901129 Servizio Gestioni Speciali Circolare n. 249 Prestazioni Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Servizio Pre Gestioni Speciali Roma, 28 novembre 1990 Circolare n. 249 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Allo scopo di agevolare l'acquisizione di elementi e dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve fondarsi la valutazione di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere, in applicazione dei criteri vigenti in materia (v. circolare n. 3834 G.S. del 20 aprile 1984) si impartiscono le seguenti istruzioni ad integrazione di detti criteri. 1) Temporaneita' dell'evento L'esame delle situazioni dichiarate deve essere volto ad accertare se il requisito di cui all'art. 1, n. 1, della legge n. 164/75 risulti o meno soddisfatto. In proposito deve essere valutato, pi che la collocazione temporale delle contrazioni dell'attivita' in determinati periodi dell'anno, la entita' del ricorso in ciascun anno alle integrazioni salariali. Ed infatti non puo' essere considerato transitorio un evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entita'. 2) Anni da prendere in esame La istruttoria delle richieste di cui trattasi deve far riferimento ad un numero di anni che deve essere congruo rispetto alle finalita' delle indagini da esperire. Tale numero, di norma, non puo' essere inferiore a cinque. Nei casi di imprese che abbiano iniziato l'attivita' da un numero di anni inferiore, non puo' escludersi "a priori" la insussistenza delle cause ostative alla concessione delle integrazioni salariali; tuttavia la valutazione delle stesse va condotta con rigore proporzionato alla minore durata dell'attivita' produttiva per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con maggiore evidenza. 2) Causale Le richieste da prendere in considerazione sono quelle originate da eventi attinenti il processo produttivo; devono quindi escludersi dall'esame quelle che non hanno rilevanza ai fini che interessano (ad es. guasti dei macchinari, incendio, etc.). 3) Numero delle ore integrate In considerazione che le domande di integrazione salariale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla data di presentazione, puo' verificarsi che nella redazione delle richieste il numero delle ore di integrazione salariale venga stimato in misura che puo' risultare maggiorata rispetto al numero delle ore effettivamente utilizzate. In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in considerazione e' quello effettivamente usufruito dalla azienda. 4) Rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle lavorative Il numero delle ore usufruite in ciascuna fase lavorativa (primavera-estate ed inverno-autunno) e' gia' di per se' piu' significativo rispetto al semplice numero delle settimane di contrazione, stante che queste ultime possono essere di sospensione ovvero di riduzione dell'orario. Tuttavia maggiore valore puo' assumere il dato in questione, se e' rapportato al monte-ore potenziale di lavoro del periodo. Si ritiene in altri termini utile rapportare il numero complessivo delle ore di integrazione salariale usufruite con quello relativo alle ore lavorative complessive che potrebbero effettuare tutti gli operai dell'azienda (compresi quelli in integrazione salariale). In pratica, in ciascun semestre, sara' determinato il monte-ore lavorative e su tale dato sara' calcolata l'incidenza percentuale costituita dalle ore di integrazione salariale godute. Potra' conferirsi valore significativo all'elemento in questione solo se l'incidenza predetta assume apprezzabile rilevanza anche in relazione alla estensione del periodo. 5) Ulteriori elementi Altri elementi indicativi della situazione aziendale possono essere dedotti dal numero di ore di lavoro straordinario effettuato nel corso del semestre in esame nonche' dall'avvenuto o meno utilizzo di istituti contrattuali costituenti soluzioni alternative al ricorso alle integrazioni salariali (riposi compensativi, orario flessibile, etc.). Per la raccolta degli elementi sopra illustrati, che ai fini di interesse vanno naturalmente valutati nel loro complesso, viene istituita una scheda che la ditta richiedente alleghera' alla domanda (Mod.IGi 15) e sulla quale la Sede competente effettuera' gli opportuni controlli. IL DIRETTORE GENERALE F.to GIANNI BILLIA