Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 13 del 12-1-2007.htm
Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale Prestazioni
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Organizzazione
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 12 Gennaio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
13
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma
11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
SOMMARIO:
A decorrere dal
1.01.2007 sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno
relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con
almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili
(tabelle 11 e 12).
A decorrere dal
1.01.2007 è previsto un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento
per le altre tipologie di nuclei con figli ( tabelle 13-19).
Ai fini della
determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di nuclei
numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni)
rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore
a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o
apprendisti.
L’art. 1, comma 11, della legge
27 dicembre 2006, n.
296
(allegato 1) ha apportato rilevanti
modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo
familiare che di seguito vengono illustrate.
L’articolo citato, alle lett. a) e b), prevede la rimodulazione,
a decorrere dal 1.1.2007, della maggior parte delle tabelle in vigore, allo
scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e
l’altro e di aumentare l’importo della prestazione in esame. In particolare:
a)
per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati
rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno;
b)
per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in
cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati
i livelli reddituali e gli importi annuali dell’assegno ed è stato inoltre
previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque
componenti oltre il genitore;
c)
per le altre tipologie di nuclei con
figli (tabelle 13-19) gli importi dell’assegno sono stati rivalutati del 15
per cento;
d)
le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D ) sono
rimaste invariate.
L’art. 1, comma 11, lett. c), stabilisce poi che con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, potranno
essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi degli
assegni sia delle tabelle dei nuclei con figli sia di quelle dei nuclei senza
figli.
Inoltre,
lo stesso art. 1 al comma 11, lett. d), prevede che, in presenza di nuclei
numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni),
rilevano, ai fini della determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori
anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni
compiuti purché studenti o apprendisti.
Da ultimo, l’art.
1, comma 11, lett. e), ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli
reddituali indicati dalla legge n. 153/88 disponendo, però, che essi
troveranno applicazione a decorrere dall’anno 2008.
Si forniscono di
seguito le prime istruzioni per l’applicazione delle modifiche intervenute.
1.
Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e
con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili
(tabb. 11 e 12)
L’art. 1, comma 11 della legge
27 dicembre 2006, n.
296
ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sia i livelli di
reddito che gli importi annuali
dell’assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 11 e 12.
In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito
familiare in base al numero dei componenti il nucleo e i relativi importi
dell’assegno decrescono all’aumentare del reddito stesso secondo quanto
previsto dalla tabella allegata
all’art. 1, comma 11 della legge (allegato 2).
Deve
considerarsi superato, quindi, l’ampio intervallo tra le soglie di reddito
che, in base alla normativa previgente, comportava una notevole riduzione o
la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito
familiare. Con tale rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano
più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare,
l’importo dell’assegno decresce di una cifra prefissata (da un massimo di 25
euro ad un minimo di 0,5 euro).
Inoltre, la medesima norma ha aggiornato le decurtazioni
previste in calce alle tabelle 11 e 12 per la presenza nel nucleo di
fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di
componenti il nucleo familiare superiore a sei o a sette.
1.1
Assegno
aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui
non siano presenti componenti inabili
Per le ipotesi di
nuclei monoparentali con 3 o 4 componenti oltre il genitore, tra cui un
figlio minore, dove non siano presenti componenti inabili, la norma ha
introdotto un assegno aggiuntivo che varia in funzione del reddito familiare
e del numero dei componenti per un importo massimo di 1000 Euro annui.
Per i nuclei con 5
componenti oltre il genitore l’importo annuale dell’assegno aggiuntivo
risulta più elevato e l’importo massimo è pari a 1550 Euro.
1.2
Nuclei
con più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un
figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
Per i nuclei con
più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili è prevista un’ulteriore
maggiorazione del 15% dell’importo dell’assegno (comprensivo, nel caso di
nucleo con un solo genitore, dell’assegno aggiuntivo) ed un incremento in
misura fissa di 660 Euro annui per ogni componente oltre il quinto.
1.3 Rielaborazione tabelle 11 e 12
Alla luce delle variazioni di cui punti 1, 1.1. e
1.2, sono state rielaborate le nuove tabelle 11 e 12 contenenti gli importi
mensili della prestazione (allegato 3), comprensivi degli assegni aggiuntivi,
e l’indicazione in nota delle maggiorazioni e decurtazioni sopra indicate.
Tali importi troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Per effetto della rimodulazione prevista dalla
norma risulta soppressa la colonna n.7 della tabella 12.
2.
Altre tipologie di nuclei con figli (tabb. 13-19)
La norma in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal
1 gennaio 2007, che gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di
nuclei con figli siano rivalutati del 15 per cento, fermi restando i livelli
di reddito familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né
rivalutazione.
Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13-19
(allegato 3), incrementando del 15 per cento sia gli importi mensili della
prestazione sia le decurtazioni dell’assegno previste in calce alle tabelle
per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti sia le maggiorazioni
stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
3.
Nuclei senza figli (tabb. 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D)
Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli
assegni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai nuclei in cui non sia
compreso almeno un figlio (minorenne o maggiorenne inabile).
Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi
delle tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, trasmesse con la circolare n. 83
del 16 giugno 2006.
4.
Rivalutazione dei livelli di reddito familiare
Ai sensi dell’art. 1, comma 11, lett. e) della legge vengono
fatti salvi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di
cui all’art. 2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
L’art. 1, comma 11, lett e), però, ha precisato che
l’applicazione di tali criteri di rivalutazione decorrerà dall’anno 2008 per
tutte le tabelle (11-21D).
Pertanto, per l’anno 2007 non verrà effettuata la rivalutazione
annuale dei livelli di reddito, che riprenderà ad essere applicata per tutte
le tabelle a partire dall’anno 2008, con effetto dal 1 luglio 2008.
5.
Importo minimo
Analogamente a quanto
previsto dalla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, non verranno messi in pagamento importi mensili
inferiori ad euro 1.
6.
Nuclei numerosi
Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 Aprile 1957 n. 818, di età inferiore a 26 anni compiuti,
l’art. 1, comma 11, lett. d), ai fini della determinazione dell’assegno,
considera rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o
apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni
compiuti.
6.1. Nuclei con più di
tre figli di età inferiore a 26 anni
Ai soli fini dell’individuazione dei nuclei
destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed
equiparati ex art. 38 del D.P.R n.
818/57 presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni,
indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e
dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva
infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato ex art. 38 citato.
Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano
presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.
La norma non trova più applicazione quando si
verifica una variazione nella composizione del nucleo familiare (compimento
del ventiseiesimo anno di età di uno dei figli, decesso di un figlio di età
inferiore a 26 anni) che comporta la perdita del requisito di almeno quattro
figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti.
6.2 Figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti
In presenza dei presupposti di cui al punto 6.1,
rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo
familiare ai fini dell’assegno, anche i figli tra i 18 ed i 21 anni, purché
studenti o apprendisti. Rientrano in tale categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 818/57.
Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni
studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini
dell’applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono
essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del
nucleo familiare.
Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque
esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito
familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la
qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età
compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano
solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso (v. punto 6.1).
Per l’accertamento della qualità di studente o
della qualifica di apprendista valgono le istruzioni a suo tempo fornite e
tutt’ora valide in materia di assegni
familiari.
Si precisa comunque che per studente deve
intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o
legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di
formazione professionale o di laurea.
Con il venir meno del requisito relativo al numero
dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della
qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo
anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi
dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro.
6.3
Autorizzazioni
Per la corresponsione dell’assegno ai figli ed
equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è
necessario acquisire l’autorizzazione che verrà rilasciata dall’Istituto
secondo le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali
è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione le Sedi avranno cura di
accertare:
a)
il soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati
di età inferiore a 26 anni;
b)
il possesso della qualità di studente o della qualifica di
apprendista.
Tali autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando,
comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che
compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di
apprendistato o per il quale venga meno uno dei requisiti che danno titolo
alla prestazione.
Ogni variazione in tal senso dovrà essere tempestivamente
comunicata alla Sede competente tramite il Mod. ANF/Var, che verrà
appositamente aggiornato.
Il modello di richiesta dell’autorizzazione (ANF 42) è stato
opportunamente implementato e così modificato è disponibile nella banca dati della modulistica on-line.
Inoltre è stato predisposto un
fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (mod. ANF/N.N.)
ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da allegare al modello ANF 42.
In tale dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà indicare
i dati anagrafici ed il codice fiscale dei propri figli o equiparati di età
inferiore a 26 anni di cui al punto 6.1.
Il modello ANF/N.N. è pubblicato nella banca dati della
modulistica on-line.
Il richiedente potrà autocertificare la qualità di studente del
figlio, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, mentre la qualifica di
apprendista potrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00. Dette dichiarazioni
sostitutive, ovvero la relativa documentazione, vale a dire certificato di frequenza
scolastica/universitaria e/o copia del contrattoapprendistato, dovranno essere allegate al modello ANF 42.
6.4 Domanda di assegno
per il nucleo familiare
Nel caso di pagamento della prestazione da parte del datore di
lavoro, ai fini della compilazione del modello di domanda (ANF/DIP), il
richiedente, in possesso dell’autorizzazione rilasciata per le fattispecie
previste al punto 6.3, dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i
figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni per i quali ha ottenuto la
predetta autorizzazione da parte dell’Inps.
I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli
assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o
delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D
del modello DM/2 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno
16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Per i pagamenti effettuati direttamente dall’Inps, nelle more
dell’implementazione delle istruzioni per la compilazione dei modelli di
richiesta della prestazione (ANF/PREST,
ANF/GEST.SEP.,
ANF/PREST.AGR.21 TP. e DS2
1), il richiedente dovrà
comunque indicare nel quadro “Dati relativi alla composizione del nucleo
familiare del/ della richiedente” tra i componenti il nucleo anche i figli di
età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti. Dovrà altresì
allegare il modello ANF/N.N. relativo ai figli o equiparati di età inferiore
a 26 anni e una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 o 47 del
D.P.R. 445/00 attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista
dei figli o equiparati, ovvero la relativa documentazione (certificato di
frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato).
7.
Procedure
Le procedure per il pagamento delle pensioni sono state
aggiornate per tenere conto delle modificazioni sopra indicate.
Le
altre procedure automatizzate recepiranno le predette variazioni normative e
del loro aggiornamento e della loro disponibilità per le Sedi verrà data
comunicazione con specifici messaggi.
·
·
·
Per
quanto non espressamente previsto dalla norma in esame si rinvia alla
disciplina generale in materia di assegno al nucleo familiare
.
Con circolare successiva verranno trasmesse le tabelle con gli
importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali
della prestazione riferiti alle varie tipologie familiari cui si applicano le
norme in esame.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3