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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 2464 del 15-06-2017


Direzione Generale
Roma, 15-06-2017
Messaggio n. 2464
OGGETTO:
Indennità c.d. APE Sociale e beneficio della riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato di cui alla Legge di Bilancio 2017, articolo 1 commi da 179 a 186 e da 199 a 205. Indicazioni in merito alla presentazione delle relative domande.
 
 
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 
 
 
 
 
 
 
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha previsto, con effetto dal 1° maggio 2017 ed entro determinati limiti di spesa, per soggetti che si trovino in determinate condizioni, due benefici: l’indennità  c.d. APE sociale,  disciplinata ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della predetta legge ed il  beneficio della riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. “precoci” di cui ai commi dal 199 al 205 del medesimo articolo.
 
I commi, rispettivamente 185 e 202, del richiamato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, hanno stabilito che le disposizioni attuative delle norme in oggetto, devono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Tenuto conto che i DPCM devono fornire le modalità di attuazione delle diposizioni in argomento, ne consegue che le prestazioni di Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. “precoci” possono essere richieste solo a partire dall’entrata in vigore dei decreti stessi.
 
Peraltro, considerati i limiti finanziari previsti dalle disposizioni in oggetto, gli stessi DPCM dovranno individuare i criteri di priorità da seguire per la predisposizione delle graduatorie delle domande presentate fermo restando che, a parità di requisiti, si dovrà tenere conto della data di presentazione della domanda.
 
Conseguentemente, al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i potenziali beneficiari, le Sedi dovranno prendere in considerazione esclusivamente le domande presentate successivamente all’entrata in vigore dei decreti attuativi.
 
 Eventuali istanze già pervenute alle Sedi territoriali, indipendentemente dal canale e dalla modalità utilizzata dal richiedente, non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domanda dall’entrata in vigore dei decreti.
 
Si segnala che la presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica secondo le modalità che l’Istituto comunicherà nell’apposita circolare applicativa che sarà resa nota con la pubblicazione dei decreti attuativi.
 
                                                                          
 
 
               Luca Sabatini