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Messaggio numero 1768 del 27-04-2017


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Direzione Generale
Roma, 27-04-2017
Messaggio n. 1768
Allegati n.1
OGGETTO:

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Modalità di attribuzione a cura delle strutture di produzione.

   

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
 
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

 



Si fa seguito al messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017 e si comunicano le istruzioni operative per la definizione delle domande di esenzione fiscali ai sensi dell’art. 1 comma 211 della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017).


 

1.    Domanda di applicazione del beneficio

 

Per la corretta gestione e il riconoscimento delle domande di richiesta del beneficio in esame è stato istituito il nuovo prodotto:

“Richiesta applicazione esenzione fiscale art.1 c.211 legge 232/2016”
Gruppo:                 0031 – Ricostituzione Pensione
Sottogruppo:          0108/0308/0408 – Motivi documentali
Tipo:                      0166 – Esenzione fiscale vittime del dovere
 
l prodotto viene utilizzato per la gestione delle richieste da parte dei pensionati di tutte le gestioni:

  • gestione pubblica
  • gestione spettacolo e sport
  • gestione privata

 

2.    Trattazione delle richieste

 



Le domande vengono come di consueto trasmesse in via telematica da parte sia del cittadino che degli intermediari abilitati, corredate dalla apposita dichiarazione.


Le domande presentate dagli interessati con altra modalità devono essere acquisite d’ufficio a cura della sede con il prodotto descritto. Ove non presente, deve essere richiesta agli interessati la compilazione della dichiarazione.


Devono inoltre essere acquisite nel sistema di gestione della domanda WebDom anche le domande eventualmente già definite.

Deve essere preliminarmente effettuata la verifica amministrativa volta a stabilire il diritto ai benefici in argomento.


Si rammenta in proposito l’obbligo di effettuare, anche a campione, la veridicità della dichiarazione in argomento presso l’amministrazione competente.


Qualora il diritto non risulti attribuibile, la domanda deve essere respinta.


Qualora il beneficio debba essere applicato, le domande devono essere gestite con le modalità che di seguito si indicano. 


 
3.     Pensioni della gestione pubblica

 



E’ stata istituita un’apposita Microqualifica T425 decodificata con il literal “Vittime del dovere”.

 


Si rammenta che per i soggetti per cui le informazioni erano disponibili, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla rata di maggio si provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.


Si sottolinea che la lavorazione può essere effettuata solo a seguito di presentazione della domanda con le modalità indicate al punto 1.
Le domande arrivate su WebDom dovranno essere inserite manualmente in SIN e, dopo la lavorazione, chiuse in WebDom sempre manualmente.


La lavorazione può essere effettuata sia nel sistema GPP che nel sistema SIN.

 

3.1.    Detassazione della rata corrente

 

 
Sul sistema GPP l’indicazione della Microqualifica T425 esenta la pensione dalla rata di lavorazione.
Sul sistema SIN occorre inserire la Microqualifica T425 e cliccare sulla casella Esenzione Irpef.

 


3.2     Rimborso delle ritenute fiscali dei mesi precedenti l’esenzione


 

Per il rimborso dell’IRPEF e dell’acconto dell’addizionale comunale in acconto trattenuta nei mesi antecedenti la rata di detassazione (stesso anno solare), vengono istituiti e resi disponibili nella maschera “assegni tassabili e non”, i seguenti codici ad uso degli operatori delle sedi:

  • R3 = Rimborso Irpef AC per esenzione
  • R9 = Rimborso Acconto Addizionale Comunale per esenzione

Le sedi devono verificare i cedolini dei mesi precedenti alla detassazione, sommare le singole voci mensili relative all’Irpef Netta e all’Acconto Addizionale Comunale e procedere all’inserimento degli assegni di rimborso nella sezione suddetta.


 

3.3     Chiusura della domanda e comunicazione all’interessato


 

Una volta effettuata la lavorazione, la sede deve procedere alla chiusura della domanda con il codice di accoglimento. La notizia viene riportata sul cedolino di pensione.


 
4.    Pensioni delle gestioni private

 


4.1    Ricostituzioni AGO. Pannello MRCAN32


 

Per l’identificazione delle vittime del dovere è stato istituito il codice “4 - Art. 1 comma 211 della legge 232/2016” da riportare nel primo byte del campo GP1AC01.


Pertanto nel caso di domanda di ricostituzione con il prodotto descritto al punto 1, la procedura imposta automaticamente il codice 4 al campo “Tipo Prest.” del pannello MRCAN32.


 
4.2    Sezione fiscale

 



Il campo esenzione fiscale già utilizzato per le vittime del terrorismo viene impostato con il valore SI senza possibilità di cancellazione/variazione.
La ricostituzione non richiama la procedura di acquisizione delle detrazioni di imposta e imposta nella stringa GP3CDTI, relativa all’anno in corso di elaborazione, il valore 30000000000000 


 
4.3    Modello TE08



Agli interessati viene inviata la comunicazione di riliquidazione con la motivazione:
“Variazione delle detrazioni d’imposta – esenzione fiscale ai sensi dell’art. 1 comma 211 della legge 232/2016.”
 

IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI                            

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

 

 

Luca Sabatini

Vincenzo Damato