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Messaggio numero 895 del 27-02-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 27-02-2018
Messaggio n. 895
OGGETTO:

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017: modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili.

   

1. Premessa

 

L’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla L. n. 229/2016, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici in oggetto fino al 30 settembre 2017.

 

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi è stato fissato, dalla medesima previsione normativa, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, ovvero in alternativa in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.

 

Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, ha modificato – con specifico riferimento alla data prevista per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – le previsioni di cui al comma 13 dell’articolo 48 del citato D.L. n. 189/2016 e s.m.i. (cfr. messaggio n. 4080 del 19/10/2017).

 

In particolare, a seguito dell’emanazione del predetto D.L. n. 148/2017, con riguardo ai territori colpiti dagli eventi sismici – verificatisi nelle Regioni in oggetto in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 - la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 31 maggio 2018, per la quale saranno fornite, con un apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative.

 

Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ex articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017.

 

Nella sospensione prevista dall’articolo 48, comma 13, del più volte citato D.L. n. 189/2016 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D. L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989 e s.m.i., già in corso alla data dell’evento sismico (cfr. Circ. n. 204/2016, par. 2).

Ne consegue che, per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.

 

2. Modalità di versamento dei contributi sospesi

 

Si comunicano, di seguito, le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa, rimandando ad un successivo messaggio, come sopra accennato, le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateazione a decorrere dal mese di maggio 2018.

 

Si rammenta che, per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

 

Con specifico riferimento alle imprese e ai datori di lavoro autonomi beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive ex articolo 46 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 – che ha istituito la zona franca urbana per i Comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici in epigrafe – nel rimandare alle relative istruzioni emanate dal competente Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. le circolari del MISE n. 99473/2017 e n. 114735/2017), si ritiene opportuno richiamare quanto segue.

 

In coerenza con il dettato normativo di cui al citato articolo 46, comma 4, le suddette misure agevolative sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Conseguentemente, l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni contributive nella zona franca urbana, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24, potrà avvenire in relazione ai contributi di competenza da gennaio 2017 a dicembre 2018.

 

A tal fine, nella sezione “Erario” del mod. F24, dovrà essere esposto il nuovo codice tributo “Z148” (denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”) appositamente istituito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 160/E del 21 dicembre 2017.

 

2.1 Aziende con dipendenti


Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

 

Sezione Inps

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

XXXX

DSOS

PPNNNNNCCN964

 

 

 

 
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2018.

 

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

 

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

 

Per le altre istruzioni operative si rimanda alle indicazioni fornite dall’Istituto con circ. n. 204/2016 (cfr. par. 3.1).

 

2.2  Artigiani e commercianti


 

Per effetto della sospensione fino al 30 settembre 2017 del versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti:

 

 

  • III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016)
  • Secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016)
  • IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017)
  • I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017)
  • Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20/7/2017);
  • II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017)

 
Per il versamento delle rate sospese, le sedi devono utilizzare la procedura G = Gestione crediti – Dilazioni per Sospensioni Contributive.

 

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

 

Tali informazioni dovranno essere prodotte con il modello di rateazione, anche per i soggetti che intendono versare in unica soluzione.

 

Il modello F24 deve essere compilato nel modo seguente:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo da

Periodo a

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

 

AD/CD

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

 
AD indica le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani e CD le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti

 

2.3  Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 31 maggio 2018 compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

PXX/P10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2018, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

 

2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

 
 Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.

 

Il prospetto dei contributi dovuti oggetto della sospensione sarà, comunque, inserito nel cassetto aziende agricole all’interno della sezione “news individuale”.

 

Si rammenta che i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, dovranno essere versati entro il 31 maggio 2018.

 

Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, i cui adempimenti sono stati sospesi con le decorrenze e le modalità previste nei decreti citati in premessa (cfr. circ. n. 204 del 2016, par. 3.4), le aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 31 luglio 2018.

 

Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 2° trimestre 2018. Pertanto la contribuzione dovuta avrà scadenza 16 dicembre 2018.

 

2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare


Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

 

Il prospetto dei contributi dovuti oggetto della sospensione sarà, comunque, inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”.

I contributi, oggetto di sospensione, dovranno essere versati entro il 31 maggio 2018.

 

2.6 Datori di lavoro domestico
 

I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la scadenza del 31 maggio 2018 con le consuete modalità:

 

-      utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it seguendo il seguente percorso: “Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici”;

-        rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);

-        online sul sito Internet www.inps.it seguendo il seguente percorso: “Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici” tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

 

2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica

 

Le Aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla gestione pubblica, alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi).

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il Mod. F24 sezione “Altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice PX33).

 

3. Istruzioni contabili

 

Con riferimento alla contabilizzazione dei contributi, sospesi per gli eventi sismici del 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire secondo le nuove disposizioni legislative e con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 204/2016, con il messaggio n. 3124 del 27/07/2017 e con il messaggio n. 39828 del 07/12/2004.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele