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Messaggio numero 2970 del 05-02-2008.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 05-02-2008

 

 

 

Messaggio n.  2970

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

assegni straordinari di sostegno al reddito. Certificazione del diritto a pensione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Prime istruzioni.

 

 

Premessa

 

A seguito delle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004, questa Direzione centrale aveva chiarito il principio della certificazione del diritto a pensione per i lavoratori ammessi a fruire dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà (messaggio n. 31778 del 19 settembre 2005).

Infatti, i regolamenti dei Fondi di settore non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario: il diritto all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria.

Il diritto a pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo, con riferimento ai requisiti per il pensionamento che saranno richiesti alla data di uscita dal Fondo di solidarietà.

Occorre, in proposito, tenere presente che la domanda di assegno straordinario presentata all’INPS dall’azienda esodante rappresenta l’incontro di due volontà, essendo sottoscritta sia dal legale rappresentante dell’azienda sia dal lavoratore.

Gli elementi in essa contenuti devono essere valutati dall’Istituto esclusivamente sotto il profilo della correttezza e della veridicità: in sostanza, l’Istituto deve verificare se, alla data di scadenza prevista (e concordata fra le parti) il lavoratore avrà effettivamente il diritto di accedere alla prestazione pensionistica, alla quale l’assegno straordinario è finalizzato.

Sotto questo profilo, l’INPS assume il ruolo di ente certificatore e  la liquidazione dell’assegno straordinario equivale, per questa tipologia di lavoratori, alla certificazione del diritto alla pensione, a condizione che il beneficiario abbia goduto della prestazione del Fondo senza soluzione di continuità sino al momento previsto per il pensionamento.

 

Pertanto, l’informazione contenuta nella comunicazione emessa al momento della liquidazione dell’assegno straordinario, relativa alla data di maturazione del diritto pensionistico, equivale alla certificazione del diritto a pensione.

 

Con il messaggio n. 030923 del 31 dicembre 2007 sono state fornite le prime istruzioni in merito all’applicazione della nuova disciplina per il pensionamento introdotta, a partire dal 1° gennaio 2008, dalla legge n. 247/2007.

 

Con il presente messaggio si illustrano i riflessi delle predette modifiche normative sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore.

 

 

1.               Lavoratori ammessi al Fondo di solidarietà prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007

 

1.1    Assegni straordinari finalizzati alla pensione di anzianità

 

Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007 è stato certificato in funzione della disciplina dettata dalla legge n. 243/2004.

Pertanto, l’assegno straordinario sarà erogato ai beneficiari fino alla scadenza concordata fra azienda esodante e lavoratore al momento dell’acceso al Fondo di solidarietà.

 

E’, naturalmente, fatto salvo il diritto del lavoratore di ottenere la prestazione pensionistica in anticipo, rispetto alla scadenza stabilita, nel momento in cui risultino perfezionati i nuovi requisiti stabiliti dalla legge n. 247/2007.

La scadenza può essere anticipata anche nel caso in cui le parti contraenti ne facciano richiesta congiunta.

 

1.2    Assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia

 

La legge n. 247 ha introdotto la nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia, c.d. "finestre d'accesso”, per i lavoratori che perfezionano il requisito anagrafico successivamente al 31 dicembre 2007. Tale disciplina  si applica a tutte le pensioni di vecchiaia, siano esse da liquidare con il sistema retributivo o misto, ovvero con il sistema contributivo.

Il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007 è stato certificato in funzione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 503/1992.

Pertanto, i lavoratori in esodo alla data del 31 dicembre 2007 (= decorrenza assegno straordinario entro il 1° gennaio 2008) continueranno ad accedere al pensionamento di vecchiaia dal mese successivo a quello del compimento dell’età anagrafica richiesta.

 

 

2.               Lavoratori ammessi al Fondo di solidarietà dopo l’entrata in vigore della legge n. 247/2007

 

2.1    Assegni straordinari finalizzati alla pensione di anzianità

 

Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori ammessi alla prestazione a decorrere dal 1° febbraio 2008 deve essere certificato in funzione della disciplina dettata dalla legge n. 247/2007.

 

Pertanto, le relative domande di assegno straordinario, debitamente firmate dalle parti, dovranno essere modificate, o integrate, ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge dello scorso dicembre.

 

2.2    Assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/2007 deve essere certificato in funzione della nuova disciplina e quindi tenendo conto anche delle finestre di uscita, che si applicano a prescindere dal sistema di liquidazione utilizzato.

La disciplina deve essere applicata anche nei confronti dei lavoratori per i quali la domanda, anche se già presentata, non sia stata ancora definita.

 

Nei casi in cui la scadenza dell’assegno straordinario non tenga conto della finestra di uscita, la circostanza deve essere segnalata all’azienda, la quale dovrà provvedere a presentare una nuova domanda, ovvero una integrazione della precedente, debitamente sottoscritta dalle parti, con l’indicazione della scadenza corretta.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

NORI