Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 100 del 14-11-2008.htm
art. 2, comma 504, Legge n.244/2007. Artt. 25 e 35 del Decreto legislativo n.151 del 2001
Direzione centrale
Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 14 Novembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
100
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n. 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
art. 2, comma 504, Legge n.244/2007. Artt. 25 e 35 del
Decreto legislativo n.151 del 2001
SOMMARIO:
1.1
Premessa
1.2
Nozione di iscritto alla
data del 27.4.2001
1.3
Diritto all’accredito ed
al riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Durata dei
periodi (artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, D. lgs. 151/2001)
1.4
Verifica del requisito
contributivo sulla base di contribuzione da lavoro agricolo dipendente
1.5
Fondi Speciali
1.6
Trattamenti pensionistici
più favorevoli. Definizione delle situazioni pendenti
1.7
Criterio di
compatibilità
1.1
Premessa
Sulla
G.U.
n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285
, è stata pubblicata la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
per il 2008).
L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le
disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono
fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla
data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Il comma in esame introduce una
norma di interpretazione autentica che
modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di
accredito e riscatto dei periodi di maternità.
1.2
Nozione di iscritto alla data del
27.4.2001
Il richiamato art. 2, comma
504, stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di
maternità prevista dagli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del
2001 spetta a coloro che alla data del 27.4.2001 (data di entrata in vigore
del citato decreto legislativo) risultino iscritti in servizio.
Al riguardo si precisa che per
l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di
condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 151 del 2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.
Conseguentemente, la facoltà di
accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del
27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di
assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità
dello status di titolare di trattamento di invalidità.
La facoltà di accredito e
riscatto in parola può essere quindi esercitata anche da coloro che, non
pensionati al 27.4.2001, siano cessati dall’attività e ciò indipendentemente
dalla data di cessazione della stessa. Analogamente potranno esercitare la
facoltà in parola coloro che, iscritti alla data 27.4.2001 e
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o
riscatto, si siano pensionati successivamente a tale data. In caso di domanda
presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici
dell’accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come
determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Il superstite della lavoratrice/lavoratore deceduta/o
anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001
ha titolo all’accredito o al riscatto a condizione che l’assicurata/o potesse
far valere al momento del decesso i requisiti di legge previsti dal decreto
legislativo citato e non fosse titolare di pensione.
1.3
Diritto all’accredito e al riscatto per
periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Durata dei periodi (artt.
25, comma 2, e 35, comma 5, decreto legislativo n.151/2001)
Posta la natura interpretativa
della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 504, della legge 244/2007,
deve ritenersi che, ai fini della sussistenza del diritto all’accredito e al
riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo
parentale (art. 25, comma 2 e art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 151
del 2001), l’unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio
contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, sia la
condizione di soggetto attivo, come sopra precisato, alla predetta data
27.4.2001.
Conseguentemente, a modifica
dei criteri operativi scaturiti dalle
circolari
102/2002, 61/2003 e dal
messaggio
6726 del 28.2.2005, e conformemente al più recente orientamento della
giurisprudenza (in particolare a quanto indicato nella sentenza della Corte
di Cassazione, Sez. lavoro, n. 7385 del 19.3.2008), il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art.
25,comma 2, e 35, comma 5, citati dovrà essere riconosciuto prescindendo
dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente
al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in
settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il
riscatto per maternità.
Analogamente, la durata dei
periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt.
25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
1.4
Verifica del requisito contributivo sulla
base di contribuzione da lavoro agricolo dipendente
Con
circolare
n. 61 del 26 marzo 2003 sono stati forniti chiarimenti in merito
all’applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ai fini del
riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità
e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori
del rapporto di lavoro.
Al punto 3 della circolare
citata è stato precisato che il requisito del quinquennio di contribuzione
effettiva da valutare sulla base di periodi lavorati in agricoltura deve
essere verificato secondo i criteri stabiliti dai commi 9 e 12 dell'art. 7
della legge 11 novembre 1983, n. 638 e che detto requisito si considera
perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi
agricoli e di almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria (gg.
270 x 5).
I predetti criteri sono stati
oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto che l’impianto normativo
dei predetti commi da 9 a 12 dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983
stabilisce un valore convenzionale per le giornate di contribuzione agricola
allo specifico fine dell’accesso a pensione a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti.
Alla luce di tali
approfondimenti, pertanto, appare opportuno valutare le giornate di
contribuzione agricola, ai fini del raggiungimento del quinquennio richiesto
dalle disposizioni in esame, facendo riferimento al principio di equivalenza
tra la contribuzione non agricola e la contribuzione agricola, nei casi in
cui ha effettivamente rilievo la sola posizione contributiva dell’assicurato
e non anche quando si valuti la stessa nel momento dell’accesso a pensione,
momento nel quale è noto che il valore attribuibile a ciascuna giornata di
contribuzione agricola è diverso a seconda della gestione a carico della
quale viene liquidata la pensione.
Si ritiene pertanto che il
quinquennio di contribuzione effettiva da far valere ai fini dell'accredito
figurativo e dell'esercizio della facoltà di riscatto in esame possa
intendersi perfezionato in presenza di almeno
cinque anni
di iscrizione
negli elenchi agricoli e di almeno
465 contributi giornalieri,
per
gli uomini e di
310 contributi giornalieri,
per le donne, cioè il requisito
normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
Le indicazioni di cui al punto
3 della circolare n. 61/2003 devono intendersi in tal senso modificate.
Sulla base del “nuovo”
requisito contributivo potranno essere riesaminati, a domanda, i
provvedimenti di reiezione assunti secondo i criteri precedentemente fissati.
Come già precisato con
messaggio
n. 4363 del 21 febbraio 2008 e ribadito nella presente circolare si
conferma che – pur in presenza del requisito del quinquennio contributivo -
l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed
il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale possono essere
concessi solo ai soggetti non titolari di pensione al 27 aprile 2001, data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001.
1.5
Fondi speciali
Ad ulteriore precisazione si
conferma che le disposizioni in esame si applicano anche agli iscritti ai
Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni
assicurative gestite in evidenza contabile separata nel F.P.L.D.
In particolare, per gli iscritti al soppresso Fondo
Autoferrotranvieri e all’INPDAI, i periodi che si collocano anteriormente
alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel F.P.L.D.
1.6
Trattamenti pensionistici più favorevoli. Definizione delle questioni
pendenti
La disposizione introdotta
dalla finanziaria per il 2008 fa salvi i trattamenti pensionistici più
favorevoli già liquidati alla data dell’1.1.2008.
Le domande pendenti in
materia di accredito o riscatto dei
periodi di maternità dovranno essere esaminate in base alle nuove
disposizioni diramate.
I ricorsi pendenti in materia
di accredito e riscatto dei periodi di maternità saranno restituiti affinché
la domanda che ha dato origine al ricorso medesimo venga riesaminata alla
luce delle nuove disposizioni.
In merito alle istanze ed ai ricorsi amministrativi definiti
negativamente, resta ferma la facoltà degli interessati di presentare nuova
domanda.
1.7 Criteri di compatibilità
Nei limiti della compatibilità
con le presenti indicazioni restano ferme le disposizioni già emanate sulla
materia.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato
1
L. 24-12-2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008).
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300
ARTICOLO 2
Comma 504
Le disposizioni
degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al
decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in
servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati
alla data di entrata in vigore della presente legge.