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Circolare numero 80 del 02-05-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 02/05/2017
Circolare n. 80
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

SOMMARIO:

La presente circolare fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Premessa

 

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha dettato disposizioni in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

La declinazione della norma ha comportato la necessità di definire la rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva disciplinata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (1).

Con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l’Istituto ha fornito indicazioni al riguardo chiarendo che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in assenza di ulteriori omissioni, non consente di attestare la regolarità del contribuente.

In merito, il legislatore, con l’art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha inteso risolvere le problematiche correlate all’assenza di coordinamento tra la modulazione dei termini previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016 per il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata e i requisiti di regolarità dettati dall’art. 3 del DM 30/01/2015.

 

1.           Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. Modifica del termine di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e del termine degli adempimenti in capo all’Agente della Riscossione

 

Nel rinviare ai contenuti del citato messaggio n. 824/2017 per quanto concerne il quadro normativo definito dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, si evidenzia che il termine per la presentazione all’AdR della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte degli interessati, originariamente fissato al 31 marzo 2017, è scaduto il 21 aprile 2017 per effetto della proroga disposta dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 (2).

 

Il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (3), ha inoltre modificato il termine stabilito per gli adempimenti degli Agenti della Riscossione, differendo dal 31 maggio 2017 al 15 giugno 2017 la data entro la quale i medesimi dovranno comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

2.           Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini della verifica della regolarità contributiva.

 

Il procedimento disciplinato dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, come già evidenziato nel messaggio n. 824/2017,non ha riservato uno specifico ruolo in capo agli enti impositori, tenuto conto che il medesimo vede coinvolti come uniche parti il debitore e l’Agente titolare della gestione dei crediti oggetto della dichiarazione.

 

In ragione di ciò e considerato che, fino al pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, la complessiva esposizione debitoria del contribuente resta invariata, si è posta la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata rispetto alle richieste di verifica della regolarità contributiva inoltrate alla piattaforma Durc On Linenelle more della conclusione del procedimento. Si ricorda, infatti, che solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata, nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, il procedimento delineato dal citato art. 6 potrà considerarsi perfezionato.

 

Ciò premesso, sulla base delle considerazioni espresse dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017 in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,con il citato messaggio n. 824/2017, l’Istituto aveva reso noto che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non potendo essere ricondotta nell’alveo della previsione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, non poteva legittimare l’attestazione della regolarità contributiva prima dell’intervenuto pagamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata.

 

Solo rispetto a tale momento, infatti, come specificato nella richiamata nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli Enti previdenziali avrebbero potuto attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

 

Con la presente circolare si provvede ad illustrare i contenuti dell’art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il quale il legislatore ha inteso disciplinare gli effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini della verifica della regolarità contributiva.

 

Le disposizioni hanno effetto dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

 

L’art. 54 del d.l. n. 50/2017 (4), prevede, al comma 1 che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015.

 

In sostanza, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC.

Ricorrendo tale ultima condizione, il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità ove i medesimi rappresentino l’unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata.

 

In considerazione della circostanza, come sopra ricordato, che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, il comma 2 dell’art. 54 in trattazione, conformemente alla disposizione di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 193/2016 (5), ha stabilito che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

 

L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata interesserà tutti i Documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017.

 

L’art. 54, comma 2, a tal fine, assegna all’AdR l’onere di comunicare agli Enti preposti alla verifica il regolare versamento delle rate accordate in sede di definizione agevolata.

 

I Documenti annullati saranno pubblicati in apposita sezione del servizio Durc On Line allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio.

 

Infine, al comma 3, il legislatore ha ritenuto di affidare ai soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e ai soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio Durc On Linein sede di consultazione del Documento già prodotto la gestione degli effetti dell’intervenuto annullamento nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza per i quali il DURC era stato richiesto o consultato.

 

 

3.           Istruzioni operative

 

A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità.

 

Al fine di supportare l’attività istruttoria delle sedi, si è provveduto inoltre a popolare in automatico il Tab “note azienda” della procedura intranet Durc On Line con l’informazione relativa alla presenza per il codice fiscale di una dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016.

 

Tale informazione consente infatti all’operatore, in caso di esito di irregolarità che consegue all’ipotesi di definizione parziale dell’esposizione debitoria, di operare, in contraddittorio con il contribuente, la valutazione dell’esito della verifica.

 

Infatti, la procedura escluderà dall’invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l’Agente della Riscossione, al momento dell’effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell’Inps.

 

Qualora, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare, il contribuente segnali l’avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nel medesimo invito dalla procedura Durc On Line, l’operatore, laddove il Tab “note azienda” non rechi ancora l’informazione che “l’azienda ha presentato istanza di definizione agevolata”, provvederà all’aggiornamento manuale dell’informazione, previa conferma da parte dell’Agente della Riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente.

 

I Documenti rilasciati ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.l. n. 50/2017, sia nell’ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura sia nel caso di regolarità apposta dalla sede, saranno “etichettati” dalla procedura Durc On Line per consentire l’attuazione della previsione del comma 2 del medesimo articolo. Infatti, si rammenta che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà l’annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.

 

Con successivo messaggio saranno illustrate le implementazioni procedurali che renderanno possibile la consultazione dei Documenti interessati dall’eventuale provvedimento di annullamento.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

Note:

(1)  Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 è stato emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.

(2)  Decreto legge 27 marzo 2017, n. 36. Art. 1, comma 1.

Art. 1 Proroga di termini in materia di definizione agevolata.

  1. 1.    All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

(3)  Il Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha spostato al 15 giugno 2017 l’originario termine del 31 maggio 2017 fissato per l’Agente della Riscossione per rispondere ai contribuenti con gli importi dovuti e il pagamento in un’unica soluzione o ripartito in cinque versamenti.

Art. 11, comma 10, lettera b).

10. All’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole: “31 marzo 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “21 aprile 2017”;

  b) al comma 3, alinea, le parole: 231 maggio 20172 sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2017”;

  c) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: “13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo”.

(4)  Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – data di entrata in vigore del provvedimento 24 aprile 2017.

Art. 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(5)     L’art. 6, comma 4, del d.l. n. 193/2016, dispone che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal comma 1 del medesimo articolo.