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Messaggio numero 5301 del 12-08-2015


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 12-08-2015
Messaggio n. 5301
Allegati n.2
OGGETTO:

Finanziamenti estinguibili dietro cessione del quinto della pensione – avvio della funzione finalizzata ai recuperi dei residui crediti oltre la scadenza naturale dei piani di ammortamento, di quote parzialmente o totalmente insolute.

   

 

1 – PREMESSA

 

Si premette che nel corso dell’ammortamento dei finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto della pensione, la trattenuta mensile contrattualmente pattuita  a favore degli intermediari finanziari cessionari può essere ridotta o azzerata, in ragione della capienza della provvista che può subire variazioni a diverso titolo.

Per quanto sopra, a seguito di numerose proposte avanzate da società finanziarie finalizzate ad individuare una soluzione condivisa della problematica, il Coordinamento Generale Legale dell’Istituto, chiamato ad esprimere il proprio avviso, con nota n. 28331 del 12 novembre 2013 ha, in sintesi, chiarito che l’accodamento delle suddette rate, oltre la scadenza naturale del contratto originario, risulta fattibile se espressamente pattuito tra le parti contraenti in sede di sottoscrizione del contratto e nell’ambito della propria autonomia negoziale, ferma restando la contestuale necessità del consenso della compagnia assicuratrice coinvolta alla copertura del rischio di premorienza del pensionato per l’ulteriore periodo di recupero fino al saldo del debito residuo.   

Sulla base del parere sopra citato, valutata inoltre la tutela degli interessi dei pensionati - che di frequente vengono esposti ad azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale delle somme non corrisposte – come già preannunciato con nota n. 39507 del 4 giugno 2015 della Direzione Centrale Pensioni, è stato dato avvio alla realizzazione di una nuova funzione procedurale, mediante implementazione della piattaforma informatica dedicata “CQP”, preordinata al recupero, senza soluzione di continuità dei piani di ammortamento, dei residui crediti oltre la scadenza naturale dei contratti.

 

2 – REQUISITI AMMINISTRATIVI DELLA PROCEDURA DI RECUPERO IN ACCODAMENTO

 

La funzione in esame, cd. di “accodamento”, in tale fase di primo rilascio previsto a far data dal 1° settembre 2015, sarà fruibile esclusivamente per i contratti di cessione del quinto della pensione della Gestione Privata. Resteranno pertanto esclusi, in detta fase, i piani facenti capo alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Spettacolo.

Nell’ambito della Gestione privata potranno essere oggetto di recupero in “accodamento” i piani futuri, nonché i piani in essere all’atto della messa in esercizio della relativa funzione, restando esclusi i piani oramai estinti alla stessa data.

Non potranno essere, altresì, oggetto di accodamento le rate di inizio piano dei rinnovi cd. “esterni”, le quali dovranno continuare ad essere compensate direttamente tra le parti contraenti, così come disposto con messaggio INPS n. 15755 del 9 luglio 2009 e di recente ribadito con nota n. 16673 del 19 marzo 2015 della Direzione Centrale Pensioni.

L’accodamento degli importi residui alla scadenza naturale dell’ammortamento, in via generale, sarà consentito:

  • in presenza di formale consenso del pensionato;
  • per un importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge;
  • nel limite massimo di 18 rate mensili aggiuntive;
  • in presenza di una copertura assicurativa da parte dell’intermediario finanziario per il rischio di premorienza del pensionato a fronte dell’intero periodo di accodamento e comunque nel limite massimo dei 18 mesi;
  • in assenza di azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito da parte della società finanziaria nei confronti del pensionato per le rate parzialmente o totalmente insolute insorte sia durante l’ammortamento del piano originario, sia in costanza di accodamento.

In presenza dei suddetti presupposti, l’accodamento delle rate parzialmente o totalmente insolute alla scadenza naturale del piano originario verrà effettuato senza soluzione di continuità delle trattenute sul trattamento pensionistico dell’interessato.

Le somme residue eventualmente non recuperate dall’Istituto al termine del suddetto periodo di accodamento dovranno essere gestite esclusivamente tra le parti contraenti, così come eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultante alla scadenza naturale del contratto.

Durante la fase di accodamento non sarà possibile il rilascio della quota cedibile ai fini del rinnovo del contratto di finanziamento. Pertanto, per procedere all’attivazione di un nuovo contratto di cessione del quinto della pensione, sarà necessario attendere la fine dell’accodamento medesimo.

Il recupero sulla pensione con la modalità dell’ accodamento potrà essere interrotto per le seguenti motivazioni:

 

  • Estinzione anticipata del debito
  • Decesso del pensionato
  • Eliminazione della pensione per altre cause.

 

In tale fase di primo rilascio della funzione di accodamento non è prevista la revoca dello stesso da parte di uno o di entrambi i contraenti.

 

Durante il periodo di accodamento delle rate, oltre la scadenza naturale del piano originario, non sarà possibile effettuare trasferimenti di posizioni per cessione di crediti/revoche di mandati all’incasso tra intermediari finanziari. Dette operazioni di trasferimento piani saranno invece consentite durante l’ammortamento originario dei contratti potenzialmente accodabili prima dell’avvio della fase di accodamento delle rate.

 

Per effetto di detta funzione procedurale gli intermediari finanziari saranno tenuti a corrispondere all’Istituto gli oneri per il servizio prestato, determinati mensilmente secondo i parametri vigenti all’atto della sottoscrizione del contratto di cessione originario, a decorrere dalla data di inizio dell’accodamento fino al termine dello stesso.

 

 

3. ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

 

L’accodamento delle rate potrà essere effettuato solo subordinatamente alla preventiva presentazione “una tantum” di una dichiarazione di responsabilità  da parte degli intermediari finanziari, che intendano avvalersi della funzione in esame, sia per i contratti di cessione del quinto della pensione già notificati alla predetta data di rilascio della procedura, sia per i contratti che verranno successivamente notificati.

Tale dichiarazione, destinata ad esonerare l’Istituto da ogni responsabilità al riguardo e da ogni eventuale contestazione, dovrà essere trasmessa  tramite Posta Elettronica Certificata esclusivamente all’indirizzo “dc.pensioni@postacert.inps.gov.it” della Direzione Centrale Pensioni, secondo lo schema predisposto di cui all’ allegato 1.

A tal fine sarà cura della predetta Direzione pubblicare nella intranet istituzionale l’elenco delle società censite, al fine di agevolare le verifiche istruttorie da parte delle Strutture territoriali, per le quali si rinvia al paragrafo 4.

 

Come sopra precisato, le società finanziarie dovranno acquisire il formale consenso dei pensionati riferito ad un’apposita clausola presente nel contratto di cessione o aggiuntiva a quest’ultimo, da intendersi per entrambe le casistiche quale parte integrante dello stesso.

 

Si descrivono di seguito le modalità di attivazione della funzione in esame a seconda dei contratti futuri ovvero dei contratti già in essere alla predetta data del 1° settembre p.v..

  

 

3.1 NUOVI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

 

Gli intermediari finanziarisaranno tenuti all’inserimento di un’apposita clausola nello schema contrattuale che preveda l’attivazione di detto recupero in accodamento nell’ipotesi in cui residui un credito alla scadenza naturale del contratto.

Al fine di fornire ausilio agli intermediari finanziari interessati, si riporta il testo di riferimento della clausola.

“Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Richiedente è tenuto a versare alla XXXXX - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo  versato alla XXXXX  da parte dell’Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Richiedente autorizza l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla XXXXX gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo  massimo di diciotto mesi, fermo restando l’obbligo per il Richiedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato  al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita”.

Si precisa al riguardo che anche i nuovi contratti, che non prevedano la clausola dell’accodamento o il consenso allo stesso, potranno essere integrati in una fase successiva, rispettivamente secondo le modalità indicate al seguente punto 3.2 ovvero con l’acquisizione del consenso del pensionato cedente.

 

3.2 -  CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GIÀ ATTIVI

  • Per quanto riguarda i contratti di cessione del quinto già attivi alla data del rilascio della funzione in argomento, nei quali non sia presente alcuna clausola relativa a tale modalità di recupero apposta preventivamente, quest’ultimo verrà consentito solo subordinatamente alla sottoscrizione da parte del pensionato medesimo di una clausola ad integrazione del contratto originario, nella quale venga espressamente convenuto quanto segue: “ai fini del rimborso del residuo debito per riduzione o sospensione della rata di cessione del quinto della pensione, il Richiedente autorizza l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla XXXXX gli importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo  massimo di diciotto mesi, fermo restando l’obbligo per il Richiedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato  al termine del citato periodo”.
  • Per i contratti di cessione del quinto pensione per i quali gli intermediari finanziari abbiano invece già acquisito il consenso del pensionato a tale modalità di recupero tramite l’apposizionedi una clausola, sostanzialmente riconducibile ai presupposti fondamentali della funzione in esame, gli stessi non saranno tenuti ad effettuare alcuna integrazione del contratto di cessione originario, ma dovranno solo sottoscrivere la preventiva dichiarazione di responsabilità,di cui al punto 3.

 

3.3 – MODALITA’ DI AVVIO DELLA FUNZIONE  PROCEDURALE

 

Per quanto riguarda i contratti di cui al paragrafo 3.1 gli intermediari finanziari dovranno procedere all’inoltro dei contratti secondo le ordinarie modalità, differenziate sulla base del regime di accreditamento o di convenzionamento degli stessi presso l’Istituto.

Per tutti i contratti di finanziamento di cui al paragrafo 3.2. nonché di quelli nuovi, ma privi di accettazione all’accodamento all’atto della stipula, gli intermediari finanziari che abbiano ottenuto il consenso in fase successiva, nei termini sopra descritti, dovranno provvedere a trasmettere alle Sedi territorialmente competenti -  tramite posta elettronica certificata -  appositi elenchi contenenti le posizioni interessate.

Si precisa che il consenso dei pensionati potrà essere acquisito, da parte degli intermediari finanziari, nei termini rappresentati nel precedente capoverso durante l’intero corso del piano di ammortamento originario e trasmesso nel limite temporale di tre mesi prima della scadenza naturale del contratto.

Quanto premesso si rende necessario al fine di permettere il corretto inserimento nella procedura dedicata della suddetta accettazione da parte dell’operatore di Sede, in considerazione del noto meccanismo procedurale di estrazione anticipata dei ratei pensionistici rispetto al mese di competenza.

 

4ISTRUZIONI OPERATIVE A CARICO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

 

Per quanto concerne nello specifico gli adempimenti degli operatori delle Strutture territoriali, dopo la preliminare verifica della presenza della società nell’apposito elenco pubblicato nella intranet istituzionale, dovranno procedere secondo le modalità di seguito descritte.  

Per i nuovi contratti di finanziamento, ai fini dell’attivazione dell’accodamento degli importi residui alla scadenza naturale dei contratti, l’operatore di Sede sarà tenuto al controllo della presenza negli stessi del consenso del pensionato.

Detta verifica dovrà essere effettuata sia nella fase di acquisizione dei contratti cartacei notificati da parte di società in regime di accreditamento presso l’Istituto, sia in sede di abbinamento dei contratti cartacei trasmessi successivamente alla notifica telematica da parte delle società in regime di convenzionamento.

Premesso quanto sopra, al fine dell’attivazione operativa della funzione in esame, per i contratti notificati da società accreditate - nell’ipotesi in cui le suddette verifiche avranno avuto esito positivo - l’operatore dovrà procedere alla valorizzazione della stessa nella procedura dedicata.

Per quanto riguarda, invece, le società in regime di convenzionamento l’attivazione della funzione verrà ricondotta agli automatismi della procedura. 

Fermi restando i controlli sulla sussistenza del consenso dei pensionati, come sopra rappresentato, si segnala la necessità dell’ulteriore verifica da parte degli operatori in merito alle posizioni che durante l’ammortamento del piano originario siano state trasferite presso l’Ufficio pagatore della “Cassa Sede” a diverso titolo e successivamente siano state ricollocate in procedura ai fini del pagamento automatico.

In tali fattispecie, al fine di evitare che le rate già versate al cessionario in conduzione gestionale e, quindi, al di fuori della procedura dedicata, vengano quantificate quali importi insoluti e poste in accodamento, l’operatore dovrà procedere come segue:

  • per i contratti che verranno notificati a decorrere dal 1° settembre 2015, in occasione del trasferimento dalla gestione manuale alla prestazione in pagamento automatizzato, dovrà essere tempestivamente effettuata la relativa segnalazione all’indirizzo di posta elettronica “cessionequinto@inps.it “, con il seguente oggetto “Accodamento posizioni in gestione manuale” e la specifica del numero delle rate gestite fuori sistema e del complessivo importo;
  • per i contratti in corso di ammortamento alla data di rilascio della procedura in parola, una volta ricevuti da parte degli intermediari finanziari autorizzati gli elenchi delle posizioni da accodare, prima di procedere all’attivazione dell’apposita funzione nell’applicativo dedicato, dovranno essere segnalate le posizioni interessate secondo le modalità esposte nel precedente capoverso, previa ricognizione degli eventuali pagamenti con gestione manuale.  

Al presente messaggio, viene allegato, anche al fine di consentire agli intermediari finanziari interessati di adeguare i propri sistemi, il documento contenente le specifiche tecniche.

 

  Il Dirigente Generale Vicario  
  Crudo