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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 4804 del 30-11-2017


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 30-11-2017
Messaggio n. 4804
OGGETTO:
Trasformazione della domanda di NASpI in domanda di indennità DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
 
 
 
Ad integrazione dei messaggi n. 2884 del 30 giugno 2016 e n. 3242 del 4 agosto 2017, relativi alla trattazione della casistica afferente alle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL, si precisa quanto segue.
 
In sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016 n.244, la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con la previsione contenuta all’articolo 3, comma 3 octies, ha ulteriormente prorogato la sperimentazione relativa al riconoscimento dell’indennità DIS–COLL agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017[1].
 
Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n.81, all’art. 7 ha disposto, mediante la modifica e l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs n. 22 del 2015, la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; in particolare, a seguito della modifica normativa, è stato previsto che - a decorrere dal 1° luglio 2017 - l’indennità venga riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla predetta data del 1° luglio 2017[2].
 
In relazione all’impianto normativo sopra richiamato, nel caso in cui la domanda di prestazione NASpI abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpI, è possibile la trasformazione dell’istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017, anche a valere sulle risorse residue stanziate dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, si rende opportuno precisare che per quanto attiene agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017.
 
In tutte le ipotesi di cui sopra in cui è consentita la trasformazione delle domande di NASpI in DIS-COLL, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
 
Le nuove domande dovranno comunque essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.
 
In conclusione, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni sopra esposte.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
[1] La tutela DIS-COLL, introdotta in via sperimentale dall’articolo 15 del D.LGS. n.22/2015, era stata una prima volta prorogata per l’anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, dall’art.1, c.310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 
[2] Cfr. circolare n. 115 del 19 luglio 2017.