Direzione Centrale Entrate
Come è noto, i Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50%. Nel Regolamento di attuazione e regolazione di cui al D.I. n. 158/2000, come modificato dal D.I. n. 51635/2010, è tuttavia previsto che il Comitato Amministratore possa sospendere l’obbligo del versamento del contributo ordinario, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento. Con la Delibera n. 2 del 10 gennaio 2012 il Comitato Amministratore, preso atto delle disponibilità finanziarie del Fondo e delle relative spese di gestione con riferimento ai previsti futuri fabbisogni, aveva disposto la proroga della sospensione del contributo da gennaio a dicembre 2012. Con Delibera n. 20 del 17 dicembre 2012 il Comitato Amministratore ha nuovamente disposto la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% da gennaio a dicembre 2013. Pertanto, per il periodo gennaio-dicembre 2013, la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”.
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