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1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto rilevanti modifiche all’impianto normativo in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra i vari profili di intervento, il citato decreto, attraverso l’inserimento nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, degli articoli 22-quater e 22–quinques, ha introdotto, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale in commento, termini decadenziali sia per la trasmissione delle domande che per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’Inps.
Sulla materia è successivamente intervenuto anche il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
In sede di conversione del decreto-legge n. 34/2020, la legge 17 luglio 2020, n. 77, ha quindi abrogato il decreto-legge n. 52/2020, mantenendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto e ha apportato ulteriori modifiche all’impianto originario del decreto-legge n. 34/2020.
Con il messaggio n. 2901/2020 è stato descritto il nuovo regime decadenziale previsto per l’invio delle istanze di CIGO, ASO, CIGD e CISOA.
Con il presente messaggio, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze sopra richiamate, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.
2. Regime decadenziale dei pagamenti
L’articolo 71 del decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, ha modificato l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto (cfr. la circolare n. 78/2020).
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno susseguente a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.
Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, di seguito si riepilogano le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:
Cason. 1
- Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07 - Data provvedimento di concessione: 05/06 - Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08 - Termine per invio dati del pagamento: 31/08
Caso n. 2
- Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07 - Data provvedimento di concessione: 05/08 - 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09 - Termine per invio dati del pagamento: 04/09
Caso n. 3
- Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05 - Data provvedimento di concessione: 25/05 - Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06 - Termine per invio dati del pagamento: 17/07
L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, dispone altresì che, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, la disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), di cui agli articoli da 19 a 21 del medesimo decreto-legge, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, ovvero dal 18 giugno 2020.
3. Effetti della decadenza dei pagamenti
Illustrato il nuovo regime decadenziale come sopra riepilogato, si precisa che tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. Ne deriva che, in applicazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, il trattamento non è più erogabile dall’Istituto.
I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.
Con successivo messaggio verranno forniti i chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del datore per gli oneri connessi al pagamento della prestazione.
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