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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3549 del 28-02-2013


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 28-02-2013
Messaggio n. 3549
OGGETTO:
Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa - ripresa dei versamenti e modalità di recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili.
 
 
Premessa
Con circolare n.98/2011 è stata illustrata la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa, in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012, per effetto congiunto dell’OPCM n.3947/2011 e del D.L. n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011. Tale sospensione e stata poi prorogata all’1 dicembre 2012 dal D.L. n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012 (vedi messaggio 14045/2012).
Dal 2 dicembre 2012, pertanto, sono ripresi gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

1.   
Modalità di recupero dei contributi sospesi
 
La citata OPCM n. 3947 e i DD.LL. n. 98/2011 e n. 95/2012 nulla dispongono in merito alle modalità di recupero dei contributi oggetto di sospensione. Pertanto, i contributi sospesi dovranno essere versati entro la prima scadenza utile (16 marzo 2013), in unica soluzione.
L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 02/12/2012, fino alla data di versamento.
 
In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
 

Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata.
Si comunicano di seguito le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento della contribuzione sospesa relativa alle diverse gestioni.
 
a) Aziende
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod.F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando la causale contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N961).
 
Sezione Inps

Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
XXXX
DSOS
PPNNNNNCCN961
 
 
 
 
  
 

b) Artigiani e commercianti
 
Di seguito si riportano le scadenze dei versamenti rientranti nel periodo di sospensione:
 
Scadenza versamento
Contributi sospesi
06/07/2011
Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2010 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011
20/08/2011
II rata sul minimale per l’anno 2011
16/11/2011
III sul minimale per l’anno 2011
30/11/2011
II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011
16/02/2012
IV sul minimale per l’anno 2011
16/05/2012
I rata sul minimale per l’anno 2012
30/06/2012
Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012
20/08/2012
II rata sul minimale per l’anno 2012
16/11/2012
III sul minimale per l’anno 2012
30/11/2012
II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012
 
Per coloro che hanno presentato la domanda di sospensione la sede procederà acquisendo l’importo dei redditi d’impresa relativi agli anni 2010 e 2011 per la quantificazione degli importi dovuti a titolo di saldo e acconto della contribuzione eccedente il minimale.
Per i contribuenti che hanno presentato domanda per ottenere la sospensione dei versamenti, dovrà essere acquisito tramite la procedura “Segnalazione eventi calamitosi” il periodo di sospensione.
Per il versamento in unica soluzione delle rate sospese, le sedi devono utilizzare la procedura
G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE.
Nel caso in cui venga presentata una domanda di dilazione, la sede dovrà acquisire la domanda di dilazione con la procedura
H =
GESTIONE DILAZIONI AMMINISTRATIVE
(non la procedura di cui al punto precedente) indicando come data domanda il 16/03/2013. Le domande dovranno essere acquisite a partire dal giorno 16/03/2013.
 
c) Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995
 
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata i contributi oggetto della sospensione, riferiti al saldo 2010, agli acconti e saldo 2011 ed agli acconti 2012, devono essere versati in unica soluzione entro il 16/03/2013, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:
 
 
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
XXXX
POC
159999999999
01/2010
12/2010
 
 
XXXX
POC
159999999999
01/2011
12/2011
 
 
XXXX
POC
159999999999
01/2012
12/2012
 
 
 
Per i committenti, tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione sospesa, riferita ai versamenti con scadenza 16 luglio 2011 – 16 novembre 2012, deve essere versata in unica soluzione entro il 16/03/2013, tramite il modello F24, compilando la Sezione INPS nel seguente modo:
 
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
 
XXXX
COC
159999999999
06/2011
12/2011
 
 
XXXX
COC
159999999999
01/2012
10/2012
 
 

 
 

d) Aziende agricole assuntrici di manodopera
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. In particolare dovrà essere utilizzata la causale “LAS”.
 

 

e) Lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. In particolare dovrà essere utilizzata la causale “LAA” per i lavoratori autonomi e “PCF” per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
 
In relazione ai punti
d)
ed
e)
si segnalano le modalità per la gestione delle istanze presentate:       
l’operatore provvede ad inserire le domande dall’apposita funzione in ex-AS400 (opz. 26 - Gestione sospensione versamenti – opz. 2), dopo aver acquisito il provvedimento di sospensione (opz. 1) indicando nella descrizione provvedimento, l’acronimo “LAMP2012”.
 
di seguito le ulteriori istruzioni:
 

Data inizio provvedimento           27/06/2011       
Data fine provvedimento             01/12/2012
Data inizio versamento               16/03/2013               
Data fine versamento                 16/03/2013
N° rate                                         01
Descrizione provvedimento          EMERGENZA LAMPEDUSA
 
2.   
Istruzioni contabili
 

 

2.1. Contributi dovuti dalle aziende
 
Con la circolare n. 98 del 22 luglio 2011 sono state impartite le istruzioni in merito alla contabilizzazione della sospensione contributiva, tramite procedura automatizzata di ripartizione DM, al conto GPA 00/127 assistito da partitario contabile. Il conto GPA 00/127 è abbinato alla causale di cassa, modello FL02 10106, in quanto le riscossioni sono pertinenti ai contributi rappresentati nelle denunce Uniemens.
Il recupero dei contributi sospesi da giugno 2011 ad ottobre 2012 deve essere imputato in AVERE del conto citato GPA 00/127. Relativamente ad eventuali incassi già pervenuti a tale titolo, e imputati provvisoriamente al conto GPA 52/099 perché evidenziati con il codice DSOS, devono essere stornati secondo le modalità di contabilizzazione di cui al messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004. Le scritture di storno devono essere effettuate di cassa per gli introiti pervenuti nel corrente esercizio e di “fuori cassa” per quelli registrati nei precedenti esercizi.
Per una più incisiva azione di recupero, attraverso le risultanze del partitario contabile, si raccomanda la trasmissione all’ufficio competente amministrativo della segnalazione delle aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute.
 
2.2. Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali
 
I versamenti dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti commerciali devono essere imputati, se versati in unica soluzione:
per gli artigiani, ai conti esistenti GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi oltre il minimale);
per i commercianti, ai conti esistenti GPA 52/077 (contributi entro il minimale) e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale);
 
ovvero, se versati ratealmente:
per gli artigiani, al conto esistente ARR 52/055;
per i commercianti, al conto esistente COR 52/055.
 
2.3.
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995
 
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati va imputato al conto esistente PAR 52/020.
 
2.4. Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
 
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui trattasi va imputato ai conti già esistenti per le diverse categorie:
GPA 54/031 per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
GPA 54/032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
GPA 54/033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori