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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3600 del 08-10-2020


Direzione Centrale Entrate
Roma, 08-10-2020
Messaggio n. 3600
OGGETTO:
Decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. Istruzioni operative
 
 
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone la soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.
 
FONDINPS è stata costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, quale forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, alla quale far confluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.
 
Il decreto interministeriale n. 85/2020 disciplina la procedura di liquidazione del suddetto Fondo pensione e, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la COVIP, con delibera del 19 agosto 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2020) ha nominato il Commissario liquidatore.
 
L'articolo 2 del citato decreto interministeriale dispone che FONDINPS
"è chiusa alle nuove adesioni"
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto cedreto.
 
Pertanto, a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c.
 
Al riguardo, si ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori[1] che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione[2], la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro[3].
 
Si ricorda altresì che soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e che il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta[4].
 
Per le ipotesi di sussistenza dell’obbligo contributivo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria), in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato (in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 70/2007 e si ricorda che i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo sono comunque tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare (decreto 30 gennaio 2007, art. 3, lett. b), pubblicato nella G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007).
 
A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti “
affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata
«
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini
»
in forma abbreviata
«
COMETA
»
, iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP
” (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 85/2020).
 
Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni (art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 85/2020).
 
Il decreto contiene inoltre specifiche disposizioni al fine di assicurare un’adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS.
 
In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un’informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA.
 
Agli iscritti a FONDINPS, oltre all’informativa di cui sopra, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri (individuato all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 85/2020, nella linea a contenuto più prudenzialetale
“da  garantire  la  restituzione  del  capitale   e   rendimenti comparabili,  nei  limiti  previsti   dalla   normativa   statale   e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR
” ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del D.lgs n. 252/2005), nonché la possibilità di esercitare il diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 85/2020.
 
 
 
Istruzioni operative
 
I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165 /2007.
 
Si precisa tuttavia che, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.
 
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
 
 
 
 
[1] Esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[2] Al riguardo, si rinvia, anche per quanto attiene ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro già in essere al 31 dicembre 2006, alle disposizioni del decreto 30 gennaio 2007 (G.U. n. 26 del 1-2-2007), adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante ”Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)”, del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Come noto, ai sensi del sopra citato decreto, la manifestazione di volontà del lavoratore avviene attraverso la compilazione dell’apposito modulo (TFR1/TFR2), che deve essere messo a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro nel semestre di riferimento. L’originale del modulo sottoscritto dal lavoratore è conservato agli atti del datore di lavoro, mentre una copia è consegnata al lavoratore, controfirmata dal datore per ricevuta. Con decreto ministeriale del 22 marzo 2018 è stato modificato il Modulo TFR 2, concernente la “Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto”, al fine di tenere conto della modifica dell’articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 252/2005, introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. L’attuale modello è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018.
[3] Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del D.lgs n. 252/2005: “
Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR
maturando è destinato alla scadenza del semestre
”.
[4] Sul punto, cfr. la deliberazione COVIP del 21 marzo 2007,
“Direttive recanti chiarimenti operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”,
e la deliberazione del 24 aprile 2008, “
Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro
”, nonché le deliberazioni del 25 ottobre 2017 e del 15 novembre 2017.