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Messaggio numero 20944 del 19-12-2012


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 19-12-2012
Messaggio n. 20944
Allegati n.1
OGGETTO:

Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

   

Premessa

 

Come è noto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi - nei limiti stabiliti – ad alcune categorie di lavoratori (articolo 24, comma 14).

 

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi – tra gli altri - ai lavoratori:

 

a)   che alla data del 4 dicembre 2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

 

b)   per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

 

Considerato che i lavoratori di cui alla lettera a) risultano già inseriti nell’applicativo Monitoraggio 65.000, le indicazioni fornite nel presente messaggio riguardano esclusivamente le modalità di monitoraggio dei lavoratori ammessi, dal 1° gennaio 2012, alla prestazione straordinaria finalizzata al conseguimento della pensione in applicazione della deroga in argomento.

 

  1. Criteri di ammissione all’assegno straordinario finalizzato alla salvaguardia con decorrenza da gennaio 2012. Contingente di cui al decreto 1° giugno 2012.

 

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 (pubblicato nella GU del 24 luglio 2012) ha determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori, di cui alla lettera c), interessati dalla concessione del beneficio previsto dal comma 14.

 

Ha contestualmente disposto che i lavoratori, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, restino a carico dei Fondi di solidarietà fino al compimento di almeno 62 anni di età ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (articolo 3 decreto 1° giugno 2012).

 

Le domande di assegno straordinario che non prevedano la permanenza nel Fondo fino ad almeno 62 anni di età devono essere integrate dalle aziende.

 

Per soddisfare la condizione dei 62 anni, i Comitati amministratori dei Fondi possono deliberare il prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario anche oltre il limite di durata massima di permanenza del lavoratore nel Fondo prevista dai rispettivi regolamenti di settore.

Si precisa che gli oneri derivanti da tale differimento sono posti a carico delle aziende esodanti.

 

Al momento, soltanto il Comitato amministratore del Fondo credito ordinario ha deliberato al riguardo, con atto del 15 ottobre 2012.

 

Ne consegue che per i soggetti destinatari delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del settore credito ordinario il limite individuale di permanenza nel Fondo può superare il limite individuale di 60 mesi nel caso in cui l’assegno straordinario sia finalizzato all’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità in applicazione della salvaguardia in argomento.

 

Il decreto del 1° giugno 2012 ha anche previsto che al beneficio vengano ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della deroga in argomento.

 

Secondo quanto stabilito dal comma 15 dell’articolo 24 della legge 214/2011, l’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate per i lavoratori di cui alla lettera c) del comma 14, i quali intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, seguendo il criterio – previsto dalla legge - della data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Con riguardo alle disponibilità nel plafond 17.710, la Direzione centrale pensioni ha verificato che, in base alle domande presentate, la data di cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti che possono beneficiare della  salvaguardia è il 31 dicembre 2012.

 

Ne consegue che le Sedi sono autorizzate a definire le domande di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti la legge n. 214/2011, con decorrenza assegno compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013.

 

Si invitano le Sedi a provvedere con sollecitudine, entro il 9 gennaio 2013, alla definizione dei predetti assegni al fine di autorizzare ulteriori accessi dal 1° febbraio 2013 sulla base delle eventuali disponibilità residue.

 

 

 

2.        Beneficiari di assegno straordinario titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità

 

Come già chiarito con messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, aseguito della sentenza della Corte di cassazione n. 9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, a fruire della pensione di anzianità.

In favore di questi lavoratori è possibile procedere alla liquidazione della pensione di anzianità alla scadenza dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero alla revoca della prestazione di invalidità.


3.         Istruzioni operative

 

Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai fondi di solidarietà (categorie 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO), la procedura IVS74 di prima liquidazione, pannello MNLAN30, è stata implementata del nuovo campo:
Deroga L.214/2011, nel quale deve essere acquisita l’informazione SI nel caso di liquidazione di prestazioni straordinarie in applicazione della deroga.


Se l’informazione acquisita è SI, viene effettuato il controllo che la decorrenza assegno sia successiva al 1° dicembre2011.


La scadenza non può essere antecedente al compimento del 62° anno di età del richiedente.


Per gli assegni di categorie 027 la scadenza dell’assegno, per i soli casi in questione, può superare il periodo massimo individuale di permanenza previsto dal regolamento del Fondo di settore.

Gli assegni straordinari autorizzati ai sensi della L. 214/2011 art. 24 riporteranno in GP1AJ11 il valore 6.

 

4.            Ampliamento 55.000 beneficiari, di cui al decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge n. 135/2012. Disponibilità per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011 pari a 1.600 unità

 

Con riferimento all’ulteriore contingente previsto dalla legge n. 135/2012, di cui si attende il decreto attuativo, si comunica che le nuove domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 avranno carattere di prenotazione e saranno acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.

 

In particolare, le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento, ai sensi della deroga di cui alle citate norme, devono essere presentate dalle aziende esodanti alle Sedi INPS competenti per la liquidazione della prestazione, necessariamente entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 dicembre 2012 nel caso la data prevista di cessazione del rapporto di lavoro sia il 31 gennaio 2013).

 

Le Sedi segnalano tempestivamente alla Direzione regionale il numero delle domande interessate alla deroga in argomento, utilizzando il foglio excel allegato al presente messaggio (allegato1).


La Direzione regionale provvede all’invio dei dati alla Direzione centrale pensioni, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla liquidazione, alla casella di posta elettronica PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

 

E’ a cura della Direzione centrale pensioni:

 

1) redigere la graduatoria dei beneficiari su base nazionale ed in ordine cronologico di presentazione della domanda;

2) verificare la disponibilità dei posti nel plafond assegnato alla categoria;

3) autorizzare le Sedi interessate alla liquidazione delle prestazioni entro i limiti delle disponibilità stesse.

 

Nel caso di domande presentate nella stessa data, per la formazione della graduatoria sono applicati i medesimi criteri di accesso all'esodo fissati dai regolamenti di settore.

 

Nel caso in cui la domanda venga accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Qualora il lavoratore inserito nel plafond non cessi l'attività di lavoro entro il mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS, la domanda di assegno straordinario viene respinta con conseguente liberazione del posto prenotato.

 

Si precisa altresì che l'azienda, per il lavoratore in questione, può presentare una nuova domanda con riferimento ad una nuova decorrenza dell’assegno straordinario.

 

Le domande di accesso per i lavoratori del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che devono essere deliberate dal rispettivo Comitato amministratore, seguono l'iter descritto e sono monitorate direttamente a livello centrale.

 

Le Sedi competenti devono definire tempestivamente le domande autorizzate.

 

 

5.          Dinamicità del monitoraggio

 

In considerazione della natura dinamica dei rapporti e della permanenza individuale nei Fondi di solidarietà (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di decesso o al conseguimento della pensione di inabilità) è possibile che ¡l numero dei beneficiari della salvaguardia di cui alle norme sopra richiamate subisca delle variazioni in diminuzione. 

 

Ne consegue che la Direzione centrale pensioni effettuerà l'attività di monitoraggio con cadenza mensile per tenere conto delle eventuali disponibilità conseguenti al verificarsi di situazioni corrispondenti o analoghe agli esempi indicati, per consentire l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio della categoria. 

 

Il presente messaggio ha rilevanza esterna e viene quindi pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori