Direzione Generale
Con il decreto interministeriale n.86972 del 9 gennaio 2015, che ha recepito l’accordo in sede governativa del 11 luglio 2014 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali, è stata autorizzata per il periodo dal 1 luglio 2014 al 20 luglio 2014 la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga in relazione alla situazione occupazionale del settore degli appalti di pulizia nelle scuole. Il decreto in oggetto si pone in linea di continuità con il decreto interministeriale n. 82875 del 10 luglio 2014 con il quale sono stati recepiti i verbali d’accordo del 5 maggio 2014, siglati in sede governativa. Si fa, pertanto, seguito ai messaggi n. 6214 e n. 6218 del 22 luglio 2014. Il citato decreto in oggetto ha stabilito che l’intervento riguarda un numero massimo di 11.981 unità lavorative pari a 10.291 full-time equivalent dipendenti delle 52 aziende del settore in oggetto come indicate nell’art.1 del decreto ed ivi analiticamente descritte. I lavoratori nel numero massimo sopra indicato sono stati sospesi a zero ore senza rotazione, stante la chiusura dell’attività scolastica. Il trattamento di cassa integrazione in deroga, nonché l’intera contribuzione figurativa spettante ai lavoratori del settore in oggetto, come previsto all’art.2 del sopracitato decreto n.86972, verrà imputato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, nel limite massimo complessivo di euro 12.948.136,20. Attesa la peculiarità dell’intervento in parola, al fine di garantire l’omogeneità di gestione dei flussi, dei relativi conguagli nonché delle attività di controllo, come già previsto nel messaggio 6214 del 22 luglio 2014, si individuano come sedi competenti alla gestione amministrativa del flusso delle domande quelle che hanno in carico la matricola aziendale e non quelle sedi presso le quali insistono le unità produttive.
ISTRUZIONI OPERATIVE Le aziende presenteranno telematicamente istanza di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale con le seguenti modalità:
Eventuali domande già pervenute dovranno comunque essere ripresentate secondo le modalità previste dal presente messaggio. Si sottolinea la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente; in particolare con riferimento al requisito soggettivo “anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni” si applicano le disposizioni dell’art.8 D.L. 21/3/88 n.86 convertito con modificazioni dalla L. 160/88 e l’art.7-ter c.6 del D.L. n.5 del 10/2/2009 convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 che ha esteso il suddetto requisito anche alle integrazioni salariali in deroga. Attesa la particolare tipologia del contratto di lavoro considerato, ai fini del calcolo del requisito soggettivo dell’anzianità aziendale si precisa altresì la possibile presenza di successione di appalti, che abbia coinvolto, prima dell’inizio del periodo di intervento, alcuni lavoratori interessati presenti nell’elenco ministeriale (cfr. circolare 30 del 2012). Si rammenta sul punto che per la tipologia di lavoratori in parola, si applica la disciplina prevista dall’art.4 del CCNL di settore, in base al quale in caso di cessazione di appalto l’impresa subentrante garantisce l’assunzione degli addetti esistenti in organico sull’appalto, con il mantenimento dei livelli occupazionali. Successivamente all’emissione delle autorizzazioni e all’inizio delle operazioni di conguaglio, acquisite le eventuali ulteriori comunicazioni pervenute dal Ministero vigilante, la Direzione generale disporrà controlli mirati sulle autorizzazioni emesse in relazione al decreto in oggetto. E’ implicito, infine, che le aziende interessate da questo provvedimento sono tenute agli adempimenti relativi ai flussi UNIEMENS entro i termini previsti. Il monitoraggio della spesa sarà curato dalla DCPSR che provvederà a rendicontare ai Ministeri vigilanti.
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