Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 89 del 9-5-2002.htm
Premessa Domanda di iscrizione Libro paga Lavoratori extra comunitari Versamento dei contributi Prestazioni Calcolo delle settimane Regolarizzazioni Mod. 770
Circolare numero 89 del 9-5-2002
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 9
Maggio 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 89
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali.
SOMMARIO
:
Premessa Domanda di iscrizione Libro paga Lavoratori extra comunitari
Versamento dei contributi Prestazioni Calcolo delle settimane
Regolarizzazioni Mod. 770
PREMESSA
L'art. 117 della legge 23 dicembre
2000, n° 388, avente per oggetto "Disposizioni in materia di lavoro
temporaneo", ha apportato
modificazioni all'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n° 196.
In particolare, all'art. 9, dopo il
comma 3, è stato aggiunto il comma 3 bis : "Nel caso in cui i contratti
collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di
lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono
dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del DPR 31.12.1971 n° 1403 e successive modificazioni.
L'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale determina le modalità ed i
termini di versamento".
Il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
dell’8 marzo 2001 ha previsto, all’art. 7, la possibilità di avvalersi delle
agenzie di lavoro interinale, per le causali ivi previste.
Con la presente circolare si
impartiscono, pertanto, le modalità operative per il versamento dei contributi
in favore dei lavoratori domestici assunti con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo.
In considerazione della circostanza che i lavoratori domestici, in
tale peculiare forma assicurativa, risultano dipendenti non più da un nucleo
familiare o persona fisica ma da un’azienda di fornitura di lavoro temporaneo
che normalmente occupa alle proprie dipendenze altri lavoratori, si ritiene
opportuno, per semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, utilizzare
modalità e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per quanto in premessa, l'assunzione
dei lavoratori temporanei domestici, da parte delle agenzie interinali, dovrà
avvenire, come confermato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale per
l’impiego, con le modalità di assunzione previste per i lavoratori di tutte le
altre categorie e, pertanto, non sarà
necessario presentare la domanda di iscrizione all'INPS (mod. LD09).
LIBRO PAGA
Le agenzie interinali dovranno registrare le presenze ed il numero
delle ore lavorate su un libro paga, separato da quello utilizzato per gli
altri dipendenti, sul quale dovrà essere indicato anche il
numero delle settimane lavorate in ogni trimestre solare, calcolate con le
modalità di cui al successivo punto "CALCOLO DELLE SETTIMANE".
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Per i lavoratori domestici extracomunitari sarà cura dei datori di
lavoro (agenzie interinali) accertare che gli stessi siano in regola con il
permesso di soggiorno ed avviarli al lavoro secondo le modalità previste per i
lavoratori extracomunitari di altre categorie.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il versamento dei contributi, dovuti nella misura prevista per i lavoratori
domestici (vedi
circolare n. 56 del 22 marzo 2002), dovrà avvenire con cadenza
mensile con i consueti modelli F24 e
DM10/2, utilizzando la posizione aperta per gli adempimenti contributivi degli
altri dipendenti (posizione con CSC 7.07.08 e CA=9A) , secondo le istruzioni sotto riportate.
1)
determinare la retribuzione oraria
effettiva
corrisposta ai propri dipendenti, comprensiva, oltre che della retribuzione
oraria di fatto concordata tra le parti, della quota di 13^ mensilità ripartita
in misura oraria, nonché del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio,
anch'esso ripartito in misura oraria, nel caso in cui il lavoratore dovesse
beneficiare degli stessi.
2)
Individuare la retribuzione
convenzionale
come
dal prospetto che si riporta, per facilità
di consultazione, su cui devono essere versati i contributi.
Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre
2002
Retribuzione
Retribuzione
Contributo
Effettiva
oraria
Orario
convenzionale
con Cuaf
Fino a 24 ore settimanali
Euro
Euro
Fino a Euro
6,15
5,46
1,18
(0,25)
Oltre
Euro 6,15 fino 7,51
6,15
1,33
(0,29)
oltre Euro
7,51
7,51
1,63
(0,35)
più 24 ore settimanali
3,97
0,86
(0,19)
Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a
carico del lavoratore
Individuate le retribuzioni
convenzionali, le stesse dovranno essere riportate nei quadri B/C del modello
DM10/2 con uno dei seguenti codici di nuova istituzione:
-
D001 se la retribuzione effettiva rientra nella
prima fascia retributiva
-
D002 se la retribuzione effettiva rientra nella
seconda fascia retributiva
-
D003 se la retribuzione effettiva rientra nella
terza fascia retributiva
-
D004 se
le ore lavorate superano le 24 settimanali indipendentemente dalla retribuzione
effettiva
In corrispondenza di tali codici
dovranno essere compilate le caselle :
Numero dipendenti: riportare il
numero dei dipendenti occupati nel mese con qualifica di collaboratore
familiare
Numero giornate: riportare il numero
delle
ore complessivamente lavorate
nel mese dai lavoratori in questione
fino all’ultimo sabato del mese stesso.
Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato
saranno denunciate nel mese successivo
Retribuzioni: riportare il prodotto del numero delle ore per la retribuzione
convenzionale determinata come indicato sopra (al centesimo di euro),
arrotondando l’importo complessivo all’unità di euro
(1
)
Nel
quadro C: riportare l'importo risultante dal prodotto del contributo orario (al
centesimo di euro) per il numero delle ore complessivamente lavorate,
arrotondando l'importo all'unità di
euro
Considerato che i lavoratori in questione sono dipendenti delle
agenzie interinali l'importo del
contributo orario da versare nel caso di superamento della ventiquattresima ora
settimanale, anche se il lavoro si è svolto presso più nuclei familiari, è
quello della quarta fascia, come
peraltro confermato dallo stesso
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per
le politiche previdenziali.
PRESTAZIONI
Per quanto riguarda la corresponsione
dell'indennità di maternità e degli assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori in argomento, ferma restando la competenza dell’Istituto al
pagamento diretto nei confronti dei lavoratori, si fa riserva di fornire
ulteriori istruzioni.
CALCOLO DELLE SETTIMANE
Il numero dei contributi settimanali
da accreditare al lavoratore domestico, come è noto, si determina prendendo
in considerazione tutte le ore lavorate nel trimestre e dividendo le
stesse per 24. Il quoziente, arrotondato per eccesso, corrisponderà
al numero delle settimane da accreditare che,
comunque, non potrà essere superiore al numero delle settimane lavorate, né al numero dei sabati contenuti nel
trimestre stesso.
REGOLARIZZAZIONI
Per quanto riguarda la regolarizzazione di periodi pregressi,
anteriori alla data della presente circolare, i datori di lavoro seguiranno le
disposizioni attualmente in vigore per la regolarizzazione dei lavoratori
comuni e compileranno uno o più modelli DM10M/V con i codici sopra indicati per
ogni singola fascia di retribuzione convenzionale.
MODELLO CUD e 770 semplificato
Ai fini della
certificazione CUD e della dichiarazione
mod. 770 semplificato (parte C)
le agenzie interinali osserveranno le istruzioni riportate in allegato ai
provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, del 30 novembre 2001
in materia di CUD (S.O. alla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001) e del 21
dicembre 2001 in materia di 770 semplificato (S.O. alla G.U. n. 18 del 22
gennaio 2002), tenendo conto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 53 del
18 marzo 2002.
Con l’occasione si
forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Nella Sezione 1
(parte C) nel campo Qualifica Assicurativa al
punto 1
deve essere
indicato il codice “B” mentre non è richiesta la compilazione dei punti 2 e 3.
Nel
punto 4
“Ente” indicare il codice “01” per l’attribuzione dei dati all’INPS.
Nel
punto 5
“Matricola” deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPPS
al datore di lavoro.
Nel
punto 6
“Prov. Lav.” deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore
svolge la propria attività lavorativa.
Per quanto riguarda
la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate
soltanto le caselle “IVS” e “DS” corrispondenti ai
punti 7
e
8
.
Nei
punti 11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
non deve essere indicato
alcun dato.
Nel
punto 17
“Contratto” indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di
lavoro interinale di cui alla legge n.196/1997 e successive modificazioni e
integrazioni, viene individuato con il
codice 267
.
Nessun dato è
richiesto nel
punti 18
e
19
.
Nel
punto 20
“Data cessazione” vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Nei
punti
da
21
a
27
non deve essere riportato alcun dato.
In merito alla
compilazione della Sezione 2 si precisa che l’importo da indicare nel
punto
31
(retribuzione) è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni
convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento finale all’unità di euro.
Nel caso in cui per
un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione
convenzionale, si dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.
Nessun dato va indicato
nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.
Per
IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO
NOTE
(1)
a
norma dell’art. 25 della legge 160/1975 le retribuzioni imponibili dei
lavoratori domestici, diversamente da quelle della generalità dei lavoratori
dipendenti, non sono soggette ad arrotondamento
.