seguito della modifica introdotta dall’art.2, comma 159 della legge 23 dicembre 2009, n.191, e
da ultimo dall’articolo 10, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, pubblicato sulla G.U del 31.5.2010, supplemento
ordinario n. 114, in corso di conversione, dispone inoltre, testualmente, che
“per il triennio 2010/2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie
previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma
di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile”.
La presente
circolare illustra il flusso organizzativo e procedurale di attuazione del
piano di verifiche straordinarie previsto per l’anno 2010.
Le attività
necessarie per l’attuazione del suddetto piano saranno gestite tramite la
procedura INVER2010, che è strutturata con le funzionalità utili per gestire
l’intero flusso di verifica, dalla lettera di richiesta della documentazione
sanitaria e di convocazione a visita fino alla conferma o revoca della
provvidenza, secondo i criteri indicati nei seguenti paragrafi.
Il funzionamento
della procedura INVER2010 è illustrato nel manuale che verrà rilasciato
contestualmente alla procedura.
1. Soggetti
interessati alle verifiche straordinarie
L’Istituto ha
elaborato un campione di soggetti beneficiari di prestazioni di invalidità
civile, sordità e cecità civile.
Il campione delle
verifiche comprende soggetti tratti dal casellario delle pensioni INPS alla
data del 01 gennaio 2010, i quali risultano:
·
titolari
di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed
i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente
al 1° aprile 2007
·
titolari
di assegno mensile, di età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il
sessantesimo anno compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data
anteriore al 1° aprile 2007.
Le posizioni
individuate sono inserite nel data base delle verifiche della procedura
INVER2010.
2. Soggetti
esclusi dalle verifiche straordinarie
I controlli non
riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi
civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi
dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della
legge 26 maggio 1970, n. 381
.
Sono inoltre esonerati
da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie
stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007,
ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto.
Rimangono esclusi dal
piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e
Bolzano, che provvedono ai medesimi controlli secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.
3. Ruolo
delle Direzioni regionali
Le Direzioni
Regionali dell’Istituto assicureranno in stretto raccordo con la Commissione Medica Superiore l’efficace attuazione del piano di verifiche straordinarie in
oggetto, garantendo le risorse umane alle attività di supporto; in particolare,
assicureranno il coordinamento delle strutture territoriali di competenza ed il
costante monitoraggio sia dell’andamento complessivo del piano di verifiche
straordinarie che delle specificità gestionali rilevate territorialmente, anche
mediante l’utilizzo dei referenti sulla materia dell’invalidità civile
precedentemente individuati.
Le Direzioni
regionali metteranno in campo, inoltre, tutte le iniziative ritenute più
opportune al fine di realizzare un rapporto sinergico con le ASL del
territorio, volto a favorire la tempestiva messa a disposizione dell’Istituto,
da parte delle ASL, dei fascicoli sanitari dei soggetti selezionati per le
verifiche.
Inoltre, ove
possibile, dovranno essere avviati contatti con le Associazioni di categoria
dei disabili, affinchè tramite le stesse possa essere effettuata una attività
di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle categorie oggetto di
verifica straordinaria, in ordine allo svolgimento dell’operazione e in
particolare relativamente alla importanza della presentazione della
documentazione sanitaria entro la data indicata nella lettera di richiesta dei
documenti.
Sarà cura delle
Direzioni regionali verificare la corretta abilitazione e profilazione degli
operatori di sede, sia amministrativi che sanitari, all’utilizzo della
procedura INVER2010, nonché verificare che l’abbinamento in procedura tra i
Comuni e le ASL del territorio regionale sia costantemente aggiornato, in
relazione ad eventuali modifiche dei bacini di utenza.
4. Fase
preliminare
4.1 Richiesta
documentazione sanitaria
La procedura
INVER2010, con modalità centralizzata, invia alle Direzioni regionali le liste
dei soggetti selezionati per le verifiche, raggruppati per ASL e CML di
competenza.
Le Direzioni
regionali assicureranno il tempestivo inoltro delle liste alle ASL con l’indicazione
dei Centri Medico-legali cui dovranno essere fatti pervenire i fascicoli
sanitari dei soggetti. L’inoltro delle richieste di fascicoli dovrà essere
effettuato mediante il ricorso alla PEC per le ASL dotate di tale strumento.
La procedura
INVER2010, sempre con modalità centralizzata, invia ai soggetti selezionati per
la verifica straordinaria una lettera raccomandata con invito a far pervenire,
entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS indicato
nella comunicazione stessa, la documentazione posseduta, utile per una
preventiva valutazione dello stato invalidante in essere, al fine anche di
escludere, se possibile, l’accertamento medico diretto.
4.2 Attività della
Commissione Medica
La documentazione
che perverrà al Centro Medico-Legale verrà esaminata da apposita Commissione
medica (composta come descritto al paragrafo successivo).
Qualora la
documentazione esaminata lo consenta, la Commissione potrà procedere immediatamente:
-
all’applicazione
di quanto previsto dal DM 2 agosto 2007, escludendo il soggetto da ulteriori
verifiche
;
-
alla
definizione agli atti dello stato invalidante, senza convocazione a visita
diretta;
-
alla
rettifica del verbale che ha dato luogo alla prestazione in essere, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010.
La procedura INVER
2010 convocherà in automatico, secondo un calendario stabilito centralmente, i
soggetti da invitare a visita diretta che non vengono esclusi secondo i criteri
sopra esposti.
In maniera analoga,
nel caso in cui non sia stata inviata alcuna documentazione da parte
dell’interessato, ovvero quella pervenuta risulti insufficiente, la procedura
INVER 2010 procederà in automatico alla convocazione a visita diretta.
Conseguentemente,
ai titolari di prestazioni che devono essere sottoposti a visita diretta per la
verifica viene inviata centralmente una lettera di convocazione a visita,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In tale lettera
sono indicati:
-
il luogo di
effettuazione della visita medica;
-
la data e
l’ora della visita;
-
le
avvertenze in ordine alla documentazione da portare in sede di visita e le
azioni da porre in essere per la richiesta di visita domiciliare o, in caso di
ricovero, presso la struttura di degenza;
-
i provvedimenti
che l’Istituto assumerà a seguito di mancata presentazione alla visita medica.
5. Visite
mediche
Le visite mediche
di verifica sono effettuate presso il Centro Medico-Legale INPS
territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato, secondo
calendari gestiti centralmente.
La permanenza del
possesso dei requisiti sanitari viene accertata dalla Commissione Medica
Superiore (CMS), allo scopo articolata in Sottocommissioni Mediche decentrate
presso le UOC/UOS territoriali INPS dove sono effettuate le visite mediche.
La Commissione
medica è composta da due medici individuati
dal Responsabile della UOC/UOS territoriale, di cui uno con funzione di
Presidente; in occasione della visita, il soggetto interessato può farsi
assistere da un medico di sua fiducia.
L’impossibilità da
parte del soggetto chiamato a visita ambulatoriale di recarsi presso il Centro
Medico legale per sottoporsi alla verifica sarà giustificata unicamente nel
caso di impedimento fisico, perché il soggetto si trova in condizione di
intrasportabilità o perchè in regime di ricovero; nel primo caso il soggetto
dovrà far pervenire la richiesta di visita domiciliare, con certificazione
medica adeguatamente motivata; nel secondo caso una certificazione rilasciata
dalla relativa Direzione sanitaria, accompagnata da richiesta di visita presso
la struttura stessa.
Relativamente alle
responsabilità in ordine alle certificazioni mediche si richiama, in
particolare, la disciplina prevista dall’art. 10 comma 3 del D.L. n.78 del 31
maggio 2010.
Fatte salve le
situazioni di forza maggiore, le comunicazioni di cui sopra, dovranno pervenire
al Centro medico legale non oltre i 7 giorni che precedono la data di
convocazione a visita.
Ricorrendo tali
situazioni, ferma restando, ove possibile, la data già fissata per la visita, la Commissione, previa comunicazione all’interessato, si recherà presso il suo domicilio o
presso la struttura di degenza per l’espletamento della visita stessa.
Il rifiuto di
sottoporsi a visita o l’assenza alla stessa, senza giustificato motivo,
comporteranno la sospensione della prestazione, con effetto dal primo giorno
del mese successivo alla data di tale visita.
La prestazione,
decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, viene revocata, a cura dell’operatore
dell’Area assicurato pensionato, a partire dalla data della convocazione a
visita alla quale il soggetto non si è sottoposto/presentato.
Nell’arco temporale
dei novanta giorni che intercorrono tra la data di sospensione, conseguente
alla mancata presentazione alla visita, e quella prevista per la revoca della
prestazione, il cittadino può chiedere di essere sottoposto a visita
direttamente alla Commissione Medica.
5.1 Assenza
a visita senza comunicazioni preventive
Qualora risulti che
il soggetto convocato sia assente alla visita e non sia pervenuta da parte sua
alcuna comunicazione al CML, l’operatore dell’Area assicurato pensionato dovrà
effettuare la verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna
della lettera di convocazione a visita, attraverso il ricorso alla applicazione
informatica “Comunicazioni epistolari con l’utenza – Monitoraggio delle
comunicazioni spedite all’utenza”, disponibile sulla pagina intranet, menù
utilità
.
L’operatore dovrà
controllare la corrispondenza tra l’indirizzo utilizzato per la spedizione
della lettera di convocazione e quello risultante negli archivi dell’Istituto.
In caso di mancata
ricezione, l’operatore dovrà effettuare tutte le verifiche negli archivi
dell’Istituto (ARCA, ARCO, Puntofisco, ecc.); qualora siano riscontrate
discordanze tra l’indirizzo presente nella lettera e quello rilevato dalla
consultazione degli archivi, l’operatore dovrà procedere all’aggiornamento di
ARCA (dando priorità alle variazioni comunicate dai Comuni) se l’ultimo
indirizzo temporalmente disponile è rilevato da altri archivi; comunque dovrà
apporre nella procedura INVER2010 una segnalazione di variazione di indirizzo.
Sulla base delle
segnalazioni di variazione la procedura INVER2010 determinerà il reinvio della
lettera raccomandata di convocazione a visita.
Diversamente, se la
raccomandata risulta regolarmente recapitata, anche per compiuta giacenza,
l’operatore dovrà porre in essere le azioni necessarie per l’attivazione della
procedura di sospensione della prestazione a decorrere dalla data della
convocazione a visita; in tal senso dovrà apporre un flag nella procedura
INVER2010 relativamente ad ogni soggetto risultato assente a visita.
I provvedimenti di
sospensione delle prestazioni vengono gestiti direttamente dal centro.
La prestazione,
decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, viene revocata a partire dalla
data della convocazione a visita alla quale il soggetto non si è
sottoposto/presentato.
Nell’arco temporale
dei novanta giorni che intercorrono tra la data di sospensione - conseguente
alla mancata presentazione alla visita presso la Commissione Medica - e quella prevista per la revoca della prestazione, il cittadino può
presentare la documentazione sanitaria e/o chiedere di essere sottoposto a
visita direttamente alla Commissione Medica.
La
Commissione
,
sulla base dell’esame della documentazione presentata, potrà decidere se
definire agli atti la pratica, senza necessità di procedere alla visita
diretta; diversamente, convocherà a visita l’interessato, in una data ove
possibile concordata. La prestazione resterà comunque sospesa fino all’esito
della verifica.
In occasione delle
visite dirette, ulteriori accertamenti specialistici possono essere
eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio
medico-legale; essi sono effettuati presso le strutture specialistiche interne
dell’INPS o presso strutture esterne convenzionate.
Il verbale di
accertamento sanitario deve essere definito in procedura entro 72 ore dallo
svolgimento della visita.
In caso di
accertamenti specialistici il verbale deve, comunque, essere definito entro e
non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento della visita.
I provvedimenti che
saranno adottati nel corso del procedimento di verifica verranno inviati con
posta massiva agli interessati tramite le apposite funzionalità della procedura
INVER 2010.
Con l’utilizzo
delle funzionalità della stessa procedura INVER 2010, la Commissione Medica Superiore procede al monitoraggio di tutti i verbali ed è garante
dell’omogeneità della procedura valutativa a livello nazionale, anche
attraverso l’effettuazione diretta delle visite nei casi per i quali lo ritiene
necessario. La Commissione Medica Superiore assumerà inoltre tutte le
iniziative idonee per la efficace realizzazione del piano.
6. Ripartizione
delle funzioni tra le Unità organizzative di Sede. Disposizioni relative al
trattamento dei dati.
Ai fini
dell’efficacia del piano delle verifiche, è necessario garantire la piena
integrazione delle attività sanitarie con quelle amministrative legate alla
gestione dei benefici dell’invalidità civile, in una logica di unitarietà del
flusso procedurale.
Le funzioni di
competenza della Sottocommissione Medica Decentrata della Commissione Medica
Superiore comprendono:
-
interventi
presso le ASL per monitorare le operazioni di reperimento dei fascicoli
sanitari e per la restituzione degli stessi;
-
la
valutazione della documentazione sanitaria inviata dalle ASL e dai soggetti
interessati, con tempestivo inserimento della stessa nella procedura INVER2010;
-
la
configurazione dei parametri di visita in INVER2010; tali parametri sono
necessari per la gestione delle convocazioni e la predisposizione dei
calendari;
-
la
valutazione delle giustificazioni che perverranno dai soggetti interessati
-
l’invio
delle lettere di convocazione a visita concordata e/o a visita domiciliare
;
-
la
compilazione e acquisizione dei verbali, con l’esito dell’accertamento sulla
permanenza del possesso dei requisiti sanitari per il diritto alla specifica
provvidenza economica in pagamento ;
-
la
valutazione della ricorrenza degli estremi per l'esonero dalla visita di
revisione a norma del DM 2 agosto 2007;
-
la
rettifica del verbale che ha dato luogo alla prestazione in essere, ai sensi
del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, e l’acquisizione della stessa in procedura
INVER 2010;
-
la
redazione e acquisizione del verbale di accertamento agli atti;
-
l’inserimento
della documentazione sanitaria inviata dal soggetto in apposito fascicolo, da
custodire secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati sensibili (si richiama la circolare n. 50 del 6 marzo
2007).
L’Unità
organizzativa che gestisce i prodotti e i servizi dell’area
Assicurato/Pensionato, sulla base dei flussi informativi pervenuti dalla
Sottocommissione Medica Decentrata della Commissione Medica Superiore,
valorizzati nella procedura INVER2010, dovrà:
-
ricostituire
le prestazioni, nel caso di riconoscimento di uno stato invalidante di minore
gravità;
-
ripristinare
le prestazioni sospese, laddove ne ricorrano le condizioni;
-
revocare le
prestazioni.
Il
Direttore Generale
Nori