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Messaggio numero 16832 del 17-10-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 17-10-2012
Messaggio n. 16832
OGGETTO:

contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo 2009. Chiarimenti sui termini di presentazione della domanda di definizione agevolata e della dichiarazione “de minimis”. Rilascio del DURC.

   

Alla Direzione Regionale Abruzzo

 

A seguito di numerose richieste all’Istituto, si forniscono con la presente gli opportuni chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni contenute nella circolare n. 116/2012, relativa al recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009.

 

Termine di presentazione della domanda di definizione agevolata e della dichiarazione “de minimis”

 

 La circolare n. 116/2012 stabilisce un termine di 30 giorni dalla pubblicazione per la presentazione della domanda di rateazione e di definizione agevolata con abbattimento del debito contributivo al 40%, accompagnata dalla dichiarazione “de minimis” relativa alla mancata percezione di aiuti nel triennio eccedenti la soglia fissata dai Regolamenti comunitari di settore per la legittimità dell’agevolazione.

 

Rilevata la difficoltà dei soggetti interessati in ordine alla quantificazione degli aiuti “de minimis” percepiti e da inserire in dichiarazione, si ritiene opportuno consentire la proroga del termine di presentazione delle sole dichiarazioni “de minimis”. Tali dichiarazioni sono necessarie per consentire all’Istituto la verifica della corretta applicazione della misura della contribuzione dovuta.

 

Pertanto, mentre le istanze di rateazione dovranno essere presentate entro la scadenza del 19 ottobre 2012, le dichiarazioni “de minimis” potranno essere presentate fino alla data del 16 dicembre 2012 (data ultima per il pagamento differito in unica soluzione delle rate da gennaio a settembre 2012, già scadute),fermo restando il mantenimento dell’obbligo di versamento delle rate successive a quella iniziale, la cui entità dovrà essere determinata in relazione a quanto dichiarato nella domanda di rateazione da parte dell’azienda.

 

Si evidenzia che, per i soggetti che hanno avviato la regolarizzazione in misura inferiore a quanto risulterà dovuto in applicazione del “de minimis”, dovrà essere ridefinito un nuovo piano di ammortamento a decorrere dalla rata di gennaio con versamento nella stessa rata delle differenze relative alle rate già scadute, comprensive degli interessi di legge, secondo quanto indicato al punto 9 della circolare n. 116 del 19 settembre 2012.

 

Rilascio del DURC

 

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si precisa che, al fine della verifica della regolarità contributiva, potranno essere considerati regolari, fino alla data del 16 dicembre 2012, tutti i soggetti interessati che abbiano avviato il versamento delle rate previste, almeno nella misura del 40%.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori