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Messaggio numero 2890 del 17-02-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 17-02-2012
Messaggio n. 2890
OGGETTO:

Contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Obblighi contributivi per l’anno 2012.

   

Come è noto, i fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,5%.

 

In tutti i regolamenti di attuazione e regolazione è tuttavia previsto che il comitato amministratore possa sospendere l'obbligo del versamento del contributo ordinario, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

 

Essendo venute a scadenza alcune sospensioni si rende opportuno riepilogare gli obblighi di contribuzione ordinaria.

 

Viene ripristinato, a decorrere dal mese di gennaio 2012, l’obbligo del versamento del contributo dello 0,50% a carico delle aziende destinatarie,  per i seguenti Fondi di Solidarietà per il sostegno del reddito dei dipendenti:

 

  •  Fondo per il personale del Credito Cooperativo, il cui Comitato amministratore aveva deliberato la sospensione del relativo contributo dello 0,50%, per il periodo da marzo a dicembre 2011 (messaggio n. 7517 del 29 marzo 2011);
  • Fondo per il personale già dipendente dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante, il cui Comitato amministratore aveva deliberato la sospensione del contributo dello 0,50% dal periodo di paga di luglio fino a dicembre 2011 (messaggio n. 19552 del 13 ottobre 2011).

 

Resta dovuto il contributo ordinario con riferimento al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici (circolare n. 123/2011), e del Fondo di solidarietà per il personale delle Poste Italiane S.p.A.

 

Viceversa, con riferimento al Fondo per il personale dipendente dalle imprese di credito, il Comitato Amministratore, preso atto delle disponibilità finanziarie del Fondo e delle relative spese di gestione con riferimento ai previsti futuri fabbisogni, ha disposto la proroga della sospensione del  contributo dello 0,50% fino al mese di dicembre 2012, con Deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2012.

 

Resta inoltre sospeso – ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375 – il contributo ordinario di finanziamento del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

 

Con riferimento al Fondo di Solidarietà per il personale dipendente dalle  Imprese di Assicurazione poste in Liquidazione Coatta Amministrativa si evidenziache la vigenza del Fondo è al momento cessata, essendo trascorso il termine del 31 dicembre 2011 fino al quale era stata da ultimo prorogata, ad opera del D.M. n. 229 del 18 novembre 2010. È venuto meno, conseguentemente, l’obbligo del versamento del contributo dello 0,50%. Preme tuttavia informare che è già stato depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Accordo stipulato il 14 dicembre 2011 dalle Parti Sociali per la proroga della vigenza del Fondo fino al 31 dicembre2012. In merito si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori