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901129
Servizio
Gestioni Speciali
Circolare n. 249
                                         Prestazioni
Istruttoria delle richieste di integrazione
salariale ordinaria da parte di aziende soggette a
contrazioni ricorrenti della produzione, in
particolare calzaturiere.
Servizio                                                            Pre
Gestioni Speciali
Roma, 28 novembre 1990
Circolare n. 249           Ai Dirigenti centrali e periferici
                           Ai Coordinatori generali, centrali
                              e periferici dei Rami professionali
                           Ai Primari Coordinatori generali e
                              primari Medico legali
                           Ai Direttori dei Centri operativi
                              e, per conoscenza:
                           Ai Consiglieri di amministrazione
                           Ai Presidenti dei Comitati regionali
                           Ai Presidenti dei Comitati provinciali
 OGGETTO: Istruttoria delle richieste di integrazione
          salariale ordinaria da parte di aziende soggette a
          contrazioni ricorrenti della produzione, in
          particolare calzaturiere.
          Allo scopo di agevolare l'acquisizione di elementi
 e dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve
 fondarsi la valutazione di richieste di integrazioni
 salariali da parte di aziende soggette a contrazioni
 ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere, in
 applicazione dei criteri vigenti in materia (v. circolare n.
 3834 G.S. del 20 aprile 1984) si impartiscono le seguenti
 istruzioni ad integrazione di detti criteri.
 1) Temporaneita' dell'evento
          L'esame delle situazioni dichiarate deve essere
 volto ad accertare se il requisito di cui all'art. 1, n. 1,
 della legge n. 164/75 risulti o meno soddisfatto.
          In proposito deve essere valutato, pi  che la
 collocazione temporale delle contrazioni dell'attivita' in
 determinati periodi dell'anno, la entita' del ricorso in
 ciascun anno alle integrazioni salariali. Ed infatti non
 puo' essere considerato transitorio un evento che si
 ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entita'.
 2) Anni da prendere in esame
          La istruttoria delle richieste di cui trattasi deve
 far riferimento ad un numero di anni che deve essere congruo
 rispetto alle finalita' delle indagini da esperire.
          Tale numero, di norma, non puo' essere inferiore a
 cinque.
          Nei casi di imprese che abbiano iniziato
 l'attivita' da un numero di anni inferiore, non puo'
 escludersi "a priori" la insussistenza delle cause ostative
 alla concessione delle integrazioni salariali; tuttavia la
 valutazione delle stesse va condotta con rigore
 proporzionato alla minore durata dell'attivita' produttiva
 per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con
 maggiore evidenza.
 2) Causale
          Le richieste da prendere in considerazione sono
 quelle originate da eventi attinenti il processo produttivo;
 devono quindi escludersi dall'esame quelle che non hanno
 rilevanza ai fini che interessano (ad es. guasti dei
 macchinari, incendio, etc.).
 3) Numero delle ore integrate
          In considerazione che le domande di integrazione
 salariale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla
 data di presentazione, puo' verificarsi che nella redazione
 delle richieste il numero delle ore di integrazione
 salariale venga stimato in misura che puo' risultare
 maggiorata rispetto al numero delle ore effettivamente
 utilizzate.
          In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in
 considerazione e' quello effettivamente usufruito dalla
 azienda.
 4) Rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle
    lavorative
          Il numero delle ore usufruite in ciascuna fase
 lavorativa (primavera-estate ed inverno-autunno) e' gia' di
 per se' piu' significativo rispetto al semplice numero delle
 settimane di contrazione, stante che queste ultime possono
 essere di sospensione ovvero di riduzione dell'orario.
 Tuttavia maggiore valore puo' assumere il dato in questione,
 se e' rapportato al monte-ore potenziale di lavoro del
 periodo.
          Si ritiene in altri termini utile rapportare il
 numero complessivo delle ore di integrazione salariale
 usufruite con quello relativo alle ore lavorative
 complessive che potrebbero effettuare tutti gli operai
 dell'azienda (compresi quelli in integrazione salariale).
          In pratica, in ciascun semestre, sara' determinato
 il monte-ore lavorative e su tale dato sara' calcolata
 l'incidenza percentuale costituita dalle ore di integrazione
 salariale godute. Potra' conferirsi valore significativo
 all'elemento in questione solo se l'incidenza predetta
 assume apprezzabile rilevanza anche in relazione alla
 estensione del periodo.
 5) Ulteriori elementi
          Altri elementi indicativi della situazione
 aziendale possono essere dedotti dal numero di ore di lavoro
 straordinario effettuato nel corso del semestre in esame
 nonche' dall'avvenuto o meno utilizzo di istituti
 contrattuali costituenti soluzioni alternative al ricorso
 alle integrazioni salariali (riposi compensativi, orario
 flessibile, etc.).
          Per la raccolta degli elementi sopra illustrati,
 che ai fini di interesse vanno naturalmente valutati nel
 loro complesso, viene istituita una scheda che la ditta
 richiedente alleghera' alla domanda (Mod.IGi 15) e sulla
 quale la Sede competente effettuera' gli opportuni
 controlli.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to GIANNI BILLIA