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Messaggio numero 8632 del 10-11-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 10-11-2014
Messaggio n. 8632
Allegati n.1
OGGETTO:

Eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena ed eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014: ripresa dei versamenti e modalità di recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.    

   

 

Premessa

 

Con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena, l’articolo 3, comma 2 lett. a), del Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4, ha disposto la sospensione dal 17 gennaio 2014 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014.  

 

Successivamente, la Legge 28 marzo 2014 n. 50, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4, ha esteso le disposizioni emanate a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione sopra citata anche ai soggetti colpiti dagli eventi atmosferici che si sono verificati nei territori della regione Veneto - elencati nell'allegato 1-bis alla Legge stessa - dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, con decorrenza dal 30 gennaio 2014.

 

L’Istituto ha emanato sull’argomento le circolari n. 26 del 14 febbraio 2014 e n. 58   del 12 maggio 2014.

 

Il periodo di sospensione per entrambe le calamità termina il 31 ottobre 2014, pertanto, gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali riprenderanno da novembre 2014.

 

Poiché non sono state emanate norme recanti modalità di recupero rateali, si ricorda che i contributi oggetto di sospensione devono essere versati in unica soluzione entro la prima scadenza utile (17/11/2014).

 

Resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di  rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Con successivo messaggio verranno date specifiche istruzioni alle sedi in merito alla gestione delle domande di dilazione.

 

1.       Modalità di recupero dei contributi sospesi

 

Si comunicano di seguito le istruzioni operative per il corretto del versamento della contribuzione sospesa relativa alle diverse gestioni.

 

1.1       Aziende con dipendenti

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato   per la rilevazione del credito (N963).

 

Sezione Inps

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

XXXX

DSOS

PPNNNNNCCN963

 

 

 

 

 

1.2       Artigiani e commercianti

 

Per effetto della proroga della sospensione fino al 31 ottobre 2014 del versamento della contribuzione, le rate sospese sono:

Artigiani e commercianti

  • IV rata sul minimale per l’anno 2013 (17/2/2014)
  • I rata sul minimale per l’anno 2014 (16/5/2014)
  • Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014 - I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi (06/6/2014);
  • II° rata sul minimale 2014 (16/8/2014).

 

Per il versamento delle rate sospese, le sedi devono utilizzare la procedura G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE indicando come numero rate “1”.

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l’anno 2014 e di saldo per l’anno 2013, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito 2013 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

 

1.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei  contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata  il versamento, relativo al saldo 2013 e primo acconto 2014, deve essere effettuato, in unica soluzione entro il 17/11/2014, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

POC

179999999999

012013

122013

 

 

POC

179999999999

012014

122014

 

 

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione da gennaio a ottobre 2014, in unica soluzione entro il 17/11/2014, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo”

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

COC

179999999999

012014

102014

 

 

 

1.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

Si rammenta che i contributi, oggetto di sospensione, dovranno essere versati alla prima scadenza utile (17 novembre 2014).

 

1.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

I contributi, oggetto di sospensione, dovranno essere versati alla prima scadenza utile che, per le categorie di lavoratori in argomento, è il 17 novembre 2014.

 

1.6 Datori di lavoro domestico 

 

I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la scadenza del 17 novembre 2014 con le consuete modalità:

 

-      utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati  attraverso il  sito Internet www.inps.it seguendo il percorso  “Servizi online – Portale dei pagamenti –Lavoratori domestici – Entra nel servizio”;

-      rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito  “Reti Amiche” ( uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);

-      online sul sito Internet www.inps.it seguendo il percorso  “Servizi online – Portale dei pagamenti –Lavoratori domestici – Entra nel servizio” utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;

-      telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.

 

Per richiedere la rateizzazione dell’importo sarà necessario rivolgersi alla sede.

 

1.7 Contributi dovuti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 compilando la sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo SOLS (se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) oppure il codice SOSP (se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti) ed esponendo nel campo “codice posizione” la matricola dell’impresa ex Enpals, comprensiva del codice gruppo identificativo dell’impresa ed il codice dell’attività di impresa (nove caratteri):

 

Sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”

Codice Ente

Codice Sede

Causale contributo

Codice posizione

Periodo

dal

Periodo al

Importi a debito versati

0001

BO oppure

VE

SOLS oppure

SOSP

xxxxxxxxx 

(9 caratteri)

 

 

 

 

 

1.8 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica

 

Le Aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla gestione pubblica ai quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 : Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi.

 

Il pagamento deve effettuato tramite il  Mod. F24 sezione “Altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando  nel campo Causale gli appositi codici previsti per questa fattispecie.

 

2. Istruzioni contabili

 

2.1 Contributi dovuti dalle aziende

 

Con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2014 sono state fornite le istruzioni in merito alla contabilizzazione della sospensione contributiva, mediante procedura automatizzata di ripartizione DM, al conto GPA00130, assistito da partitario contabile e abbinato alla causale di cassa 10106 di modello FL02.

 

Con l’occasione, si comunica la variazione di denominazione del conto in questione (allegato n. 1), a seguito dell’estensione dei medesimi benefici previsti per l’alluvione di Modena, ai territori della regione Veneto, colpiti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, disposta dall’art. 3, comma 1-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (cfr. circolare n. 58 del 12 maggio 2014).

 

Il recupero dei contributi sospesi da gennaio 2014 ad ottobre 2014, deve essere imputato in AVERE del citato conto GPA00130.

 

Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione previste nel messaggio n. 39828 del 07/12/2004. Si sottolinea la necessità che tali scritture di storno siano esclusivamente di cassa, interessando registrazioni contabili eseguite nel corrente esercizio.

 

Ai fini di una più incisiva azione di recupero, mediante le risultanze del partitario contabile, si raccomanda la trasmissione all’ufficio amministrativo competente della segnalazione delle aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute.

 

 

2.2 Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

 

Il recupero dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti deve essere effettuato mediante imputazione:

 

  • per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);
  • per i commercianti, ai conti anch’essi esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale).

 

2.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti, tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995

 

Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati va imputato al conto esistente PAR52020.

 

2.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui al presente paragrafo deve avvenire con imputazione ai seguenti conti:

 

  • GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
  • GPA54032 per il lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
  • GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).

 

2.5 Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico

 

L’imputazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico deve essere effettuata al conto in uso GPA52053 per i pagamenti effettuati attraverso i consueti canali o al conto GPA 54028 per i pagamenti effettuati attraverso modello F24.

 

2.6 Contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e dalle aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica

 

Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alle Casse pensionistiche di cui al presente paragrafo deve avvenire con imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle gestioni pensionistiche interessate, associati agli specifici codici tributo previsti per la fattispecie in oggetto, interessati dalla contabilizzazione delle riscossioni pervenute tramite modello F24, mediante procedura automatizzata.

 

Si riporta nell’allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori