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Con messaggio n. 5601 del 30 marzo 2012 è stato rappresentato che a seguito del contenzioso amministrativo scaturito dall’operazione di confronto delle retribuzioni delle aziende agricole, avviata con messaggio n. 18572 del 13 luglio 2010 e finalizzata alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, articolo 01, comma 4, è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposito quesito per chiarire alcune problematiche che hanno dato origine al citato contenzioso.
Nelle more di una pronuncia ministeriale in merito, con lo stesso messaggio n. 5601/2012, è stata disposta la sospensione degli effetti delle diffide già inviate alle aziende e la sospensione, fino a nuova comunicazione, dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi già pervenuti, mentre sono state invitate le sedi a proseguire nell’attività di sistemazione delle liste degli anomali e ad accogliere eventuali richieste di regolarizzazione spontanea.
Con messaggi n. 9036 del 20 maggio 2012 e n. 12562 del 27 luglio 2012, le sedi sono state comunque invitate a notificare, ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali, gli atti di accertamento relativi al IV trimestre 2006 ed al I trimestre 2007.
Con il presente messaggio, si rappresenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pronunciandosi, con proprie note, in merito al quesito posto dall’Istituto, ha ribadito la stretta ed inderogabile connessione applicativa delle norme contenute nei comma 4 e 5, articolo 01, della Legge 11 marzo 2006 n. 81, e che l’orario da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione giornaliera dovuta è quello previsto dal Contratto di lavoro (per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, si veda l’articolo 30 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006); eventuali diverse soluzioni dovranno essere esplicitate dalle parti sociali firmatarie attraverso un’interpretazione autentica del Contratto stesso.
Il Ministero ha, quindi, concluso che nelle more di un’eventuale interpretazione autentica, l’Istituto è tenuto a mantenere la linea interpretativa sino ad ora seguita.
Tanto premesso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, si dispone la ripresa di tutte le attività relative all’operazione di confronto delle retribuzioni delle aziende agricole (CRAA) così come disposto dal messaggio n. 18572 del 13 luglio 2010, ivi compresa la revoca della sospensione degli effetti delle diffide già emesse e/o da emettersi e la revoca della sospensione dell’attività istruttoria dei ricorsi amministrativi già pervenuti.
Tuttavia, in considerazione delle novità normative dettate, dall’articolo 01 della Legge 11 marzo 2006 n. 81, per una fattispecie particolarmente complessa, quale quella della determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e la sua difficoltà di interpretazione in un settore, come quello del lavoro agricolo, storicamente assoggettato a contribuzione sulla base dei salari medi provinciali, difficoltà peraltro confermate dalla necessità di richiedere adeguati chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene sussistano le condizioni che integrano la fattispecie del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo di cui al comma 15, lettera a, prima parte dell’articolo 116, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con conseguente riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza, secondo i criteri stabiliti nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n.1, approvata nella seduta dell’8 gennaio 2002 ed illustrata con circolare n. 88 del 9 maggio 2002.
Alla luce di quanto sopra esposto, le sedi, nell’ambito dell’attività di verifica amministrativa volta al confronto delle retribuzioni delle aziende agricole, opereranno tenendo conto delle disposizioni appresso indicate.
Considerata la peculiarità dell’operazione, è opportuno rammentare che l’emissione dell’atto di accertamento finale deve essere sempre preceduta da un’accurata attività di contraddittorio con le aziende interessate al provvedimento al fine di confermarne, modificarne o annullarne gli effetti, tenendo in debita considerazione le eventuali controdeduzioni proposte e connesse a particolari situazioni che possono incidere sulla giusta conclusione del procedimento.
A titolo di esempio e senza che le stesse costituiscano fenomeni generalizzati, si citano le seguenti fattispecie:
Le suddette fattispecie che, debitamente documentate, incidono sulla conclusione del procedimento e del relativo provvedimento devono essere riepilogate in apposito verbale redatto a cura dell’U.O. Verifica Amministrativa e sottoscritto, congiuntamente, dal responsabile della stessa Unità e dal titolare/legale rappresentante dell’azienda.
Si invitano, inoltre, le sedi a proseguire nelle attività di normalizzazione delle liste degli anomali secondo il calendario riportato nel messaggio n. 12562 del 27 luglio 2012.
Per chiarimenti di carattere amministrativo, rivolgersi a:
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